CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1885
Proposta di legge
d’iniziativa del deputato MISURACA
Delega
al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi
contro la persona
Presentata
il 30 ottobre 2001
ART.
1
(Delega
al Governo per la riforma delle norme relative alle ipotesi di
reato, alle sanzioni per i reati, ai processi penali e civili
ed agli importi dei risarcimenti per i piщ gravi reati
colposi contro le persone).
1. Il Governo и delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della Giustizia, di concerto con gli altri Ministri
interessati e nel rispetto della procedura di cui
all’articolo 4, uno o piщ decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei codici civile e penale e dei codici di
procedura civile e di procedura penale, in conformitа ai
principi ed ai criteri direttivi di cui all’articolo 2.
2.
Il Governo и altresм delegato ad emanare, anche con piщ
decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui
al comma 1 e nel rispetto di principi e dei criteri direttivi
di cui all’articolo 2, disposizioni per coordinare ed
armonizzare le
norme adottate ai sensi del citato comma 1 con le altre norme
legislative vigenti in materia nonchй eventuali disposizioni
di carattere transitorio.
ART.
2
(Principi e criteri
direttivi)
1.
I decreti legislativi di
cui all’articolo 1 dovranno essere
informati all’obiettivo di sanzionare in modo
adeguato i comportamenti colposi provocanti grave danno alla
persona, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
modifica del disposto del primo e del secondo comma
dell’articolo 589 del Codice penale nel senso di prevedere
per il reato di omicidio colposo la pena unica della
reclusione da tre a nove anni nonchй, per quanto riguarda
l’omicidio colposo stradale, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da due a
sei anni;
b)
modifica del disposto del secondo, terzo, quarto e quinto
comma dell’articolo 590 del Codice penale nel senso di prevedere per il reato di
lesioni personali colpose comportanti la totale inabilitа
della persona offesa la procedibilitа d’ufficio e la pena
unica della reclusione da due a sei anni, con elevazione a
otto anni del limite di
cui al quarto comma, nonchй, per quanto riguarda le lesioni
stradali, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da due a sei anni;
c)
previsione di duplicazione delle sanzioni detentive,
pecuniarie ed amministrative previste per i reati di omicidio
colposo e lesioni colpose comportanti la totale inabilitа
della persona offesa quando il responsabile risulti avere
agito potendo ritenere prevedibile l’evento.
2. I decreti legislativi di
cui all’articolo 1 dovranno essere altresм informati
all’obiettivo di garantire una adeguata e rapida riparazione
del danno verificato, ai sensi dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
modifica delle norme procedurali penali per quanto riguarda i
processi relativi ad imputazione di omicidio colposo o lesioni
personali colpose comportanti la totale inabilitа della
persona offesa prevedendo che:
1) la durata complessiva delle indagini preliminari non
possa in nessun caso superare i sei mesi;
2) il decreto di citazione a
giudizio debba essere emesso entro trenta giorni dalla
chiusura delle indagini preliminari;
3) l’udienza di
comparizione debba essere fissata a non oltre tre mesi
dall’emissione del decreto di citazione a giudizio;
4) tra un’udienza
dibattimentale e l’altra non possa intercorrere piщ di
un mese;
5) la
richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo
438 del codice di procedura penale e la richiesta di
applicazione della pena sull’accordo delle parti di cui
all’articolo 444
stesso Codice, siano effettuabili soltanto in presenza del
consenso delle persone offese dal reato o delle parti civili
che siano la stessa vittima, se sopravvissuta e in grado di
fornirlo, ovvero, e nell’ordine, in tutti i parenti anche
adottivi entro il primo grado, in loro mancanza nel coniuge,
o in sua mancanza nel convivente, o in mancanza
in tutti i parenti anche adottivi entro il secondo
grado;
b) modifica delle norme procedurali civili per
quanto riguarda i processi relativi a richieste di
risarcimento per morte o
per lesioni personali comportanti la totale inabilitа
della vittima nel senso che il giudice istruttore debba
fissare le udienze successive alla prima a non oltre un mese
l’una dall’altra, con divieto di effettuare udienze di mero rinvio;
c)
determinazione a livello nazionale del danno biologico da
fissare al punteggio piщ alto delle tabelle applicate dai
Tribunali civili dei capoluoghi di Regione alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all’articolo 1, con previsione di successivo adeguamento
automatico di tale punteggio alle variazioni di valore della
moneta, salva la possibilitа di aumento del punteggio cosм
determinato in relazione alla gravitа dei singoli casi;
d)
riconoscimento indiscriminato del diritto dei familiari
superstiti, se parenti, anche adottivi, entro il secondo
grado, o del coniuge o del convivente, al risarcimento
integrale del danno biologico che sarebbe spettato alla
vittima deceduta;
e)
determinazione del valore complessivo del
danno morale derivante da morte nel doppio della misura
che sarebbe stata dovuta alla vittima ove fosse sopravvissuta
riportando danno biologico del 100 per cento quando abbiano
diritto al risarcimento i parenti, anche adottivi, entro il
primo grado o il coniuge
o il convivente, da soli o in concorso tra loro o con
altri parenti; e nella stessa misura del citato danno
biologico del 100
per cento quando, in mancanza dei superstiti
indicati alla presente lettera, abbiano diritto al
risarcimento parenti entro il secondo grado, da soli o in
concorso con altri.
ART. 3
(Parere
parlamentare)
1. Entro due mesi dalla
entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette
gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per
l’espressione del parere da parte degli organismi
parlamentari competenti.
2. Ciascun organismo di cui
al comma 1 esprime il proprio parere entro un mese
dall’assegnazione degli schemi dei decreti legislativi
indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute
non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla
presente legge.
3. Entro il mese successo al
termine di cui al comma 2, il Governo, esaminati i pareri di
cui al medesimo comma, trasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi dei
decreti legislativi per il parere definitivo degli organismi
parlamentari competenti, che deve essere espresso entro un
mese dalla richiesta.
ART. 4
(Disposizioni
finanziarie)
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge si provvede a carico
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2001 –2003, nell’ambito dell’unitа previsionale di base
di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministro della giustizia.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze и autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.