Effettivitа della sanzione tra applicazione e aumento
delle pene
avv. Danilo Riponti, Conegliano
(TV)
“senza amore non c’и
vita, nй giustizia senza memoria”
Il tema dell’effettivitа della risposta sanzionatoria
dell’ordinamento giuridico ad una condotta illecita costituisce
punto cruciale di ogni teoria generale del diritto e si
arricchisce di una molteplicitа di problematiche allorquando ci
si ponga dall’angolo di visuale delle vittime di reati.
I parenti delle vittime di incidenti stradali, essi pure
drammaticamente vittime di un evento cosм frequente e tragico
nella nostra societа contemporanea, percepiscono questo tema con
esasperata sensibilitа , giacchи rilevano come la loro tragedia
umana, che ha compromesso il bene fondamentale, la vita,
di un congiunto , viene sovente assimilato nella percezione della societа
ad una questione burocratica, connotata da tempi giudiziari
lunghissimi e da procedure risarcitorie aride e talvolta torbide,
sempre inadeguate a fronte delle esigenze di solidarietа di cui
и ansioso portatore chi ha perduto improvvisamente una persona
cara.
Il sottotitolo di questo mio contributo, “senza amore non
c’и vita, nй giustizia senza memoria”, espressione cara alle
associazioni di tutela delle vittime della strada, significa
proprio questo: l’angoscia della perdita di un affetto e la
necessitа che a tale dolore individuale corrisponda anche una
solidarietа sociale che si deve esprimere attraverso una
punizione effettiva del colpevole.
Ma che cosa significa punizione “effettiva”?
Certo la frustrazione che consegue agli usuali
patteggiamenti che scaturiscono dai procedimenti per omicidio
colposo, limitati a pochi mesi di reclusione sospesi per la
concessione dei benefici di legge e senza alcun risarcimento ai
parenti della vittima, che devono solitamente attivare
interminabili procedimenti civili, genera in capo agli stessi una
frustrazione tanto grave da costituire, come ben afferma la
dottrina vittimologica, una “seconda vittimizzazione”
.
Ma non basta la sola sospensione condizionale della pena, e
la stessa concessione della non menzione nel certificato penale
dell’omicida colposo , a rendere oltremodo traumatizzante
l’impatto dei congiunti della vittima
col sistema della giustizia penale, giа stravolti
dall’evento luttuoso: si devono aggiungere sanzioni
amministrative, tipica la sospensione della patente, applicate al
reo spesso tardivamente ed in misura assai limitata .
Si devono aggiungere problematiche risarcitorie , cui il
colpevole si disinteressa completamente, e che vengono gestite da
compagnie assicuratrici che spesso trasformano l’evento luttuoso
in una mera pratica burocratica e utilizzano ad arte procedure
giudiziarie oltremodo lente, superate e ferragginose.
Non vi и da domandarsi neppure, alla luce di quanto
suesposto, il perchй del fiorire di una costellazioni di
associazioni no-profit che si ribellano a tale logica e cercano di
offrire ai parenti delle vittime solidarietа personale e sociale,
ausili ed informazioni di natura medica, tecnica e legale, e
cercano infine di promuovere modifiche normative verso una
giustizia vera per le vittime, che passa attraverso una sanzione
effettiva del responsabile.
L’effettivitа diviene quindi il nucleo essenziale della
sanzione, che per esplicare un effetto di natura preventiva,
generale e speciale, retributiva
e risocializzante deve presentare tale caratteristica.
Si tratta di un concetto che non coincide con una
valutazione quantitativa della sanzione, poichй una pena elevata
puт non essere effettiva: per esempio, l’omicidio colposo и
punito nel nostro ordinamento dall’art.589 del codice penale con
una pena, se vi и violazione di norme sulla circolazione
stradale, da uno a cinque anni di reclusione .
Se teoricamente elevassimo
il minimo edittale a quattro anni e sei mesi , quasi
quintuplicandolo (!), in presenza di un patteggiamento che
riconosca anche una sola attenuante (per es. le attenuanti
generiche, che agli incensurati vengono riconosciute
sistematicamente), ci si troverebbe di fronte ad una situazione
immutata sotto il profilo dell'effettivitа: pena sospesa dalla
condizionale, non menzione nel certificato penale, nessuna
responsabilitа patrimoniale e risarcitoria diretta solo che ci
sia una copertura assicurativa.
Il problema fondamentale quindi и quello di tradurre in
concreto e rendere operative le finalitа della legge, a partire
dalle norme sovranazionali e costituzionali che tutelano la vita,
l’integritа fisica e
la salute, evitando che possano rimanere lettera morta, ovvero
pure petizioni di principio con esecuzione di fatto nulla o
comunque limitata.
Il principio di effettivitа ha costituito vexata quaestio
per una pluralitа di Maestri del diritto e Hans Kelsen ,
che ne и stato il massimo teorico, ha voluto vedere
nell’effettivitа la condizione stessa di esistenza della norma
giuridica, che esiste in quanto и valida ed и valida in quanto
efficace: ”Nessun ordinamento sociale – neppure quello
chiamato morale o giustizia – и considerato valido se non и in
una certa misura effettivo, cioи se il comportamento umano
regolato da quell’ordinamento non vi si conforma”.
Tale adeguamento alla norma puт svilupparsi come
obbedienza spontanea dei cittadini ovvero come effettiva
applicazione della sanzione in caso di violazione.
La traduzione efficace del complesso di norme che
disciplina la circolazione stradale nel mondo reale deve
costituire pertanto (“Sollen”, direbbe Kelsen) la condizione
della sua validitа.
Purtroppo, invece, la criminalitа colposa connessa alla
circolazione stradale и certamente connotata, nel nostro
ordinamento giuridico da sanzioni non effettive,
quanto forse nessun altro fenomeno illecito: troppo spesso il
fenomeno dell’infortunistica stradale, che provoca ogni anno
vere e proprie stragi nelle moderne societа occidentali, viene
liquidato come un tragico scotto da pagare alla modernizzazione
dei trasporti e alla frenesia della societа contemporanea.
La coscienza sociale pare dimenticare che il fenomeno
determina danni individuali
e sociali
rilevantissimi in conseguenza di eventi lesivi che, in realtа,
non sono conseguenti a circostanze di mera fatalitа, le cui
ricadute risarcitorie sarebbero peraltro coperte in modo
sufficiente dalle imprese assicuratrici.
Una tale impostazione,
per cui l’incidente stradale non и nulla piщ di un
evento sfortunato, le cui conseguenze sull’altrui integritа
psico-fisica e patrimoniale possono ben essere soddisfatte
mediante assicurazioni per la responsabilitа civile, и
gravemente e
pericolosamente inesatta, in primis perchй sottovaluta per non
dire elimina il doveroso rispetto della vita umana, poi, e ancora
peggio, perchй risulta pericolosamente deresponsabilizzante per
il criminale della strada, che non percepisce alcuna conseguenza
nociva , nй sotto il profilo penale e tanto meno sotto un profilo
civilistico e risarcitorio, a fronte del reato perpetrato .
Il problema merita un’attenta analisi nelle sue
articolazioni logiche preliminarmente non puт dubitarsi in alcun
modo della rilevanza criminologica delle condotte di chi,
ponendosi alla guida di un’autovettura come se impugnasse
un’arma e con
atteggiamento colposo spesso “cosciente” cioи consapevole
delle gravitа delle possibili conseguenze, mette a grave rischio
l’incolumitа altrui.
Peraltro si и correttamente osservato che,
nell’ordinamento giuridico italiano, “il legislatore и
orientato nel senso tradizionale di considerare il delitto colposo
come meno grave e, perciт, sanzionabile piщ lievemente di quello
doloso. Si tratta di un punto di vista ‘classico’, incentrato
soprattutto sulla colpevolezza, ma che tiene poco conto della
pericolositа, oggettiva e soggettiva, della delinquenza colposa
della societа moderna.”
In effetti, la tendenza alla deresponsabilizzazione della
criminalitа colposa, propugnata dalla volontа del legislatore e
dallo stesso orientamento assolutamente prevalente della
giurisprudenza non puт
assolutamente essere supinamente condivisibile, in ragione della
gravitа e della frequenza del
fenomeno, fortemente legato al progresso tecnologico,
all’automazione dei procedimenti industriali, all’enorme
diffusione della motorizzazione
e ai mille riflessi della trasformazione scientifica e tecnica
della societа contemporanea.
Vi и infatti
una considerazione fondamentale da svolgere, a nostro giudizio
gravida di conseguenze sotto il profilo dell’effettivitа delle
sanzioni e perfettamente coerente con i principi generali
regolanti il nostro codice penale: se, in astratto, puт essere
condivisa una minore colpevolezza
del criminale colposo rispetto a quello doloso, tuttavia non certo
minore и la pericolositа
sociale dell’autore del reato, che anzi sovente manifesta
peculiaritа di particolare valenza criminogena, al punto che si
и ritenuto di equiparare, per esempio, il delinquente stradale ad
una specie di bomba innescata , pronta ad esplodere contro
chiunque.
Sotto un profilo vittimologico, inoltre, il pirata della
strada presenta connotati di elevata pericolositа poichй agisce
contro vittime “fungibili”, cioи non pone in essere la
propria illecita condotta nei confronti di un soggetto ben
individuato ma и pronto a rivolgerla verso una amplissima
generalitа di consociati, che si traduce in veri e propri
bollettini di guerra che quantificano quotidianamente i caduti per
causa della circolazione stradale, con picchi particolarmente
elevati ad ogni fine settimana.
Si и proposto di classificare i rapporti tra il criminale
e la sua vittima nella circolazione stradale,
di non semplice delineazione dogmatica, in alcune situazioni
fondamentali:
1. reati stradali in cui puт rilevare la presenza di
particolari rapporti comuni tra criminale e vittima;
2. reati stradali “senza vittime”, tipica la guida in
stato d’ebbrezza allorquando il criminale sia fermato prima di
provocare incidenti;
3. reati stradali con vittime ma senza trasgressori, perchй
gli stessi si danno alla fuga e restano ignoti;
4. reati
stradali in cui il trasgressore и anche vittima, tipici gli
incidenti in cui il conducente riporta lesioni per un incidente
dovuto ad eccesso di velocitа.
Tali situazioni si aggiungono a quella della cosiddetta
vittima innocente,
che non influisce in alcun modo sulla genesi del reato e subisce
solo gli effetti della condotta del reo,
situazione che contraddistingue la maggior parte degli eventi
infortunistici.
In effetti la diffusione dei veicoli a motore, soprattutto
autovetture ma anche motocicli e autoveicoli pesanti (a seguito di
una distorta preponderanza, tutta italiana, del trasporto di merci
su gomma anzichй su rotaia) ha modificato sia a livello culturale
che a livello ambientale la vita moderna, determinando
l’endemica propagazione dei problemi connessi ad una traffico
sempre piщ caotico e alla sistematica violazione delle norme che
dovrebbero regolarlo.
Il bene primario da tutelare in tale contesto, la sicurezza
della circolazione, и costituito dall’interazione di tre
elementi, e cioи anzitutto la strada,
con le sue caratteristiche fisiche e strutturali su cui possono
influire sensibilmente le condizioni meteorologiche; in secondo
luogo il veicolo, con i suoi dispositivi di sicurezza, ed infine l’uomo,
che riveste una prioritа centrale essendo la causa largamente
principale degli infortuni sulla strada.
Un approccio corretto del fenomeno, quindi,
non puт prescindere da una precisa tipologia di fattori,
che hanno natura tecnica
, natura medico-legale e
psicotecnica, ed infine natura
giuridica e giudiziaria.
Il fattore uomo и assolutamente centrale nell’ottica della sicurezza
stradale, giacchи ricerche attendibili hanno dimostrato come ad
esso vada ricondotta una percentuale elevatissima dei sinistri,
non inferiore all’ 80/90% degli eventi dannosi (Whitlock,1971).
Ciт investe problematiche di natura medico-legale e
psicotecnica inerenti l’effettiva idoneitа ed attitudine alla
guida ed i sistemi di
accertamento della stessa ai fini del rilascio
e del mantenimento dei documenti abilitanti, nonchй
problematiche di tipo criminologico, ove si tenga conto che molti
sinistri non conseguono ad eventi accidentali bensм costituiscono
il riflesso di una vera e propria scelta “sottoculturale”
del conducente,
che imita modelli di condotta che si ispirano alla violazione
delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
Si tratta di fenomeno di particolare interesse dal momento
che costituisce a nostro modo di vedere la causa
principale dell’infortunistica stradale, che deve essere oggetto
di attenta valutazione al fine di determinare un trattamento
sanzionatorio caratterizzato da effettivitа .
In effetti la criminalitа stradale costituisce una forma
di devianza criminale vera e propria che si alimenta in forza
dello scarso disvalore sociale attribuito agli eventi
infortunistici stradali e parallelamente della limitata effettivitа
del regime sanzionatorio.
Le motivazioni di tale indulgenza sono molteplici ma
assolutamente non condivisibili: un omicidio colposo a seguito di
sinistro stradale distrugge un bene fondamentale come quello della
vita umana tutelato dalla norma costituzionale non solo come
diritto fondamentale dell’individuo bensм come interesse della
collettivitа (art.32 della Carta Fondamentale) e anche se
l’evento avviene per colpa ciononostante il bene oggetto di
tutela ne и distrutto e l’atteggiamento psicologico
dell’agente non и immune da censure di negligenza, imprudenza,
imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti, che hanno
cagionato un fatto doverosamente prevedibile ed evitabile.
Non и comprensibile, pertanto, il motivo per cui nella
realtа giurisprudenziale italiana un omicidio colposo da sinistro и costantemente punito con
pena inferiore a quella applicata per un
reato di lesioni volontarie lievi.
E’ altrettanto ingiustificata la ben diversa attenzione
che viene riservata ad un procedimento per omicidio volontario
rispetto ad un omicidio colposo: si tratta di situazioni che, da
un punto di vista naturalistico sopprimono l’identico,
fondamentale bene della vita umana e che tuttavia sono
imparagonabili nella prassi giudiziaria, che riserva a
quest’ultimo spazi minimi e di assoluta routine, dominati da
considerazioni tecniche sulla meccanica del sinistro (intesa come
sintesi di statica, dinamica e cinematica) che, pur importanti per
la ricostruzione della responsabilitа, sembrano soffocare ogni
profilo umano ed esistenziale, quasi ad esorcizzare asetticamente
una vicenda tragica .
E sovente, se un difensore attento e sensibile cerca di
evidenziare tali profili in un procedimento per omicidio colposo,
viene zittito e tacciato di filosofeggiare inopportunamente, se
non di intasare il corso di una sempre affollata udienza.
Altrettanto incomprensibile и la limitazione di un
risarcimento per omicidio colposo ad importi inferiori a lesioni
medie, situazione che nella prassi assicurativa ha determinato
espressioni per cui un “morto vale molto meno di un invalido”:
l’agghiacciante cinismo di una siffatta visione, aridamente e ci
si consenta, brutalmente patrimonialistica di un dramma umano
estremo, и tale da suscitare ribrezzo in qualsiasi essere umano
degno di tale appellativo.
Se a ciт si aggiunge che la sanzione penale per omicidi
colposi, anche relativa a vere e proprie stragi sulla strada, gode
invariabilmente della sospensione condizionale della pena e che il
risarcimento del danno non viene corrisposto dal responsabile
bensм dalla sua compagnia di assicurazione, ben si
comprende come l’impunitа del criminale della strada sia
completa.
Un’interessante indagine statistica ,
condotta su un campione di 75 agenti di P.S. e 75 studenti
universitari, ha consentito di pervenire a risultati a dir poco
sconcertanti, specie ove si tenga conto delle qualitа personali
degli intervistati: 114 soggetti su 150, di cui 61 agenti (su
75!), hanno escluso che il responsabile di un omicidio colposo
dovuto a imprudenza stradale debba essere considerato un
delinquente, pur considerando grave il problema
dell’infortunistica stradale.
Si tratta di un risultato solo apparentemente
contraddittorio: in effetti il cittadino medio tende ad
identificarsi, in quanto utente della strada, con il
contravventore stradale e pertanto non intende criminalizzare le
condotte di quest’ultimo poichй non intende criminalizzare se
stesso.
Ciт in quanto vi и una ampia adesione ad una sottocultura
(che affonda le proprie origini nel fascino generazionale indotto
dalle epocali trasformazioni nel sistema dei trasporti e della
motorizzazione dovute alle diffusione dei veicolo a motore) che
vede nella velocitа estrema dei veicoli e nell’abilitа nella
guida in situazioni di obiettiva pericolositа un modello
affascinante da imitare, che veicola in sй impulsi psicoanalitici
di sfida e di morte purtroppo tipici della societа contemporanea:
si innesca cioи quella che Sutherland ha definito come
associazione differenziale e che consiste in una causa sociologica
della criminalitа per cui la stessa si apprende per imitazione,
soprattutto all’interno dei gruppi primari costituiti dalla
famiglia e dai gruppi di amici.
Per questo motivo, il criminale stradale non subisce quella
stigmatizzazione sociale che produrrebbe un decisivo effetto
specialpreventivo e la mancata reazione sociale determina il venir
meno di una forma primaria di prevenzione, individuata dalla
teoria criminologica della cosiddetta ”labelling theory”
e determinata dall’”etichettatura” che il trasgressore
subisce come deviante e socialmente pericoloso.
Il criminale stradale percepisce il clima di impunitа
sociale che accompagna le sue trasgressioni e se ne alimenta per
persistere nelle condotte illecite, percepite dalla collettivitа
piщ come eventi sfortunati che come comportamenti criminali.
Questa motivazione culturale и, a nostro
giudizio, il fattore eziologico principale della criminalitа
stradale.
E’ davvero il caso di garantire
effettivitа alla sanzione irrogato al criminale della strada, al
fine di fronteggiare un fenomeno di gravitа drammatica per la
societа civile: ma attraverso quali strumenti?
Il criminale stradale va studiato sotto profili diversi,
per comprenderne a fondo, anche a fine preventivo, le peculiaritа
e al fine di irrogare sanzioni appropriate e differenziate.
Sotto il profilo dell’etа
si puт rilevare una caratteristica tendenza di curva
statistica a U, per cui la fascia giovanile (tra i 18 e i 23 anni)
e soprattutto quella senile (oltre i 65 anni) sono connotate dal
numero maggiore di sinistri, mentre quella tra i 39 e i 50 anni и
la meno coinvolta.
Per migliore chiarezza, si и rilevato come il fattore di
rischio di sinistrositа di un ultrasessantacinquenne superi di 20
volte quello di un quarantenne, mentre quello di un ventenne lo
supera di 3,5 volte.
Sotto il profilo del sesso, ferma una maggiore incidenza di sinistri causati da maschi,
vi и una progressiva tendenza alla piena assimilazione tra uomini
e donne in relazione alle trasgressioni stradali, pur con
peculiaritа specifiche (per esempio la donna ha molta piщ
difficoltа dell’uomo a guidare al buio e in tali condizioni
aumenta molto la sua sinistrositа): infatti il rischio medio ,cioи
la frequenza media dei sinistri in rapporto alle auto circolanti,
valutata in centesimi, si attesta nel 12% per le femmine e nel
13,5%per i maschi.
La maggiore sinistrositа dei maschi, peraltro relativa,
trova corollario nella valutazione degli effetti degli incidenti,
che se provocati da maschi sono molto piщ gravi: si и potuto
constatare che i maschi provocano 1 morto ogni 4 feriti , le
femmine 1 morto ogni 7 feriti.
Le problematiche inerenti le condizioni fisiche e
psicologiche del
trasgressore introducono la necessitа di valutazioni
medico-legali e
psichiatriche: quanto alle prime si impone un accertamento
specifico e approfondito sull’idoneitа alla guida in relazione
ad eventuali handicaps motori, visivi, uditivi e fisici in genere,
e una indagine su determinati connotati fisiologici quali la
resistenza alla stanchezza e al sonno, che svolga un ruolo
educativo sul conducente in relazione alla sua condotta futura: in
tal senso и fondamentale il ruolo delle Commissioni Mediche
Locali Patenti, deputate a tale indagine.
Quanto poi alle condizioni psichiatriche, и fondamentale individuare tutte le
psicosi incompatibili con la sicurezza della circolazione, che
potrebbero risolversi in fattori criminogeni particolarmente
gravi: si и per esempio potuta riscontrare una elevata
correlazione tra il cosiddetto disturbo antisociale della
personalitа e la sinistrositа stradale; come pure si sono
individuate alterazioni quantitative di caratteri psicologici
normali (psicopatie legate a caratteri aggressivi, esibizionisti,
stressati), tra le quali la cosiddetta ”risk taking behaviour”
(propensione a comportamenti a rischio), che costituiscono fattori
predisponenti alla violazione di regole di sicurezza stradale,
assimilabili all’assunzione di bevande alcoliche o sostanze
stupefacenti.
La guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di
stupefacenti и un fenomeno di drammatica gravitа in relazione ai
fatti criminosi da circolazione stradale, al punto che su questo
versante della sicurezza и necessario estendere
significativamente la prevenzione e la vigilanza,
significativamente definita dalla dottrina anglosassone law
enforcement, giacchи gran parte delle contravvenzioni per guida
in stato di ebbrezza vengono
rilevate solo in occasione dei sinistri, circostanza che ben
illustra la carenza di controlli preventivi.
Tuttavia, rilevato che la pluralitа dei sinistri interessa
conducenti normali, l’indagine sull’utente medio della strada
riveste un interesse di assoluta rilevanza.
Si sono potute individuare alcune caratteristiche
individuali strettamente
correlate a fatti infortunistici.
Si tratta anzitutto di connotati psicosomatici, costituiti
da alterazioni, insufficienze o disfunzioni tali da implicare
difficoltа nella realizzazione di manovre di media ed alta
complessitа, che si risolvono in vere e proprie predisposizioni
agli incidenti (accident proneness) .
Tali fattori possono avere non solo natura fisiologica o
psicomotoria ma anche psicologica, con particolare riferimento
alla cosiddetta recidiva sinistrosa e alla conseguente paura di
rivivere l’esperienza del sinistro, che paralizza il conducente
e lo predispone ad subire altri incidenti (fenomeno
particolarmente diffuso per il sesso femminile) oppure, infine,
sociale: infatti la frequentazione di discoteche, con la
conseguente prolungata esposizione a giochi violenti di luci e a
rumori costanti superiori a 40 decibel, costituisce, a prescindere
dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, un
rilevante fattore predisponente al sinistro; analogamente, l’uso
ormai frequentissimo di telefoni cellulari in assenza di
dispositivi viva-voce determina una rilevante menomazione della
condotta dell’autovettura e nel livello di concentrazione alla
guida, senza che a tale comportamento consegua un trattamento
sanzionatorio adeguato (l’art.173
del codice della strada sanziona tale condotta con banale
ammenda da Ј.60.600 a Ј.242.400).
Non si puт sottacere, in una siffatta analisi del
fenomeno, l’incidenza rilevante del fattore inerente la
nazionalitа: lungi dal voler propugnare tesi razzistiche, и dato
di fatto inequivoco ed evidente che i cittadini extracomunitari si
rendono responsabili al volante di autoveicoli
di condotte criminali di elevatissima pericolositа ed
altrettanto alta incidenza statistica, per una molteplicitа di
fattori spesso
interattivi:
1. nella normalitа dei casi, gli extracomunitari hanno
conseguito la patente di guida nei loro paesi d’origine, ove le
condizioni di traffico sono imparagonabili a quelle della nostra
realtа sociale, per intensitа e strutture viarie; ciт fa sм
che gli stessi sono gravemente inabili e pericolosi nel
coinvolgimento in condizioni
di traffico denso e complesso, e di fatto determinano con
elevata frequenza sinistri anche gravi;
2. in talune
situazioni patologiche ad elevatissima frequenza , gli
extracomunitari , approfittando delle difficoltа di accertamento
e controllo sul punto, si pongono alla guida privi di adeguati
corsi di apprendimento e con patenti false, apparentemente
rilasciate dai paesi di origine;
3. in casi
assai frequenti le condizioni di disagio personale e sociale
dovute alle difficoltа di inserimento nel nostro Paese
determinano l’abuso di sostanze alcoliche se non stupefacenti, i
cui riflessi sull’idoneitа alla guida sono tristemente e
tragicamente noti: ciт ha portato, nel Nord-Est a numerose
recenti stragi poste in essere irresponsabilmente da
extracomunitari.
La necessitа di verificare l’idoneitа psicotecnica,
sotto ogni profilo, alla guida di veicoli a motore di ogni tipo da
parte di tali soggetti
и pertanto un dovere ineludibile da parte delle autoritа a ciт
preposte nel nostro ordinamento giuridico.
In una prospettiva generale, autorevole dottrina
penalistica (Mantovani) riconduce
la predisposizione a violare norme sulla circolazione stradale a:
a) cause psicosomatiche, tra le quali la carenza di
intelligenza e la conseguente limitata capacitа di prevedere ed
evitare il sinistro;
b) fattori caratteriali quali
l’aggressivitа, l’asocialitа e la tendenza a commettere
comportamenti devianti;
c)
trasmissione subculturale dei comportamenti illeciti stradali.
Lo stesso Autore, in ottica criminologica, distingue i
delinquenti “stradali” in
1. conducenti accident prones per cause psicosomatiche o
psicotecniche, per i quali la prevenzione si esplica mediante
interventi restrittivi o limitativi della patente di guida
(divieto di guidare di notte o in strade a scorrimento veloce ecc.
ecc.);
2.
conducenti che sono criminali della strada cosм come sono
criminali comuni, per i quali la attivitа preventiva si deve
ispirare alle strategie generali per la prevenzione dei
comportamenti devianti;
3.
conducenti normali che trasgrediscono le norme stradali per
assimilazione a modelli sottoculturali appresi per imitazione, che
sono la tipologia piщ numerosa e in relazione ai quali
l’attivitа preventiva, di tipo culturale ed educativo, potrebbe
determinare i risultati piщ significativi.
E’ necessario intervenire con urgenza sul trattamento
giudiziario e sulla politica criminale cui si ispira il
legislatore, che non puт prescindere dagli apporti empirici delle
scienze criminologiche.
Il fenomeno и talmente grave che dovrebbe logicamente
occupare una centralitа assoluta nella attenzione delle Autoritа
Istituzionali giacchи genera, nonostante i sensibili
miglioramenti della qualitа e tempestivitа dei soccorsi,
circa 300.000 feriti di cui 20.000 disabili gravi ogni
anno, e circa 9000 morti, con costi sociali enormi, stimati in non
meno di 42.000 miliardi, molti dei quali solo per indennizzi
erogati da assicurazioni per danni a persona.
Le sofferenze delle vittime della strada, i riflessi sotto
il profilo dei postumi invalidanti e delle inabilitа temporanee,
che incidono fortemente anche sulle occupazioni professionali e
sulle esigenze produttive, le conseguenze di natura psicologica e
i danni morali riportati in occasione di gravi sinistri con morti
e feriti, rendono
l’infortunistica stradale letale al pari di una guerra civile,
al punto che ogni fine settimana diviene una battaglie dalle
infauste conseguenze.
Si aggiunga poi il contenzioso risarcitorio che si apre tra
infortunati e assicurazioni, che ha costi, in termini finanziari e
di risorse sociali e giudiziarie, a dir poco rilevantissimi.
Purtroppo a tutt’oggi si
и dovuto constatare, come rilevato all’esordio di questa
ricerca, un atteggiamento illogico dell’evoluzione normativa,
culminato nella legge 689 del 1981 che ha degradato le lesioni
colpose anche gravissime a reati procedibili a querela di parte,
con ciт deresponsabilizzando il criminale colposo e riducendo un
danno gravissimo, quale la perdita di arti, o invaliditа
rilevantissime, ad un fatto privato da risolversi mediante
contrattazioni pecuniarie tra assicurazioni.
A ciт si aggiunga che la vigilanza di polizia sulle strade
e la giurisprudenza in materia di reati connessi alla circolazione
stradale non sempre hanno recepito le problematiche criminologiche
che abbiamo cercato di delineare e continuano a considerare reati
bagatellari i delitti colposi: non sempre и possibile condividere
certi atteggiamenti dei media e di taluni rappresentanti della
Polizia di Stato, che sembrano valutare l’efficienza degli
interventi di vigilanza in termini di numero di contravvenzioni;
il problema и vigilare e applicare le leggi vigenti con
l’obiettivo della sicurezza dei cittadini, non il numero delle
patenti ritirate fine a se stesso, per quanto questo strumento
sanzionatorio sia senz’altro uno dei piщ appropriati per la
lotta alla criminalitа stradale. E in tale prospettiva non vi и
Tribunale in Italia ove non si possa patteggiare un reato di
lesioni colpose con poche migliaia di lire di multa mentre gli
stessi omicidi colposi erano
sino a qualche anno fa definibili con pene francamente
ridicole (tre –quattro mesi di reclusione) e tutti i benefici di
legge, e solo da poco si и inasprito il trattamento sanzionatorio,
comunque contenuto in termini minimi.
E’ da auspicare, in una prospettiva di criminologia
generale e politica criminale, un significativo mutamento di rotta
teso ad orientare le
misure sanzionatorie delle criminalitа colposa non solo in senso
afflittivo bensм anche in senso preventivo e rieducativo,
mediante l’integrazione alla sanzione tradizionale della pena
in senso stretto, di misure
di sicurezza e provvedimenti
amministrativi flessibili
.
Il punto centrale della nostra analisi si ricollega
all’incontestabile circostanza per cui il pirata della strada,
se come tutti i criminali colposi presenta una inferiore
colpevolezza rispetto a quelli dolosi, и per contro piщ pericoloso
socialmente.
Orbene il nostro sistema penalistico si ispira ad un
duplice criterio, che prevede da un lato l’accertamento
dell’imputabilitа ai fini dell’applicazione della pena e
dall’altro l’accertamento della pericolositа sociale ai fini
dell’applicazione delle misure di sicurezza (si tratta del
cosiddetto doppio binario).
Inopinatamente ci si dimentica troppo spesso che la
sospensione condizionale opera,
coerentemente ai principi generali, solo per la pena in senso stretto, e non invece per le misure
di sicurezza, che conseguono alla pericolositа del soggetto e che
non dovrebbero, sensatamente, essere
per nessun motivo sospese, anzi tutt’altro, essendo
connotate da una valenza terapeutica e rieducativa.
In primis, pertanto, appare opportuno invertire la tendenza
del legislatore di attenuare la responsabilitа per i reati
colposi: ciт sia in relazione ai limiti edittali di pena che alla
procedibilitа a querela di parte anche in caso di lesioni
gravissime.
I minimi edittali, in particolare, appaiono inadeguati sia
in relazione all’omicidio colposo che alle lesioni gravi, specie
ove si tenga conto che le applicazioni di pena su richiesta
dell’imputato vengono solitamente calcolate basandosi proprio
sui minimi di pena.
Il problema ha pertanto anche un profilo giudiziario
decisivo, nel senso della necessitа di un serio rigore da parte
della magistratura requirente prima e giudicante poi, nella
valutazione dell’effettivo disvalore sociale e della gravitа
dei fatti oggetto di giudizio.
In tal senso deve essere quanto prima esteso
l’atteggiamento piщ severo che il legislatore e la
giurisprudenza hanno assunto
in relazione ad altra tipologia di reati colposi, gli infortuni
sul lavoro, che ontologicamente sono del tutto simili a quelli
connessi alla circolazione stradale, anche sotto il profilo
dell’allarme sociale determinato dall’estensione del fenomeno:
non si comprendono invece
i motivi di un trattamento significativamente differenziato.
E’ perт soprattutto sulle misure di sicurezza che
bisogna fare leva al fine di sanzionare appropriatamente i pirati
della strada, contrastando una certa crisi in cui lo stesso
concetto di pericolositа sociale и da alcuni decenni purtroppo
caduto: questa и la soluzione piщ efficace e perfettamente
coerente col sistema con cui fronteggiare la criminalitа colposa
connessa alla circolazione stradale, specie sotto il profilo della
sua effettivitа: una volta accertata la pericolositа sociale ad
opera del giudice, infatti, l’irrogazione e la concreta
applicazione della misura sono doverosi ed ineludibili.
Peraltro l’attuale stato normativo delle misure
di sicurezza necessita di essere novellato e rivitalizzato: si
articola infatti in misure personali,
che si distinguono in
detentive (artt.216-223 c.p. , per esempio la colonia agricola e la
casa di lavoro, la casa di cura e di custodia, l’ospedale
psichiatrico giudiziario e il riformatorio giudiziario) e non detentive (artt.228-235 c.p., per es. la libertа vigilata, il
divieto di soggiorno in uno o piщ comuni o province, il divieto
di frequentare spacci di alcolici e l’espulsione dello
straniero); e misure patrimoniali (la cauzione di buona condotta e la confisca ,
artt.237-240 c.p.).
A fronte di una tipologia davvero arcaica e praticamente
desueta (per esempio in relazione alla colonia agricola), non
appare certo troppo complicato individuare nuove modalitа utili a
fronteggiare il fenomeno della pirateria stradale, rivitalizzando
un istituto ben presente nel nostro codice che tuttavia va cadendo
in desuetudine.
Infine v’и da aggiungere un ulteriore profilo di effettiva valenza
sanzionatoria nella materia che ci occupa, legato alla operativitа
delle sanzioni amministrative, giа ampiamente presenti nel nostro
codice della strada.
Il ritiro della patente costituisce senza dubbio
la sanzione piщ specifica ed efficace a fronte delle
violazioni al codice della strada, sia per la necessitа pratica
di muoversi alla guida di un’auto, sia perchй provoca un
effetto sociale particolarmente utile alla luce di quanto in
precedenza osservato, rendendo subito palese a familiari ed amici
l’avvenuta violazione.
Da un punto di vista criminologico, poi, tale sanzione
colpisce il criminale inibendo o comunque ostacolando l’acting-out.
Il nuovo codice della strada (D.L.vo 30.4.92 n.285,
significativamente modificato in 131 articoli, a seguito dei
rilievi della Comunitа Europea e delle critiche degli esperti,
mediante il D.L.vo 10.9.93 n.360) rappresenta senz’altro un
passo avanti verso l’obiettivo primario costituito dalla
sicurezza della circolazione e degli utenti della strada,
introducendo sanzioni piщ pesanti, sovente irrogando la pena
dell’arresto e dell’ammenda congiuntamente al fine di impedire
l’oblazione, inasprendo le pene pecuniarie.
Tuttavia, se и vero, come abbiamo cercato di dimostrare,
che la criminalitа della strada consegue essenzialmente ad un
atteggiamento culturale negativo del conducente, diviene
indispensabile che gli indirizzi di politica criminale godano di
adeguata pubblicizzazione al
fine di influire sui modelli di condotta degli utenti della strada
in senso evolutivo e responsabile.
E’ fondamentale inoltre una effettiva applicazione delle
norme ed in tal senso
и fondamentale il ruolo degli organi di polizia, perchй senza
vigilanza concreta ed efficace anche le normative piщ evolute
restano lettera morta.
Da un punto di vista normativo e di politica legislativa si
deve tendere ad un trattamento giuridico-criminologico
dell’autore di violazioni alla normativa stradale il piщ
diversificato possibile e fondato comunque su misure interdittive
,tra le quali riveste importanza prioritaria la sospensione e/o la
revoca della patente.
In tale ultima prospettiva apparirebbe equa
l’introduzione, prevista dalla ancora inattuata legge delega 85
/ 2001, della patente a punti giа esistente in vari paesi della
U.E., per esempio la Germania, che potrebbe sanzionare
adeguatamente i casi di recidiva con
indubbia efficacia deterrente.
Sotto un profilo piщ strettamente sanzionatorio, sin dai
primi anni 1970 molti
Paesi dell’U.E. hanno intrapreso una univoca e determinata
direzione a tutela della incolumitа degli utenti della strada.
Emblematico, con riferimento alla prevenzione della guida
in stato di ebbrezza, и il caso della Francia, la cui
legislazione specifica ha
subito frequenti revisioni ed integrazioni, sotto la spinta di un
forte decisionismo da
parte dell’esecutivo. Ciт ha consentito di elaborare
progressivamente un apparato legislativo particolarmente articolato, che
contempla tre reati fondamentali, la guida in stato di ebbrezza,
la guida con livello alcoolemico superiore a quello consentito e
il rifiuto a sottoporsi ai test di controllo. Le tappe di questa
evoluzione normativa sono le seguenti:
a) nel
1970, introduzione di un limite massimo alcoolemico per i
guidatori ( 0,8 mg/l);
b) nel 1978, introduzione della
possibilitа di imporre accertamenti alcoolemici casuali, a
discrezione dell’Ufficio del Pubblico Ministero;
c) nel 1983,
definizione di un limite alcoolemico determinato tramite
l’analisi della respirazione ( 0,4 mg/l);
d) nel 1986, introduzione della
sospensione immediata amministrativa della patente per i
conducenti alla guida sotto l’influenza dell’alcool;
e)
nel 1987, massimo della pena raddoppiato, con la confisca o
l’immobilizzazione del veicolo;
f)
nello stesso anno, introduzione del “lavoro socialmente utile”
come pena sostitutiva;
g)
nel 1991, introduzione della possibilitа di effettuare test
alcoolemici casuali a discrezione delle forze di polizia.
E’ interessante osservare come alle sanzioni tradizionali
si siano affiancate nuove pene, quali il ritiro programmato della
patente (per esempio durante i fine-settimana o le vacanze) o il
lavoro socialmente utile, che ben ricollega la trasgressione agli
interessi della collettivitа particolarmente lesa dal
comportamento del delinquente stradalee potrebbe trovare modalitа
di svolgimento particolarmente significative nell’obbligo di
assistere vittime della strada che hanno subito danni a persona di
particolare rilievo.
Questa nuova tipologia di sanzioni potrebbe consentire una
serie di effetti altamente positivi: anzitutto una corretta
sensibilizzazione e comprensione della gravitа degli effetti
della condotta illecita perpetrata; infatti i giovani, nel porsi
alla guida, talvolta vivono la sensazione irrealistica di giocare
con un video-game e
non sono consapevoli dei gravi pericoli che conseguono a condotte
spregiudicate, per la salute propria e altrui. La stessa condotta
di guida si ispira piuttosto ad un’attivitа virtuale che ad una
condotta concreta e altamente pericolosa .
Inoltre un’attivitа assistenziale favorisce la
riconciliazione tra il criminale e la vittima, anche allorquando
non venga esplicata direttamente nei confronti della stessa bensм
di altre e diverse vittime della strada. Ciт consente infatti al
reo di comprendere la drammatica situazione umana in cui versa la
vittima di gravi sinistri e di porsi nei confronti della stessa in
termini sensibili e solidali, obiettivo questo che viene
considerato di enorme rilevanza da tutti i criminologi al fine di
riparare il danno da reato.
Un nuovo sistema sanzionatorio per la criminalitа connessa
alla circolazione stradale deve essere costituito da sanzioni
effettive: pene adeguate , soprattutto nei minimi edittali, in
ciт riflettenti una rinnovata attenzione del legislatore verso il
fenomeno, applicate con rigore da una magistratura sensibile al
problema; un nuovo ruolo delle misure di sicurezza, che il giudice
procedente per un fatto di penale rilevanza potrа senz’altro
irrogare una volta accertata la pericolositа “stradale” del
reo; sanzioni amministrative molto specifiche e articolate sui
connotati criminologici del pirata della strada, che offrono
oltretutto il vantaggio di non essere inibite dall’eventuale
sospensione condizionale della pena.
In tal senso si и ritenuto di ipotizzare alcune modifiche
al Codice della Strada vigente al fine di valorizzare queste nuove
sanzioni specifiche e flessibili, di rilevante impatto
special-preventivo e rieducativo (cfr.infra, allegato 1).
Tuttavia la vera soluzione del problema non sta nella sola
repressione bensм in una parallela opera di
prevenzione, che educhi i cittadini al rispetto dei diritti
del prossimo e della persona.
La circostanza non era sfuggita al legislatore, che nel 1°
comma dell’art.230 C.d.S. aveva statuito: “Allo scopo di
promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione,
d’intesa con i ministri dell’interno e dei trasporti,
avvalendosi della collaborazione dell’Automobile Club
d’Italia, nonchй di enti e di associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
predispongono, entro un anno dall’entrata in vigore del presente
codice, appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attivitа obbligatoria nelle scuole
di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione
artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale nonchй della strade, della
relativa segnaletica, della norme generali per la condotta dei
veicoli e delle regole di comportamento degli utenti”.
Solo la maturazione di una coscienza civica nelle
generazioni giovanili potrа consentire di realizzare un senso di
responsabilitа idoneo a prevenire la criminalitа stradale;
purtroppo un tale atteggiamento culturale
и in larga misura estraneo
alla sensibilitа delle generazioni oggi mature, che hanno
vissuto la giovinezza in una realtа sostanzialmente rurale e
percepito l’avvento della motorizzazione come una sorta di
ebbrezza culturale, subendone il fascino e i modelli anche
negativi, ispirati a pseudo-valori di sfida e competizione
nell’approccio alla circolazione stradale.
In tale approccio culturale, destinato ad evidenziare i
valori della sicurezza e del rispetto della vita in
contrapposizione a quelli di morte, appare encomiabile la
rilevanza sociale dell’operato della Associazioni di tutela
della vittime della strada.
Una educazione e formazione ampia e corretta,
un’appropriata attivitа di prevenzione e vigilanza, e
sanzioni eque ed effettive a fronte delle violazioni,
sono i fondamenti dell’obiettivo fondamentale, la
creazione nella societа civile di una cultura della sicurezza,
che sola potrа
portare alla risoluzione del problema delle vittime della circolazione stradale nella realtа contemporanea.
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allegato
L’Associazione Manuela Sicurezza Stradale si и resa
promotrice di un progetto di modifica normativa del Codice della
Strada da formalizzare in apposito disegno di legge, mediante
introduzione degli articoli seguenti:
Art.218 bis
(Sanzione accessoria della sospensione programmata della patente
durante i fine-settimana)
In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo determinato , il Prefetto, nell’emanare
l’ordinanza di sospensione a norma dell’art. 218 c. 2,
puт, tenuto conto del caso di specie, della gravitа delle
violazioni contestate, dell’entitа del danno apportato
e dell’eventuale recidiva, disporre che il periodo di
sospensione venga espletato nel corso dei fine – settimana,
dalle ore 18 del giorno venerdм alle ore 06.00 del lunedм
successivo, computando per ogni fine –settimana un periodo pari
a tre giorni.
Per l’ipotesi di cui al comma 1, la patente eventualmente
ritirata verrа restituita all’interessato e lo stesso dovrа
provvedere a riconsegnarla all’Autoritа di Polizia Stradale
entro le ore 18,00 di ogni venerdм per poi ritirarla a decorrere
dalle 06,00 del lunedм successivo.
L’eventuale
periodo scontato prima del provvedimento prefettizio sarа
detratto dal periodo complessivo della sanzione.
Art. 224 bis
(Sanzione amministrativa accessoria del lavoro socialmente utile
in favore della sicurezza stradale)
In tutti i casi previsti dall’art.222 , il giudica
con la sentenza di condanna applica altresм la sanzione
amministrativa del lavoro socialmente utile in favore della
sicurezza stradale, per periodo non inferiore a tre mesi e non
superiore a tre anni.
In caso di recidiva , la durata minima della sanzione non
potrа essere inferiore a sei mesi.
Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di attivitа
non retribuita in favore degli utenti della strada ovvero in
favore della collettivitа per il perseguimento della sicurezza
stradale, da svolgere presso lo Stato, le Regioni , le Province, i
Comuni o presso enti e associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati
con decreto del Ministero dei lavori pubblici, previa stipula, ove
occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di Grazia
e Giustizia ,che puт delegare il Magistrato di Sorveglianza.
Si applica, in quanto compatibile, l’art.105 della legge
24 novembre 1981 n.689.
Art. 224 ter (Sanzione amministrativa accessoria
all’accertamento di reati dell’obbligo di prestare assistenza
in favore delle vittime della strada).
In tutti i casi previsti dall’art.222, con la sentenza di
condanna il giudice ,ove ne
ritenga l’opportunitа al caso di specie, applica ,in
alternativa alla sanzione di cui all’art.224 bis, la sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo di prestare assistenza in
favore della vittime della strada, per un periodo da tre mesi a
tre anni.
In caso di recidiva, la durata minima della sanzione non
potrа essere inferiore a sei mesi.
L’obbligo di prestare assistenza alle vittime della
strada consiste nella prestazione di attivitа non retribuita in
favore di tutti coloro che abbiano subito ,in prima persona ovvero
nelle persone di prossimi congiunti, danni e lesioni morali e
materiali, biologiche e psicologiche ,in conseguenza di reati
comunque connessi alla circolazione stradale.
Tale attivitа si svolge presso lo Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni, le A.S.L., nonchй presso gli enti, le
associazioni e le O.N.L.U.S. che assistono a qualsiasi titolo
disabili e portatori di handicaps, e comunque persone che hanno
riportato lesioni psicofisiche a seguito di incidenti stradali.
Si applica, in quanto compatibile, l’art.105 della legge
24 novembre 1981 n.689.
Art.230
(Educazione stradale, nuova formulazione)
Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in
materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e
della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della
pubblica istruzione, di intesa coi Ministri dell’Interno e dei
trasporti, avvalendosi della collaborazione dell’Automobile Club
d’Italia, nonchй di enti e di associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale , individuati con apposito decreto del Ministro dei
Lavori pubblici, introducono, a far data dall’anno scolastico
immediatamente successivo all’approvazione della presente norma
di legge, la materia di insegnamento di “Educazione stradale”
in ogni ordine e grado della scuola dell’obbligo e della scuola
materna, che consenta adeguata conoscenza ed approfondimento ,
quantomeno con un’ora di lezione settimanale integrativa dei
normali corsi di studio, dei principi della sicurezza stradale,
nonchй delle strade, della relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli e delle regole di
comportamento degli utenti.
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, disciplina le modalitа di svolgimento di detti corsi,
avvalendosi all’uopo anche degli appartenenti ai corpi di
polizia municipale e degli esperti delle associazioni pubbliche e
private di cui al comma 1, eventualmente prevedendo appositi corsi
per gli insegnanti di ruolo. Le spese eventualmente occorrenti
sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni medesime.
Cfr. Riponti D., “Cenni sulla rilevanza criminologica della
criminalitа colposa connessa alla circolazione stradale nella
societа contemporanea ”,in Archivio della Circolazione
stradale,n.4, aprile 2000,289.
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