associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

 

 

 

Paese e giustizia: due realtа da ricollegare
Avv. Gianmarco Cesari, FIDH Lega italiana Onlus, Roma

      La Fidh – Federazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo - и la piщ antica e la piщ autorevole fra le organizzazioni impegnate nella difesa di quei diritti: и stata fondata il 28 maggio 1922 a Parigi ma, di fatto, esisteva giа nell’ultimo decennio del secolo precedente come centro di coordinamento delle Leghe nazionali, tra cui quella italiana, nate per impulso della Lega francese con l'obiettivo di promuovere l'ideale dei diritti dell'uomo, di lottare contro le violazioni, di esigerne il rispetto.

     Dalla promulgazione, il 10 dicembre 1948, della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, la Federazione si и prefissa come obiettivo principale la sua puntuale applicazione, in particolare attraverso le procedure di controllo internazionale e gli altri strumenti internazionali. La Fidh Lega italiana ha il ruolo istituzionale di vigilare sul rispetto dei diritti umani da parte dello Stato, di svolgere controrelazioni, di denunciare pericoli di violazione dei principi costituzionali e di diritto comune europeo ed internazionale contenuti in disegni di legge, di richiedere pareri consultivi su questioni riguardanti i diritti umani all’ONU., al Consiglio d’Europa, al Parlamento europeo, alla Corte internazionale di giustizia.

     L’Associazione vittime della strada и intervenuta alla conferenze che in questo palazzo della Camera dei Deputati la Fйdйration Internationale des Ligues des Droits de l’Homme ha promosso il 4 dicembre 2000 e il 20 aprile 2001  per i parlamentari, gli avvocati, i magistrati e i medici legali sulla riforma del danno alla persona: La Fidh condivide le finalitа statutarie dell’Associazione vittime della strada, nel comune obiettivo di promuovere il progresso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili delle vittime e di far rispettare da parte del Parlamento e delle istituzioni la dignitа che i diritti delle vittime e dei loro familiari meritano a tutti i livelli, anche a quello  sovranazionale.

     Paese e giustizia per la vita sono in effetti, oggi e in Italia, due realtа molto lontane: la giustizia non funziona e alle vittime non assicura la dovuta tutela; la tutela del diritto alla vita ed alla salute viene considerata in termini meramente economici e mercantili; ragionieri prospettano interventi legislativi considerando bilanci e profitti di impresa anzichй riferirsi alla Costituzione ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; la giustizia impiega troppo tempo e soprattutto per chi и piщ debole и divenuta, e volutamente, oltremodo onerosa.

    Per collegare Paese e giustizia occorrono riforme di pieno rispetto dei diritti dell’uomo, mentre quelle che malgrado le reazioni e i disagi della comunitа giuridica italiana  sono state attuate in modo parziale, disomogeneo e incompleto in tema di danno alla salute e alla persona – il decreto legge 70/2000, la legge 57/2000 sua conseguenza e soprattutto il nuovo disegno di legge in tema di RC auto approvato dal Consiglio dei Ministri, l’atto Camera 2031 presentato il 28 novembre 2001 – hanno fatto e fanno suonare l’allarme da parte della Fidh per l’evidente violazione dei diritti umani.

     E’ utile rammentare in questo convegno  che dal 23 al 31 luglio 2000 и stata tenuta a Ginevra la 63ma sessione del Comitato ONU per i diritti dell’uomo, che la Fidh nel suo ruolo presso le Nazioni Unite ha presentato una contro-relazione, sulla quarta relazione periodica del Governo italiano alla Commissione ONU, lamentando il mancato rispetto delle convenzioni internazionali, che la Fidh Lega italiana ha dovuto contestare punto per punto la relazione governativa evidenziando l’inadempienza italiana rispetto alla normativa internazionale e il fatto che quando nei processi la difesa denunciava la violazione di una norma internazionale la risposta del giudice confermava come le norme a garanzia dei diritti umani trovassero attenzione solo se recepite in una legge nazionale.

     La ratifica delle convenzioni, che dal punto di vista costituzionale dovrebbe avere lo stesso valore della legge, non и invece ritenuta valida in mancanza di una costituzionalizzazione della normativa internazionale, questione risolta invece in Francia, nel senso dell’affermazione di quel valore, da una sentenza della Corte di Cassazione. Il problema della validitа della normativa internazionale in tema di rispetto del diritto alla vita resta dunque uno dei principali da risolvere per allineare l’Italia alla comunitа internazionale e ci auguriamo si possa, anche con le forze dell’Associazione vittime della strada, contribuire a far sм che la Commissione dell’ONU per i Diritti dell’Uomo possa, come и nei progetti, acquisire competenze giurisdizionali.

     Sia nella giustizia penale che nella giustizia civile и stata introdotto, come sapete, la riforma del giudice unico intesa come modo di accelerare i tempi dei processi; non sono state accolte le richieste di rinvio, formulate non solo dalla Fidh Lega italiana ma anche dall’Avvocatura, dell’entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado, frutto di una tenace volontа del Ministro della giustizia, del Governo e del Parlamento ma frutto altresм di decisioni irrazionali che hanno frantumato per settori, nel tempo, la giurisdizione, fornendo indicazioni attuative confuse e parziali e ignorando la totale impreparazione dell’amministrazione della giustizia all’impatto della nuova normativa sia per personale che per mezzi che per strutture.

     Le norme proposte con il disegno di legge 1885 per la disciplina dei reati colposi contro la persona dovranno nel loro sviluppo legislativo essere vagliate tenendo presente il principio della giusta pena e della sanzione penale come extrema ratio ma non dovranno concludersi, nell’attuazione pratica, in sistematiche assoluzioni o in errori giudiziari in virtщ della pericolosa riforma che rende eccezionale la composizione collegiale del Tribunale, fonte indubbia di migliore esame, indispensabile specie in relazione ai delitti piщ gravi.

     Va denunciata l’enorme incidenza del processo indiziario dovuta alle deficienze del sistema investigativo e, fra l’altro, alla negligente raccolta delle tracce materiali dei delitti ed al mancato approfondimento della prova scientifica; non basta dunque assicurare corsia preferenziale in ordine ai tempi processuali come previsto dal disegno di legge, occorre tener presente che il processo indiziario rappresenta per la persona offesa un campo minato perchй degli indizi che l’art. 192 C.p.p. tratta come un eccezionale materiale probatorio si dovrebbero verificare la gravitа, la precisione e la concordanza, caratteristiche che difficilmente si sottraggono al soggettivismo del giudice unico. Le prove e le tracce dei reati vengono spesso rilevate frettolosamente dalla Autoritа giudiziaria intervenuta, dai Vigili urbani,  Carabinieri e  poliziotti che intorno a un lenzuolo bianco sull’asfalto rilevano sommariamente quanto si puт senza alcun ausilio di polizia scientifica. Nell’attesa delle ambulanze si ha sempre fretta di sgombrare il tratto di strada impegnato da quei lenzuoli macchiati di sangue e dai rottami dei veicoli; conta purtroppo piщ il ritorno alla normalitа della circolazione che il valore umano perduto: grande diversitа di trattamento, quindi, tra le indagini per delitti potenzialmente famosi nella storia criminale nazionale o locale e le indagini sulle vittime innocenti della strada.

     Tutto ciт si complica ancor piщ a causa dell’estensiva applicazione dell’istituto del libero convincimento del giudice: anche in relazione ad esso, infatti, le esigenze della tutela della vita si allontanano dalla giustizia. E’ vero che questo istituto rappresenta il superamento delle prove legali e quindi un progresso nella civiltа probatoria, ma purtroppo и spesso interpretato non come una strada da percorrere per arrivare alla certezza ma come un traguardo esso stesso: “convincimento” come convinzione sinceramente posseduta. Con l’istituzione del giudice monocratico non  esiste piщ la remora di un confronto dialettico in Camera di Consiglio e occorre allora prevedere sin dall’inizio la possibile formazione in aumento di disparitа di giudizio, tanto piщ pesante quando, come nel caso del disegno di legge 1885, si prevede un sensibile  inasprimento di pena per reati che sono e saranno oggetto di giudizio da parte di un singolo giudicante.

     Questo inasprimento di pena va in ogni caso valutato con particolare sensibilitа in quanto, come ogni altro, esprime e denuncia il fallimento della societа nella ricerca di validi strumenti preventivi che evitino il ricorso alla pena detentiva, considerando tuttavia che  le istanze di tutela delle vittime e dei loro familiari  sono sempre state tenute ai margini del processo penale in tutte le sue fasi, mentre per raggiungere un’effettiva giustizia per la vita и necessario dare importanza e peso processuale ai soggetti offesi e quindi ai ruoli dei loro difensori.

     Va ancora riconosciuto che se le pene oggi previste per i reati colposi contro la persona sono travolte nella loro effettivitа dalla prassi del patteggiamento, il disegno 1885 rappresenta un’istanza di reale collegamento tra Paese e giustizia, mentre l’esigenza di protezione della vittima dovrebbe prevedere la procedibilitа d’ufficio per le lesioni gravissime ex art. 583 C.p. e non solo per quelle comportanti la totale invaliditа (non "inabilitа")”.

     Dobbiamo interrogarci a questo punto su quale giudice attuerа le norme proposte, se e quando promulgate: oggi per la creazione di un “togato” che deve valutare e giudicare un omicidio colposo sono sufficienti un concorso che in nulla si distingue da un concorso nozionistico per la pubblica Amministrazione nonchй due anni appena di “uditorato” (e la stessa parola indica la passivitа di tale esperienza) presso gli uffici giudiziari, dopo di che si и posti in cattedra e si decide sulla vittima, sulla disperazione umana e sulla libertа del reo. Uno Stato europeo democratico dovrebbe per i processi che riguardano le vittime di gravi reati colposi istituire un giudice di provata esperienza appartenente ad una specifica sezione, sia penale che civile, nonchй una giuria popolare che si riunisca in Camera di consiglio da sola, lontana dalla nota confusione delle aule di giustizia gremite di gente sbuffante in attesa di essere processata o sentita come testimone: al dolore umano che si rivive e si rigenera nell’aula come un fantasma che riprende le sembianze perse dal corpo e che alita e ondeggia tra i respiri profondi, le lacrime e le emozioni dei familiari, si contrappone oggi una totale indifferenza, ritmata dal freddo quando non sarcastico rilievo di questioni processuali e da pronunce di rinvii a lunga scadenza. La giustizia dovrebbe rispettare la dignitа di chi soffre per avere perso affetti e valore umano, riservando a tale dignitа ambienti dibattimentali chiusi e riservati.

     Altrettanto complesso il discorso sulla questione assicurativa, ovvero sulla valutazione dell’esistenza e della perdita della vita tra tutela dei diritti, costi economici sostenibili e profitti di impresa.

     La Fidh Lega italiana ha il 27 e il 28 aprile del 2000, nella discussione all’ONU sui diritti economici, sociali e culturali, presentato un suo contro-rapporto  denunciando le violazioni e le incostituzionalitа del decreto legge 70/2000 ed evidenziando come lo Stato italiano facesse con tale decreto un passo avanti non in favore ma per la distruzione della dignitа della persona. E’ seguмta la legge 57/2001 per le lesioni di lieve entitа, un vero e proprio mostro giuridico la cui efferatezza in danno delle vittime veniva mitigata, anche in virtщ della mozione della Fidh alla conferenza nazionale del 4.12.2000, con l’introduzione del comma 4 dell’art. 5. Il Parlamento restava comunque sordo all’appello sullo stralcio delle norme sul danno biologico, inserite posticciamente  nella legislazione relativa non alla salute ma ai “mercati”, terreno non del Ministero della giustizia ma di quello dell’industria che sconfina cosм nell’ambito della tutela risarcitoria e del diritto alla salute, nel rispetto non dei principi costituzionali e di diritto comune europeo ma dell’esigenza di “calmierare” i mercati assicurativi e di abbassare attraverso il valore del danno biologico il “prezzo” dell’uomo a vantaggio degli autori degli illeciti e dei loro solidali.

     Il Governo non ha mai prestato attenzione neanche alla solidarietа e sussidiarietа, di derivazione costituzionale, posta nella recente definizione del danno biologico approvata all’unanimitа dal Congresso di Riccione del maggio 2001 della Societа italiana di Medicina legale e delle assicurazioni, che realizza la partecipazione umana e morale dei medici legali e dei giuristi proponendo l’impegno, in favore di chi versa in situazione critica o dolorosa, della costituzione di un sussidio che costituisca complemento e integrazione nello sviluppo della valutazione finalizzata al risarcimento.

     L’obiettivo che l’Associazione vittime della strada dovrа realizzare nei prossimi appuntamenti deve essere anche quello di  assicurare a chi subisca un danno ingiusto alla salute, e cosм ai familiari di chi ha perso il  bene della vita, il risarcimento integrale del danno da parte dei responsabili civili, in relazione anche e soprattutto alla garanzia costituzionale di quei beni, la cui tutela non puт dunque essere in alcun modo limitata; si dovrа ancora dare un contributo per una determinazione “umana” del quantum del danno, cercando di integrare tale determinazione in un sistema invece dominato da regole diverse da quelle solidaristiche e verificando se i livelli  raggiungibili di risarcimento effettivo, dati i valori tabellari in uso, siano attuali e conformi agli standard europei.

     Il contesto storico nel quale si svolge il convegno “giustizia per la vita” и peculiare in quanto caratterizzato dall’emanazione di una norma speciale, sperimentale, l’art. 5 della cennata novella n. 57 del 2001 chiamata a regolamentare i “mercati”, che pone non pochi problemi di incostituzionalitа in quanto accoglie il principio, risalente al progetto dell’Isvap (art. 4 par. 6 ripreso dal disegno di legge n. 4093, art. 4 par. 5), di correttivi in minus per l’individuazione di un giusto risarcimento relativamente alle lesioni di lieve entitа rispetto alle invaliditа superiori, creando cosм un duplice ed ingiustificato sistema risarcitorio.

     Il convegno si tiene ancora subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un pacchetto di norme sulla RC auto predisposto dal Ministro dell’industria, il recentissimo disegno di legge AC 2031 (“misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ed in particolare la promozione di nuove imprese, nonchй lo sviluppo dell’economia informatica”), del quale pure ho fatto cenno, che prevede un limite alla discrezionalitа del giudice per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico: sono palesi l’illiberalitа e l’incostituzionalitа della norma, proposta ancora una volta senza concertazione alcuna con il mondo accademico e tantomeno con gli operatori del settore, per di piщ senza alcuna preventiva informativa alle piщ importanti e rappresentative Associazioni dei consumatori che hanno giа manifestato contrasti e dissensi.

    Questo provvedimento, ripeto, si traduce non solo in una violazione del diritto costituzionalmente garantito e quindi inviolabile del cittadino alla salute ma in un attacco all’autonomia ed all’indipendenza di giudizio della Magistratura che non potrа piщ adattare il risarcimento del danno alle circostanze concretamente rilevanti rispetto al pregiudizio e sufficientemente comprovate o seriamente presunte: il tutto al solo fine di contenere i costi assicurativi per i danni di “lieve entitа” ed evitare il proliferare di sentenze sul danno esistenziale.

     Se tale disegno verrа tradotto in legge i danni non potranno essere risarciti oltre il 20% dei valori tabellari attuariali definitivi del danno biologico e il dettato degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione verrа meno; in teoria tale principio legislativo potrebbe valere in futuro anche per le invaliditа superiori e prossime al 100% di cui al disegno di legge 1885: la norma che il legislatore aveva posto nell’interesse del danneggiato, la clausola costituzionale di garanzia della personalizzazione del danno ad opera del Giudice, viene cosм limitata in termini autoritari: l’interesse economico sovrasta l’interesse umano.

     D’altra parte и utile denunciare come tutto il progresso giuridico in tema di affermazione della personalizzazione del risarcimento e di danno esistenziale venga di fatto osteggiato e disapplicato nella prassi liquidativa  stragiudiziale degli ispettorati sinistri delle imprese di assicurazione, con conseguente inevitabile spinta propulsiva all’incremento del contenzioso giudiziario in materia di RC auto per la tutela dei cittadini lesi ed offesi.

    La questione se l’interesse dell’economia e delle imprese debba prevalere su diritti soggettivi fortemente sentiti dalla collettivitа e costituzionalmente protetti va tenuta presente dall’Associazione e potrа essere utilmente affrontata anche un una prossima conferenza nazionale per parlamentari, magistrati, avvocati e medici legali sulla riforma legislativa del danno alla persona.

    E’ sempre utile ricordare quanto и stato affermato ed approvato a Strasburgo dal Consiglio d’Europa il 19 novembre 1996: “ .. l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della societа o della scienza”, cosм come occorre ribadire l’attualitа della Risoluzione 75/7 del 15.3.1975 ovvero della prima disposizione sul danno personale: “tenuto conto delle regole concernenti la responsabilitа, la persona che ha subмto un danno ha diritto alla riparazione di esso nel senso che essa deve essere posta nuovamente in una situazione la piщ vicina possibile a quella che avrebbe avuto se il fatto dannoso non si fosse prodotto”.

     All’alba del terzo millennio, caratterizzata dall’esigenza di benessere della societа e dall’aumento dei bisogni, la tutela del valore umano, della integritа fisica e psichica ha costituito il terreno di scontro politico ed economico sul quale si sono misurate le diverse ideologie sul sistema della responsabilitа civile e sugli interventi di socializzazione del rischio; l’evoluzione del Tort System italiano, in ordine sia alla prevenzione che al risarcimento del danno all’essere umano, si и purtroppo allontanata dalla consolidata giurisprudenza giudiziaria e dalla migliore dottrina per approdare ad un progetto di riforma economico-finanziaria che ci preoccupa e che va decisamente contrastato.

     Occorre proporre una disciplina organica del danno alla persona, dunque non sperimentale nй incompleta, che garantisca un risarcimento totale e personalizzato della lesione della salute, aderente non solo al dettato della Costituzione ed alle pronunce della Corte Costituzionale ma anche ai principi affermati dall’Unione Europea.

    E’ peraltro necessario considerare che и stato presentato altro disegno di legge, il n. 680, che comprende riflessioni giuridiche in tema di giustizia per la vita e in particolare prevede l’aggiunta di nuove norme al Codice civile:

    . nel caso di morte del danneggiato il diritto al risarcimento del danno biologico subмto dallo stesso danneggiato si trasmette agli eredi e viene liquidato in via equitativa dal giudice tenendo conto dei seguenti elementi valutati nel loro complesso: 1) perdita del bene vita; 2) etа della vittima al momento del decesso; 3) aspettative di vita della vittima al momento dell’evento lesivo; 4) durata ed entitа delle sofferenze intercorse tra l’evento lesivo e il decesso;

    . nel caso di morte del danneggiato o di sue lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche o psichiche, perdita dell’uso di organi o perdita di funzioni essenziali, i prossimi congiunti hanno diritto ad agire, oltre che per il danno patrimoniale, per il risarcimento del proprio danno biologico o morale. Per prossimi congiunti si intendono 1) il coniuge, 2) i figli anche adottivi, 3) i figli giа concepiti al momento dell’evento lesivo ma nati successivamente, 4) le sorelle ed i fratelli, 5) i genitori: E’ equiparato ai prossimi congiunti chiunque sia legato al defunto o al danneggiato principale da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo.

    Affrontiamo ora la questione della risarcibilitа della perdita della vita.

    La fonte del diritto soggettivo alla salute и nell’art. 32 della Costituzione, la fonte del diritto alla vita и altrove e precisamente negli articoli 2, 3 e 27 capoverso: nell’art. 2 perchй la vita и un diritto inviolabile dell’uomo, nell’art. 3 perchй l’individuo и persona con uguale dignitа sociale formale e sostanziale, nell’art. 27 capoverso  perchй esso vieta la pena di morte come sanzione massima per un delitto (salvo il caso di guerra in atto).

    Non possiamo sottacere che la  Corte di Cassazione, partendo da un atteggiamento non favorevole al risarcimento della perdita della vita, ha di recente riconosciuto la sussistenza del danno psichico da sofferenza esistenziale patito dal soggetto che ha atteso lucidamente (e disperatamente) l’estinzione della propria vita. Alcune Corti avevano peraltro giа riconosciuto la risarcibilitа della perdita della vita sul presupposto che – essendo la salute della persona bene costituzionalmente tutelato, essendo stata riconosciuta la risarcibilitа dei danni arrecati a tale bene e costituendo la morte il danno supremo alla salute – sarebbe illogico e paradossale non garantire tutela risarcitoria quando la lesione sia stata tanto grave da provocare la soppressione del bene stesso.

    Secondo questo indirizzo la vittima principale, anche se deceduta sul colpo, trasmette ai suoi eredi il diritto al risarcimento del danno biologico subito per la lesione (totale) della salute, danno generalmente liquidato dalle Corti che accolgono questa tesi nella misura del 100% di invaliditа o comunque in misura vicinissima al 100%: “non si vede perchй la morte, che и la perdita assoluta ed irreversibili dell’integritа psico-fisica, non debba essere risarcita, anche se sopravvenuta quasi immediatamente"; "il momento in cui sorge il diritto al risarcimento del danno non и quello in cui il danno si manifesti bensм quello in cui, con il suo illecito comportamento, l'autore abbia creato i presupposti del danno stesso”; “se и al momento del fatto illecito che sorge il diritto al risarcimento del danno (e quindi anche del danno alla salute), non c’и chi non veda l’assurditа della tesi di coloro che non ritengono risarcibile il danno da morte sul  presupposto della mancanza in vita del titolare di quel diritto personalissimo”; il diritto al risarcimento nasce dunque quando il suo titolare и ancora pienamente in vita: “solo in sйguito egli subirа l’estremo danno”, ma in quel momento il suo diritto al risarcimento и giа pienamente trasmissibile.

    A questo punto una personale riflessione: cosa и la morte e come si accerta la morte?

    La morte, innanzi a cui trema la vita come scrive il poeta persiano Oschelaleddin Rumi, in quale relazione и con la vita che si spegne? Il momento della morte appartiene all’una o all’altra dimensione? Colui che muore puт acquistare ancora il diritto a che gli sia risarcito il valore della vita che gli и tolta? Puт acquistare diritti che in quel momento nascono e si costituiscono?

    Si pensa alla morte in quanto fine della vita, fine lenta o repentina (Tildier), spesso come inizio dell’al di lа o dell’eternitа: la morte deve segnare l’inizio dell’eternitа (Pascal); i filosofi, del pari, ravvisano nella morte il segnale per il passaggio da uno stato all’altro, un passaggio che dura un attimo (David Hume), ma fissano pure ciт che accade in punto di morte: и morte il venire fuori dello Spirito (Hegel); и ancora noto che secondo la teologia cattolica la morte consiste nella separazione dell’anima immortale dal corpo.

    La morte non и nella vita e essa, anche se puт presentarsi come subitanea o improvvisa, in realtа evolve in modo latente (Bronardel) ed anche nei casi di eventi fulminei  interpone comunque uno iato temporale tra la sua causa (ferimento, ictus) e l’ultimo sospiro che accompagna l’arresto dei battiti del cuore (cor ultimum moriens); pertanto vi и sempre un momento in cui, sia pure per un ultimo barlume di coscienza, nell’attimo che si separa dalla vita la vittima si sente colpita nello spirito per la consapevolezza del prossimo, terribile morire (Fielding), avvertendo il tragico distaccarsi dalla vita e la perdita, con questa, di ogni cosa piщ caramente diletta e la prossima separazione dai suoi cari, dalle "dolci armonie" (Foscolo).

    La societа non puт non tenere conto di tanto soffrire e di una cosм estrema perdita quando considera i rapporti tra il responsabile e la vittima di un fatto ingiusto  predisponendo la condanna del primo e valutando i diritti della seconda.

    E infatti della morte il nostro ordinamento si  occupa nella legge n. 578 / 1993:

    “Art. 2 (Accertamento di morte).
      1.  La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e puт essere accertata con le modalitа definite con decreto emanato dal Ministro della Sanitа.          
      2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed и accertata con le modalitа clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della Sanitа.

    Art. 4 (Periodo di osservazione dei cadaveri).
     1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 2, nessun cadavere puт essere chiuso in cassa, nй essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nй essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di  decapitazione o di maciullamento.”.       
    E ne tratta ancora nella legge 1° aprile 1999 n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) e nel DPR 22 agosto 1994 n. 582 (Regolamento recante le modalitа per l’accertamento e la certificazione di morte):

    “Art. 1 (Accertamento della morte per arresto cardiaco).
      1. In conformitа all’art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 578, l’accertamento della morte per arresto cardiaco puт essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.        

   
Art. 2 (Condizioni che inducono all’accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie).     
     1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni che, ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993 n. 578, impongono al medico della struttura sanitaria di base di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell’esistenza di un  caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, sono: a) stato di incoscienza; b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo; 3) silenzio elettrico cerebrale.             

    Art. 4 (Periodo di osservazione).
    1. La durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a: a) sei ore per gli adulti e i bambini in etа superiore a cinque anni; b) dodici ore per i bambini di etа compresa tra uno e cinque anni; c) ventiquattro ore nei bambini di etа inferiore a un anno.
    2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non puт iniziare prima di 24 ore dal momento dell’insulto anossico.      
    3. La simultaneitа delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 – o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell’art. 2, di tutte quelle esplorabili – deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all’inizio, a metа  e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.          
    4. Il momento della morte coincide con l’inizio dell’esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3.”.

    La morte и dunque individuata, nel il nostro ordinamento, da una totale assenza di  funzioni cerebrali dipendente da un prolungato arresto della circolazione (almeno 20 minuti) o da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. La “morte cerebrale” esige una serie di accertamenti clinici necessari a stabilire, per un periodo minimo di 6 ore consecutive, la contemporanea assenza di riflessi che partono direttamente dal cervello, di reazione agli stimoli dolorifici, di respiro spontaneo, di stato di coscienza, di qualsiasi attivitа elettrica del cervello (elettroencefalogramma piatto); dopo le 6 ore di accertamento occorre perт rispettare la vita umana per ventiquattro ore: trenta ore di vita, allora, non di morte.

    In queste trenta ore che seguono quelle intercorrenti tra l’istante dell’evento dannoso e l’inizio dell’accertamento non vi и dubbio che il soggetto leso sia capace giuridicamente e possa dunque acquisire nel suo patrimonio e quindi trasmettere agli eredi non certo il diritto al risarcimento del bene salute ma proprio il diritto al risarcimento del bene che sta perdendo, al risarcimento della perdita della vita.

    Il Tribunale di Firenze ha affrontato il problema della perdita della vita riflettendo sulle funzioni che caratterizzano la responsabilitа civile e rilevando in particolare che – poichй il risarcimento del danno alla salute, bene che di per sй non ha un mercato e quindi un prezzo corrente, assolve ad una funzione squisitamente sanzionatoria – a maggior ragione la violazione piщ grave, la privazione della vita, deve postulare una sanzione maggiore e la quantificazione del risarcimento deve essere utilizzata come deterrente specifico per scoraggiare determinate condotte lesive.

    Il disegno di legge 1885  chiede il risarcimento della perdita della vita prendendo come base di calcolo il danno biologico che sarebbe spettato al defunto se, anzichй morire, fosse rimasto in vita con un’invaliditа del 100%, una scelta coerente con le funzioni del sistema risarcitorio ed i principi costituzionali che attribuiscono a tale danno una funzione meramente convenzionale  e comunque personalizzabile.

    Va osservato perт che una simile scelta presuppone un legislatore attento alle vittime innocenti, alle parti deboli, quale non sembra possibile neppure immaginare nel nostro Paese se solo si considera che in tutti  questi anni  il Parlamento non ha mai avviato un dibattito serio sulla materia e che con il disegno di legge n. 2031 il Governo vuole addirittura privare di fatto la vittima dell’assistenza legale invitandola a rivolgersi non all’avvocato e al Tribunale ma ad arbitri conciliatori di scelta e fiducia anche assicurative, senza alcun rispetto del principio di legalitа sostanziale e ponendo un limite incostituzionale all’equitа del Giudice nella valutazione del danno biologico.

    La tutela del bene salute и un diritto fondamentale e inviolabile dell’individuo, un diritto naturale che va riconosciuto non solo come interesse della collettivitа e difeso anche dalle ragioni degli uomini d’affari.

    Chiediamoci in questo convegno se in Italia e in Europa il  grido delle vittime innocenti, e in special modo delle vittime della strada, sia piщ forte o piщ debole degli interessi della produzione e dell’economia, senza dimenticare mai che ogni individuo, ogni donna, ogni fanciullo, rappresenta una preziosa molecola dell’umanitа: l’Italia e l’Europa hanno bisogno di  certezza di leggi che tutelino pienamente i diritti umani; illuminiamo tutti insieme il cammino del nuovo legislatore.

    “E’ meglio accendere una candela che imprecare per l’oscuritа”.  

 

 

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