associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

        
       Si riporta di seguito il testo dell'opuscolo "atti del convegno giustizia per la vita" pubblicato dall'Associazione a fine gennaio 2002.
        L'opuscolo comprende una breve introduzione della presidente dell'Associazione signora Pina Cassaniti, la presentazione e il programma del convegno quali esposti nel pieghevole di invito, il testo del disegno di legge predisposto dall'Associazione e presentato alla Camera dei Deputati il 30.10.2001 col numero 1885 dall'on. Misuraca ed altri, il testo di tutte le relazioni, la mozione conclusiva.
         Il documento viene distribuito a tutto l'indirizzario dell'Associazione (mondo politico, mezzi di comunicazione nazionali, altre strutture), ai componenti delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, ai Presidenti e ai Procuratori generali delle Corti di appello, ai legali convenzionati, ai responsabili locali.

  
associazione italiana familiari e vittime della strada
onlus 

via A. Tedeschi, 82,  00157 Roma - tel. 06 41734624 - fax 06 41468434  
www.vittimestrada.

      atti del convegno "giustizia per la vita"

14 dicembre 2001
Roma - palazzo Valadina 

 

        Nel presentare gli atti del  convegno "giustizia  per  la vita", tenuto il 14 dicembre 2001  a  palazzo Valdina  in Roma a cura della nostra Associazione, non nascondo di provare insieme emozione e orgoglio.

        Emozione  perchй non avrei certo immaginato, quando  mia figlia  Valeria fu uccisa sotto casa da una cosiddetta  auto impazzita che marciava a piщ di cento all'ora in pieno centro  di Messina,  che la sua ingiusta sorte mi avrebbe portato, oltre  a un  dolore  atroce, anche il  passaggio  a  quella  dimensione di solidarietа, di  speranze  e  di lavoro  concreto  in favore della vita - quella rimasta  e  quella ogni giorno rinnovata ma anche e anzitutto quella perduta - che и l'Associazione; nй, tanto meno, che ne sarei stata parte  attiva sino a divenirne presidente, un incarico che, appunto, non  mi  rende fiera ma mi emoziona.

        Orgoglio  perchй  con gli altri  fratelli  e sorelle  che come me hanno perso quanto avevano di piщ caro ho imparato  che nulla  e  nessuno puт ormai farci paura: nй  la  scarsezza  delle nostre  forze rispetto a quelle di una industrializzazione  tanto potente quanto incurante della vita, nй l’ardire col  quale a volte affrontiamo problemi tecnicamente al di fuori della nostra  portata  ma sperimentati sulla nostra pelle quanto a motivi e a soluzioni, nй tanto meno le sconfitte alle quali l'Associazione  va  inevitabilmente incontro e che  perт  non  potranno essere mai piщ gravi e  dolorose di quella sofferta quel giorno  e da quel giorno.        

      Ciascuno di noi ha  idee ben chiare sulla giustizia che avrebbe dovuto, e troppo spesso non lo ha fatto e non lo fa, riparare in qualche modo quella sconfitta ed evitarne altre; ma  queste idee vanno confrontate con l’esistente, ovviamente non per cedergli,  nella nostra prospettiva,  ma per cambiarlo radicalmente.

      Abbiamo chiesto allora a chi poteva  - e si tratta di amici sulla stessa linea prima che di tecnici di valore - di  incontrarci in questo convegno e negli altri che seguiranno a breve per discutere in termini piщ approfonditi ma anche per supportare le proposte di ampio respiro del nostro disegno di legge 1885 del 30 ottobre 2001, che  appunto raccoglie il succo di quelle idee.

      Buon lavoro dunque a questi amici  e a chiunque voglia  impegnarsi  verso gli obiettivi che l’Associazione ha assunto nell’interesse collettivo, “fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti”.

     Messina,  18 gennaio 2002

 Pina Cassaniti Mastrojeni
 presidente          
   

 

    


associazione  vittime della  strada  – onlus  (*)

Convegno
GIUSTIZIA PER LA VITA

Roma
Venerdм 14 dicembre 2001
Ore 10 – 17,30
palazzo Valdina, Sala della sacrestia
Montecitorio, vicolo Valdina

      Lo scollamento tra Paese reale e realtа della “giustizia”, l’esigenza di unificare il rilievo sostanziale e processuale di tutti i piщ gravi reati colposi contro la persona ovunque commessi, la restituzione al soggetto offeso della dignitа a lui dovuta nel rito penale e in quello civile sono i grandi temi che questo convegno di studio,  di ricerca e di denuncia intende riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori.

     Le richieste portate in concreto dal progetto di legge predisposto dalla Associazione vittime della strada e presentato alla Camera dei Deputati dall’on Filippo Misuraca il 30.10.2001 col numero AC 1885,  intorno alle quali и incentrato il convegno, sono il risultato di una considerazione su quei temi fatta col cuore e con la mente della stragrande maggioranza del Paese: sanzioni effettive per chi sulla strada come altrove uccide o ferisce gravemente, raddoppiate in ipotesi di prevedibilitа dell’evento; corsia preferenziale nei relativi processi; consenso delle vittime per il patteggiamento e il giudizio abbreviato.

    Il progetto di legge chiede ancora - e ancora in considerazione della larga valutazione popolare  della gravitа di quei reati per le parti offese -  la determinazione del punto unico nazionale del danno biologico sui valori piщ alti delle tabelle oggi in uso, il diritto al risarcimento dello stesso danno per la vittima deceduta immediatamente, una liquidazione equa e certa del danno morale dei familiari superstiti.

     Non и un caso che si tratti di aspetti nodali della problematica delle sanzioni e dei risarcimenti; non и un caso che a chiedere attenzione su di essi sia chi и stato colpito in prima persona, o nei suoi affetti piщ cari, dai reati gravissimi e impuniti che si commettono sulla strada; e non и un caso che quella attenzione sia chiesta con tesi estreme, al limite della provocazione tecnica.

     L’obiettivo, da raggiungere attraverso questo e altri incontri sempre piщ allargati, con umiltа ma con coraggio, и tanto ambizioso quanto necessario: restituire vita alla giustizia  e giustizia alla vita.

   

(*) La struttura ha ripreso il nome di Associazione italiana familiari e vittime della strada nella assemblea nazionale del 15 dicembre 2001.



CAMERA DEI DEPUTATI   N. 1885
Proposta di legge
 
d’iniziativa del deputato MISURACA

Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona
Presentata il 30 ottobre 2001


ART. 1
(Delega al Governo per la riforma delle norme relative alle ipotesi di reato, alle sanzioni per i reati, ai processi penali e civili ed agli importi dei risarcimenti per i piщ gravi reati colposi contro le persone).
       1. Il Governo и delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con gli altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4, uno o piщ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei codici civile e penale e dei codici di procedura civile e di procedura penale, in conformitа ai principi ed ai criteri direttivi di cui all’articolo 2.
      
2. Il Governo и altresм delegato ad emanare, anche con piщ decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1 e nel rispetto di principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per coordinare ed armonizzare  le norme adottate ai sensi del citato comma 1 con le altre norme legislative vigenti in materia nonchй eventuali disposizioni di carattere transitorio.  

ART. 2
(Principi e criteri direttivi) 
       1. I decreti legislativi  di cui all’articolo 1 dovranno essere  informati all’obiettivo di sanzionare in modo adeguato i comportamenti colposi provocanti grave danno alla persona, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
         
a) modifica del disposto del primo e del secondo comma dell’articolo 589 del Codice penale nel senso di prevedere per il reato di omicidio colposo la pena unica della reclusione da tre a nove anni nonchй, per quanto riguarda l’omicidio colposo stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei anni;
         b) modifica del disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo  590 del Codice penale nel senso di prevedere per il reato di lesioni personali colpose comportanti la totale inabilitа della persona offesa la procedibilitа d’ufficio e la pena unica della reclusione da due a sei anni, con elevazione a otto anni del limite  di cui al quarto comma, nonchй, per quanto riguarda le lesioni stradali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei anni;
         c) previsione di duplicazione delle sanzioni detentive, pecuniarie ed amministrative previste per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose comportanti la totale inabilitа della persona offesa quando il responsabile risulti avere agito potendo ritenere prevedibile l’evento.
       2. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno essere altresм informati all’obiettivo di garantire una adeguata e rapida riparazione del danno verificato, ai sensi dei seguenti principi e criteri direttivi:
         a) modifica delle norme procedurali penali per quanto riguarda i processi relativi ad imputazione di omicidio colposo o lesioni personali colpose comportanti la totale inabilitа della persona offesa prevedendo che:           
            
1) la durata complessiva delle indagini preliminari non possa in nessun caso superare i sei mesi;
             2) il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
             3) l’udienza di comparizione debba essere fissata a non oltre tre mesi dall’emissione del decreto di citazione a giudizio;
             4) tra un’udienza dibattimentale e l’altra non possa intercorrere piщ di  un mese;
             5) la  richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo  438 del codice di procedura penale e la richiesta di applicazione della pena sull’accordo delle parti di cui all’articolo  444 stesso Codice, siano effettuabili soltanto in presenza del consenso delle persone offese dal reato o delle parti civili che siano la stessa vittima, se sopravvissuta e in grado di fornirlo, ovvero, e nell’ordine, in tutti i parenti anche adottivi entro il primo grado, in loro mancanza nel coniuge,  o in sua mancanza nel convivente, o in mancanza  in tutti i parenti anche adottivi entro il secondo grado;          
         b) modifica delle norme procedurali civili per quanto riguarda i processi relativi a richieste di risarcimento per morte o  per lesioni personali comportanti la totale inabilitа della vittima nel senso che il giudice istruttore debba fissare le udienze successive alla prima a non oltre un mese l’una dall’altra, con divieto di effettuare  udienze di mero rinvio;

        
c
) determinazione a livello nazionale del danno biologico da fissare al punteggio piщ alto delle tabelle applicate dai Tribunali civili dei capoluoghi di Regione alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, con previsione di successivo adeguamento automatico di tale punteggio alle variazioni di valore della moneta, salva la possibilitа di aumento del punteggio cosм determinato in relazione alla gravitа dei singoli casi;
         d) riconoscimento indiscriminato del diritto dei familiari superstiti, se parenti, anche adottivi, entro il secondo grado, o del coniuge o del convivente, al risarcimento integrale del danno biologico che sarebbe spettato alla vittima deceduta;
         e) determinazione del valore complessivo del  danno morale derivante da morte nel doppio della misura che sarebbe stata dovuta alla vittima ove fosse sopravvissuta riportando danno biologico del 100 per cento quando abbiano diritto al risarcimento i parenti, anche adottivi, entro il primo grado o il coniuge  o il convivente, da soli o in concorso tra loro o con altri parenti; e nella stessa misura del citato danno biologico  del 100 per cento quando, in mancanza dei superstiti  indicati alla presente lettera, abbiano diritto al risarcimento parenti entro il secondo grado, da soli o in concorso con altri.

ART. 3
(Parere parlamentare)
       1. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo  1 alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte degli organismi parlamentari competenti.
       2. Ciascun organismo di cui al comma 1 esprime il proprio parere entro un mese dall’assegnazione degli schemi dei decreti legislativi indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.
       3. Entro il mese successo al termine di cui al comma 2, il Governo, esaminati i pareri di cui al medesimo comma, trasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi dei decreti legislativi per il parere definitivo degli organismi parlamentari competenti, che deve essere espresso entro un mese dalla richiesta.

ART. 4
(Disposizioni finanziarie)
       1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001 –2003, nell’ambito dell’unitа previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministro della giustizia.
       2. Il Ministro dell’economia e delle finanze и autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


Programma del convegno

Presiede on. avv. Marcella Lucidi

 Temi generali

Presentazione proposta di legge “Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona”
- avv. Francesco Saladini, Ascoli Piceno
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Paese  e giustizia: due realtа da ricollegare
- avv. Gianmarco Cesari, 
FIDH Lega italiana onlus, Roma     vai al documento

 La parte offesa, una figura di secondo piano nei processi penali e civili
- on. Avv. Marcella Lucidi, Roma    vai al documento

 Omicidio e lesioni gravissime colpose 

Peso individuale e sociale, esigenza di considerazione unitaria
on. Avv. Pietro Carotti, Rieti

Effettivitа della sanzione tra applicazione e aumento delle pene
- avv. Danilo Riponti, Conegliano, Treviso    vai al documento 

Ipotesi di pene alternative
- avv. Carlo testa, 
Consigliere Tesoriere Ordine Avvocati, Roma
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Maggiorazione della pena per la colpa cosciente
- dr. Pietro Mondaini, 
Sostituto Procuratore, Messina
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Corsia preferenziale nei processi penali e civili
- dr. Marco Rossetti, 
Giudice Tribunale Roma, Latina  
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Consenso delle parti offese per patteggiamento e giudizio abbreviato
- prof. Avv. Claudia Cesari, 
Universitа di Macerata
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  Danno e risarcimento 

Il  danno biologico come parametro per il danno morale
- avv. Vittorio Amedeo Marinelli, 
vice-Presidente Codacons, Roma 
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Punto unico nazionale del danno biologico e sua misura nelle macropermanenti
- Paolo Landi, 
Segretario generale Adiconsum, Roma 
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Danno biologico nella morte immediata
- dr. Paride Bertozzi, 
Difensore civico del Comune, Cesena
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Danno morale da morte
- avv. Marco Capecchi, 
Assegnista di ricerca presso l’Universitа di Genova
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Mozione conclusiva  *

      I partecipanti al convegno “giustizia per la vita” convocato dall’Associazione vittime della strada il 14 dicembre 2001 a palazzo Valdina in Roma 
    
chiedono vengano sollecitate l’assegnazione alla Commissione Giustizia della Camera e la discussione in essa del disegno di legge 1885 presentato il 30 ottobre 2001 dall’on. Filippo Misuraca ed altri recante “delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona”
     inteso a ricollegare la realtа del Paese e quella del sistema giustizia, a rivalutare la posizione delle parti offese, a fornire ad esse processi e risarcimenti che non ne raddoppino la pena.

 * la mozione и stata approvata per acclamazione

 

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