Paese e giustizia: due realtа da ricollegare
Avv.
Gianmarco Cesari, FIDH Lega italiana Onlus, Roma
La
Fidh – Federazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo - и
la piщ antica e la piщ autorevole fra le organizzazioni
impegnate nella difesa di quei diritti: и stata fondata il 28
maggio 1922 a Parigi ma, di fatto, esisteva giа nell’ultimo
decennio del secolo precedente come centro di coordinamento
delle Leghe nazionali, tra cui quella italiana, nate per impulso
della Lega francese con l'obiettivo di promuovere l'ideale dei
diritti dell'uomo, di lottare contro le violazioni, di esigerne
il rispetto.
Dalla promulgazione, il 10 dicembre 1948, della
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, la Federazione
si и prefissa come obiettivo principale la sua puntuale
applicazione, in particolare attraverso le procedure di
controllo internazionale e gli altri strumenti internazionali.
La Fidh Lega italiana ha il ruolo istituzionale di vigilare sul
rispetto dei diritti umani da parte dello Stato, di svolgere
controrelazioni, di denunciare pericoli di violazione dei
principi costituzionali e di diritto comune europeo ed
internazionale contenuti in disegni di legge, di richiedere
pareri consultivi su questioni riguardanti i diritti umani
all’ONU., al Consiglio d’Europa, al Parlamento europeo, alla
Corte internazionale di giustizia.
L’Associazione vittime della strada и intervenuta alla
conferenze che in questo palazzo della Camera dei Deputati la Fйdйration
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme ha promosso il
4 dicembre 2000 e il 20 aprile 2001
per i parlamentari, gli avvocati, i magistrati e i medici
legali sulla riforma del danno alla persona: La Fidh condivide
le finalitа statutarie dell’Associazione vittime della
strada, nel comune obiettivo di promuovere il progresso
giuridico per la tutela dei diritti inviolabili delle vittime e
di far rispettare da parte del Parlamento e delle istituzioni la
dignitа che i diritti delle vittime e dei loro familiari
meritano a tutti i livelli, anche a quello
sovranazionale.
Paese e giustizia per la vita sono in effetti, oggi e in
Italia, due realtа molto lontane: la giustizia non funziona e
alle vittime non assicura la dovuta tutela; la tutela del
diritto alla vita ed alla salute viene considerata in termini
meramente economici e mercantili; ragionieri prospettano
interventi legislativi considerando bilanci e profitti di
impresa anzichй riferirsi alla Costituzione ed alla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; la giustizia
impiega troppo tempo e soprattutto per chi и piщ debole и
divenuta, e volutamente, oltremodo onerosa.
Per collegare Paese e giustizia occorrono riforme di
pieno rispetto dei diritti dell’uomo, mentre quelle che
malgrado le reazioni e i disagi della comunitа giuridica
italiana
sono state attuate in modo parziale, disomogeneo e
incompleto in tema di danno alla salute e alla persona – il
decreto legge 70/2000, la legge 57/2000 sua conseguenza e
soprattutto il nuovo disegno di legge in tema di RC auto
approvato dal Consiglio dei Ministri, l’atto Camera 2031
presentato il 28 novembre 2001 – hanno fatto e fanno suonare
l’allarme da parte della Fidh per l’evidente violazione dei
diritti umani.
E’ utile rammentare in questo convegno
che dal 23 al 31 luglio 2000 и stata tenuta a Ginevra la
63ma sessione del Comitato ONU per i diritti dell’uomo, che la
Fidh nel suo ruolo presso le Nazioni Unite ha presentato una
contro-relazione, sulla quarta relazione periodica del Governo
italiano alla Commissione ONU, lamentando il mancato rispetto
delle convenzioni internazionali, che la Fidh Lega italiana ha
dovuto contestare punto per punto la relazione governativa
evidenziando l’inadempienza italiana rispetto alla normativa
internazionale e il fatto che quando nei processi la difesa
denunciava la violazione di una norma internazionale la risposta
del giudice confermava come le norme a garanzia dei diritti
umani trovassero attenzione solo se recepite in una legge
nazionale.
La ratifica delle convenzioni, che dal punto di vista
costituzionale dovrebbe avere lo stesso valore della legge, non
и invece ritenuta valida in mancanza di una
costituzionalizzazione della normativa internazionale, questione
risolta invece in Francia, nel senso dell’affermazione di quel
valore, da una sentenza della Corte di Cassazione. Il problema
della validitа della normativa internazionale in tema di
rispetto del diritto alla vita resta dunque uno dei principali
da risolvere per allineare l’Italia alla comunitа
internazionale e ci auguriamo si possa, anche con le forze
dell’Associazione vittime della strada, contribuire a far sм
che la Commissione dell’ONU per i Diritti dell’Uomo possa,
come и nei progetti, acquisire competenze giurisdizionali.
Sia nella giustizia penale che nella giustizia civile и
stata introdotto, come sapete, la riforma del giudice unico
intesa come modo di accelerare i tempi dei processi; non sono
state accolte le richieste di rinvio, formulate non solo dalla
Fidh Lega italiana ma anche dall’Avvocatura, dell’entrata in
vigore della riforma del giudice unico di primo grado, frutto di
una tenace volontа del Ministro della giustizia, del Governo e
del Parlamento ma frutto altresм di decisioni irrazionali che
hanno frantumato per settori, nel tempo, la giurisdizione,
fornendo indicazioni attuative confuse e parziali e ignorando la
totale impreparazione dell’amministrazione della giustizia
all’impatto della nuova normativa sia per personale che per
mezzi che per strutture.
Le norme proposte con il disegno di legge 1885 per la
disciplina dei reati colposi contro la persona dovranno nel loro
sviluppo legislativo essere vagliate tenendo presente il
principio della giusta pena e della sanzione penale come extrema
ratio ma non dovranno concludersi, nell’attuazione pratica, in
sistematiche assoluzioni o in errori giudiziari in virtщ della
pericolosa riforma che rende eccezionale la composizione
collegiale del Tribunale, fonte indubbia di migliore esame,
indispensabile specie in relazione ai delitti piщ gravi.
Va denunciata l’enorme incidenza del processo
indiziario dovuta alle deficienze del sistema investigativo e,
fra l’altro, alla negligente raccolta delle tracce materiali
dei delitti ed al mancato approfondimento della prova
scientifica; non basta dunque assicurare corsia preferenziale in
ordine ai tempi processuali come previsto dal disegno di legge,
occorre tener presente che il processo indiziario rappresenta
per la persona offesa un campo minato perchй degli indizi che
l’art. 192 C.p.p. tratta come un eccezionale materiale
probatorio si dovrebbero verificare la gravitа, la precisione e
la concordanza, caratteristiche che difficilmente si sottraggono
al soggettivismo del giudice unico. Le prove e le tracce dei
reati vengono spesso rilevate frettolosamente dalla Autoritа
giudiziaria intervenuta, dai Vigili urbani,
Carabinieri e
poliziotti che intorno a un lenzuolo bianco
sull’asfalto rilevano sommariamente quanto si puт senza alcun
ausilio di polizia scientifica. Nell’attesa delle ambulanze si
ha sempre fretta di sgombrare il tratto di strada impegnato da
quei lenzuoli macchiati di sangue e dai rottami dei veicoli;
conta purtroppo piщ il ritorno alla normalitа della
circolazione che il valore umano perduto: grande diversitа di
trattamento, quindi, tra le indagini per delitti potenzialmente
famosi nella storia criminale nazionale o locale e le indagini
sulle vittime innocenti della strada.
Tutto ciт si complica ancor piщ a causa
dell’estensiva applicazione dell’istituto del libero
convincimento del giudice: anche in relazione ad esso, infatti,
le esigenze della tutela della vita si allontanano dalla
giustizia. E’ vero che questo istituto rappresenta il
superamento delle prove legali e quindi un progresso nella
civiltа probatoria, ma purtroppo и spesso interpretato non
come una strada da percorrere per arrivare alla certezza ma come
un traguardo esso stesso: “convincimento” come convinzione
sinceramente posseduta. Con l’istituzione del giudice
monocratico non
esiste piщ la remora di un confronto dialettico in
Camera di Consiglio e occorre allora prevedere sin dall’inizio
la possibile formazione in aumento di disparitа di giudizio,
tanto piщ pesante quando, come nel caso del disegno di legge
1885, si prevede un sensibile
inasprimento di pena per reati che sono e saranno oggetto
di giudizio da parte di un singolo giudicante.
Questo inasprimento di pena va in ogni caso valutato con
particolare sensibilitа in quanto, come ogni altro, esprime e
denuncia il fallimento della societа nella ricerca di validi
strumenti preventivi che evitino il ricorso alla pena detentiva,
considerando tuttavia che
le istanze di tutela delle vittime e dei loro familiari
sono sempre state tenute ai margini del processo penale
in tutte le sue fasi, mentre per raggiungere un’effettiva
giustizia per la vita и necessario dare importanza e peso
processuale ai soggetti offesi e quindi ai ruoli dei loro
difensori.
Va ancora riconosciuto che se le pene oggi previste per i
reati colposi contro la persona sono travolte nella loro
effettivitа dalla prassi del patteggiamento, il disegno 1885
rappresenta un’istanza di reale collegamento tra Paese e
giustizia, mentre l’esigenza di protezione della vittima
dovrebbe prevedere la procedibilitа d’ufficio per le lesioni
gravissime ex art. 583 C.p. e non solo per quelle comportanti la
totale invaliditа (non "inabilitа")”.
Dobbiamo interrogarci a questo punto su quale giudice
attuerа le norme proposte, se e quando promulgate: oggi per la
creazione di un “togato” che deve valutare e giudicare un
omicidio colposo sono sufficienti un concorso che in nulla si
distingue da un concorso nozionistico per la pubblica
Amministrazione nonchй due anni appena di “uditorato” (e la
stessa parola indica la passivitа di tale esperienza) presso
gli uffici giudiziari, dopo di che si и posti in cattedra e si
decide sulla vittima, sulla disperazione umana e sulla libertа
del reo. Uno Stato europeo democratico dovrebbe per i processi
che riguardano le vittime di gravi reati colposi istituire un
giudice di provata esperienza appartenente ad una specifica
sezione, sia penale che civile, nonchй una giuria popolare che
si riunisca in Camera di consiglio da sola, lontana dalla nota
confusione delle aule di giustizia gremite di gente sbuffante in
attesa di essere processata o sentita come testimone: al dolore
umano che si rivive e si rigenera nell’aula come un fantasma
che riprende le sembianze perse dal corpo e che alita e ondeggia
tra i respiri profondi, le lacrime e le emozioni dei familiari,
si contrappone oggi una totale indifferenza, ritmata dal freddo
quando non sarcastico rilievo di questioni processuali e da
pronunce di rinvii a lunga scadenza. La giustizia dovrebbe
rispettare la dignitа di chi soffre per avere perso affetti e
valore umano, riservando a tale dignitа ambienti dibattimentali
chiusi e riservati.
Altrettanto complesso il discorso sulla questione
assicurativa, ovvero sulla valutazione dell’esistenza e della
perdita della vita tra tutela dei diritti, costi economici
sostenibili e profitti di impresa.
La Fidh Lega italiana ha il 27 e il 28 aprile del 2000,
nella discussione all’ONU sui diritti economici, sociali e
culturali, presentato un suo contro-rapporto
denunciando le violazioni e le incostituzionalitа del
decreto legge 70/2000 ed evidenziando come lo Stato italiano
facesse con tale decreto un passo avanti non in favore ma per la
distruzione della dignitа della persona. E’ seguмta la legge
57/2001 per le lesioni di lieve entitа, un vero e proprio
mostro giuridico la cui efferatezza in danno delle vittime
veniva mitigata, anche in virtщ della mozione della Fidh alla
conferenza nazionale del 4.12.2000, con l’introduzione del
comma 4 dell’art. 5. Il Parlamento restava comunque sordo
all’appello sullo stralcio delle norme sul danno biologico,
inserite posticciamente
nella legislazione relativa non alla salute ma ai
“mercati”, terreno non del Ministero della giustizia ma di
quello dell’industria che sconfina cosм nell’ambito della
tutela risarcitoria e del diritto alla salute, nel rispetto non
dei principi costituzionali e di diritto comune europeo ma
dell’esigenza di “calmierare” i mercati assicurativi e di
abbassare attraverso il valore del danno biologico il
“prezzo” dell’uomo a vantaggio degli autori degli illeciti
e dei loro solidali.
Il Governo non ha mai prestato attenzione neanche alla
solidarietа e sussidiarietа, di derivazione costituzionale,
posta nella recente definizione del danno biologico approvata
all’unanimitа dal Congresso di Riccione del maggio 2001 della
Societа italiana di Medicina legale e delle assicurazioni, che
realizza la partecipazione umana e morale dei medici legali e
dei giuristi proponendo l’impegno, in favore di chi versa in
situazione critica o dolorosa, della costituzione di un sussidio
che costituisca complemento e integrazione nello sviluppo della
valutazione finalizzata al risarcimento.
L’obiettivo che l’Associazione vittime della strada
dovrа realizzare nei prossimi appuntamenti deve essere anche
quello di
assicurare a chi subisca un danno ingiusto alla salute, e
cosм ai familiari di chi ha perso il
bene della vita, il risarcimento integrale del danno da
parte dei responsabili civili, in relazione anche e soprattutto
alla garanzia costituzionale di quei beni, la cui tutela non puт
dunque essere in alcun modo limitata; si dovrа ancora dare un
contributo per una determinazione “umana” del quantum del
danno, cercando di integrare tale determinazione in un sistema
invece dominato da regole diverse da quelle solidaristiche e
verificando se i livelli
raggiungibili di risarcimento effettivo, dati i valori
tabellari in uso, siano attuali e conformi agli standard
europei.
Il contesto storico nel quale si svolge il convegno
“giustizia per la vita” и peculiare in quanto
caratterizzato dall’emanazione di una norma speciale,
sperimentale, l’art. 5 della cennata novella n. 57 del 2001
chiamata a regolamentare i “mercati”, che pone non pochi
problemi di incostituzionalitа in quanto accoglie il principio,
risalente al progetto dell’Isvap (art. 4 par. 6 ripreso dal
disegno di legge n. 4093, art. 4 par. 5), di correttivi in minus
per l’individuazione di un giusto risarcimento relativamente
alle lesioni di lieve entitа rispetto alle invaliditа
superiori, creando cosм un duplice ed ingiustificato sistema
risarcitorio.
Il convegno si tiene ancora subito dopo l’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri di un pacchetto di norme
sulla RC auto predisposto dal Ministro dell’industria, il
recentissimo disegno di legge AC 2031 (“misure per favorire
l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ed in
particolare la promozione di nuove imprese, nonchй lo sviluppo
dell’economia informatica”), del quale pure ho fatto cenno,
che prevede un limite alla discrezionalitа del giudice per
quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico: sono
palesi l’illiberalitа e l’incostituzionalitа della norma,
proposta ancora una volta senza concertazione alcuna con il
mondo accademico e tantomeno con gli operatori del settore, per
di piщ senza alcuna preventiva informativa alle piщ importanti
e rappresentative Associazioni dei consumatori che hanno giа
manifestato contrasti e dissensi.
Questo provvedimento, ripeto, si traduce non solo in una
violazione del diritto costituzionalmente garantito e quindi
inviolabile del cittadino alla salute ma in un attacco
all’autonomia ed all’indipendenza di giudizio della
Magistratura che non potrа piщ adattare il risarcimento del
danno alle circostanze concretamente rilevanti rispetto al
pregiudizio e sufficientemente comprovate o seriamente presunte:
il tutto al solo fine di contenere i costi assicurativi per i
danni di “lieve entitа” ed evitare il proliferare di
sentenze sul danno esistenziale.
Se tale disegno verrа tradotto in legge i danni non
potranno essere risarciti oltre il 20% dei valori tabellari
attuariali definitivi del danno biologico e il dettato degli
articoli 2, 3 e 32 della Costituzione verrа meno; in teoria
tale principio legislativo potrebbe valere in futuro anche per
le invaliditа superiori e prossime al 100% di cui al disegno di
legge 1885: la norma che il legislatore aveva posto
nell’interesse del danneggiato, la clausola costituzionale di
garanzia della personalizzazione del danno ad opera del Giudice,
viene cosм limitata in termini autoritari: l’interesse
economico sovrasta l’interesse umano.
D’altra parte и utile denunciare
come tutto il progresso giuridico in tema di affermazione della
personalizzazione del risarcimento e di danno esistenziale venga
di fatto osteggiato e disapplicato nella prassi liquidativa
stragiudiziale degli ispettorati sinistri delle imprese
di assicurazione, con conseguente inevitabile spinta propulsiva
all’incremento del contenzioso giudiziario in materia di RC
auto per la tutela dei cittadini lesi ed offesi.
La questione se l’interesse dell’economia e delle
imprese debba prevalere su diritti soggettivi fortemente sentiti
dalla collettivitа e costituzionalmente protetti va tenuta
presente dall’Associazione e potrа essere utilmente
affrontata anche un una prossima conferenza nazionale per
parlamentari, magistrati, avvocati e medici legali sulla riforma
legislativa del danno alla persona.
E’ sempre utile ricordare quanto и stato affermato ed
approvato a Strasburgo dal Consiglio d’Europa il 19 novembre
1996: “ .. l’interesse ed il bene dell’essere umano devono
prevalere sul solo interesse della societа o della scienza”,
cosм come occorre ribadire l’attualitа della Risoluzione
75/7 del 15.3.1975 ovvero della prima disposizione sul danno
personale: “tenuto conto delle regole concernenti la
responsabilitа, la persona che ha subмto un danno ha diritto
alla riparazione di esso nel senso che essa deve essere posta
nuovamente in una situazione la piщ vicina possibile a quella
che avrebbe avuto se il fatto dannoso non si fosse prodotto”.
All’alba del terzo millennio, caratterizzata
dall’esigenza di benessere della societа e dall’aumento dei
bisogni, la tutela del valore umano, della integritа fisica e
psichica ha costituito il terreno di scontro politico ed
economico sul quale si sono misurate le diverse ideologie sul
sistema della responsabilitа civile e sugli interventi di
socializzazione del rischio; l’evoluzione del Tort System
italiano, in ordine sia alla prevenzione che al risarcimento del
danno all’essere umano, si и purtroppo allontanata dalla
consolidata giurisprudenza giudiziaria e dalla migliore dottrina
per approdare ad un progetto di riforma economico-finanziaria
che ci preoccupa e che va decisamente contrastato.
Occorre proporre una disciplina organica del danno alla
persona, dunque non sperimentale nй incompleta, che garantisca
un risarcimento totale e personalizzato della lesione della
salute, aderente non solo al dettato della Costituzione ed alle
pronunce della Corte Costituzionale ma anche ai principi
affermati dall’Unione Europea.
E’ peraltro necessario considerare che и stato
presentato altro disegno di legge, il n. 680, che comprende
riflessioni giuridiche in tema di giustizia per la vita e in
particolare prevede l’aggiunta di nuove norme al Codice
civile:
. nel caso di morte del danneggiato il diritto al
risarcimento del danno biologico subмto dallo stesso
danneggiato si trasmette agli eredi e viene liquidato in via
equitativa dal giudice tenendo conto dei seguenti elementi
valutati nel loro complesso: 1) perdita del bene vita; 2) etа
della vittima al momento del decesso; 3) aspettative di vita
della vittima al momento dell’evento lesivo; 4) durata ed
entitа delle sofferenze intercorse tra l’evento lesivo e il
decesso;
. nel caso di morte del danneggiato o di sue lesioni
comportanti gravi alterazioni anatomiche o psichiche, perdita
dell’uso di organi o perdita di funzioni essenziali, i
prossimi congiunti hanno diritto ad agire, oltre che per il
danno patrimoniale, per il risarcimento del proprio danno
biologico o morale. Per prossimi congiunti si intendono 1) il
coniuge, 2) i figli anche adottivi, 3) i figli giа concepiti al
momento dell’evento lesivo ma nati successivamente, 4) le
sorelle ed i fratelli, 5) i genitori: E’ equiparato ai
prossimi congiunti chiunque sia legato al defunto o al
danneggiato principale da un intenso, stabile e duraturo legame
affettivo.
Affrontiamo ora la questione
della risarcibilitа della perdita della vita.
La fonte del diritto soggettivo alla salute и
nell’art. 32 della Costituzione, la fonte del diritto alla
vita и altrove e precisamente negli articoli 2, 3 e 27
capoverso: nell’art. 2 perchй la vita и un diritto
inviolabile dell’uomo, nell’art. 3 perchй l’individuo и
persona con uguale dignitа sociale formale e sostanziale,
nell’art. 27 capoverso
perchй esso vieta la pena di morte come sanzione massima
per un delitto (salvo il caso di guerra in atto).
Non possiamo sottacere che la
Corte di Cassazione, partendo da un atteggiamento non
favorevole al risarcimento della perdita della vita, ha di
recente riconosciuto la sussistenza del danno psichico da
sofferenza esistenziale patito dal soggetto che ha atteso
lucidamente (e disperatamente) l’estinzione della propria
vita. Alcune Corti avevano peraltro giа riconosciuto la
risarcibilitа della perdita della vita sul presupposto che –
essendo la salute della persona bene costituzionalmente
tutelato, essendo stata riconosciuta la risarcibilitа dei danni
arrecati a tale bene e costituendo la morte il danno supremo
alla salute – sarebbe illogico e paradossale non garantire
tutela risarcitoria quando la lesione sia stata tanto grave da
provocare la soppressione del bene stesso.
Secondo questo indirizzo la vittima principale, anche se
deceduta sul colpo, trasmette ai suoi eredi il diritto al
risarcimento del danno biologico subito per la lesione (totale)
della salute, danno generalmente liquidato dalle Corti che
accolgono questa tesi nella misura del 100% di invaliditа o
comunque in misura vicinissima al 100%: “non si vede perchй
la morte, che и la perdita assoluta ed irreversibili
dell’integritа psico-fisica, non debba essere risarcita,
anche se sopravvenuta quasi immediatamente"; "il
momento in cui sorge il diritto al risarcimento del danno non и
quello in cui il danno si manifesti bensм quello in cui, con il
suo illecito comportamento, l'autore abbia creato i presupposti
del danno stesso”; “se и al momento del fatto illecito che
sorge il diritto al risarcimento del danno (e quindi anche del
danno alla salute), non c’и chi non veda l’assurditа della
tesi di coloro che non ritengono risarcibile il danno da morte
sul
presupposto della mancanza in vita del titolare di quel
diritto personalissimo”; il diritto al risarcimento nasce
dunque quando il suo titolare и ancora pienamente in vita:
“solo in sйguito egli subirа l’estremo danno”, ma in
quel momento il suo diritto al risarcimento и giа pienamente
trasmissibile.
A questo punto una personale riflessione: cosa и la
morte e come si accerta la morte?
La morte, innanzi a cui trema la vita come scrive il
poeta persiano Oschelaleddin Rumi, in quale relazione и con la
vita che si spegne? Il momento della morte appartiene all’una
o all’altra dimensione? Colui che muore puт acquistare ancora
il diritto a che gli sia risarcito il valore della vita che gli
и tolta? Puт acquistare diritti che in quel momento nascono e
si costituiscono?
Si pensa alla morte in quanto fine della vita, fine lenta
o repentina (Tildier), spesso come inizio dell’al di lа o
dell’eternitа: la morte deve segnare l’inizio
dell’eternitа (Pascal); i filosofi, del pari, ravvisano nella
morte il segnale per il passaggio da uno stato all’altro, un
passaggio che dura un attimo (David Hume), ma fissano pure ciт
che accade in punto di morte: и morte il venire fuori dello
Spirito (Hegel); и ancora noto che secondo la teologia
cattolica la morte consiste nella separazione dell’anima
immortale dal corpo.
La morte non и nella vita e essa, anche se puт
presentarsi come subitanea o improvvisa, in realtа evolve in
modo latente (Bronardel) ed anche nei casi di eventi fulminei
interpone comunque uno iato temporale tra la sua causa
(ferimento, ictus) e l’ultimo sospiro che accompagna
l’arresto dei battiti del cuore (cor ultimum moriens);
pertanto vi и sempre un momento in cui, sia pure per un ultimo
barlume di coscienza, nell’attimo che si separa dalla vita la
vittima si sente colpita nello spirito per la consapevolezza del
prossimo, terribile morire (Fielding), avvertendo il tragico
distaccarsi dalla vita e la perdita, con questa, di ogni cosa piщ
caramente diletta e la prossima separazione dai suoi cari, dalle
"dolci armonie" (Foscolo).
La societа non puт non tenere conto di tanto soffrire e
di una cosм estrema perdita quando considera i rapporti tra il
responsabile e la vittima di un fatto ingiusto
predisponendo la condanna del primo e valutando i diritti
della seconda.
E infatti della morte il nostro ordinamento si
occupa nella legge n. 578 / 1993:
“Art. 2 (Accertamento di morte).
1.
La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando
la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo
di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo e puт essere accertata con le modalitа
definite con decreto emanato dal Ministro della Sanitа.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si
verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo ed и accertata con le modalitа
clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro
della Sanitа.
Art. 4 (Periodo di osservazione dei cadaveri).
1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene
effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 2, nessun
cadavere puт essere chiuso in cassa, nй essere sottoposto ad
autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle
frigorifere, nй essere inumato, tumulato, cremato prima che
siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo
i casi di
decapitazione o di maciullamento.”.
E ne tratta ancora nella legge 1° aprile 1999 n. 91
(Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
di tessuti) e nel DPR 22 agosto 1994 n. 582 (Regolamento recante
le modalitа per l’accertamento e la certificazione di morte):
“Art. 1 (Accertamento della morte per arresto
cardiaco).
1. In conformitа all’art. 2, comma 1, della legge 29
dicembre 1993 n. 578, l’accertamento della morte per arresto
cardiaco puт essere effettuato da un medico con il rilievo
grafico continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non
meno di 20 minuti primi.
Art. 2 (Condizioni che inducono
all’accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni
encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie).
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti
a misure rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma
2, le condizioni che, ai sensi dell’art. 3 della legge 29
dicembre 1993 n. 578, impongono al medico della struttura
sanitaria di base di dare immediata comunicazione alla direzione
sanitaria dell’esistenza di un
caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo, sono: a) stato di incoscienza; b)
assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo; 3)
silenzio elettrico cerebrale.
Art. 4 (Periodo di osservazione).
1. La durata dell’osservazione ai fini
dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a: a)
sei ore per gli adulti e i bambini in etа superiore a cinque
anni; b) dodici ore per i bambini di etа compresa tra uno e
cinque anni; c) ventiquattro ore nei bambini di etа inferiore a
un anno.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo
di osservazione non puт iniziare prima di 24 ore dal momento
dell’insulto anossico.
3. La simultaneitа delle condizioni di cui al comma 1
dell’art. 3 – o, nei casi di cui al punto c) del comma 2
dell’art. 2, di tutte quelle esplorabili – deve essere
rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all’inizio,
a metа
e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di
assenza di flusso non va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l’inizio
dell’esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma
3.”.
La morte и dunque individuata, nel il nostro
ordinamento, da una totale assenza di
funzioni cerebrali dipendente da un prolungato arresto
della circolazione (almeno 20 minuti) o da una gravissima
lesione che ha colpito direttamente il cervello. La “morte
cerebrale” esige una serie di accertamenti clinici necessari a
stabilire, per un periodo minimo di 6 ore consecutive, la
contemporanea assenza di riflessi che partono direttamente dal
cervello, di reazione agli stimoli dolorifici, di respiro
spontaneo, di stato di coscienza, di qualsiasi attivitа
elettrica del cervello (elettroencefalogramma piatto); dopo le 6
ore di accertamento occorre perт rispettare la vita umana per
ventiquattro ore: trenta ore di vita, allora, non di morte.
In queste trenta ore che seguono quelle intercorrenti tra
l’istante dell’evento dannoso e l’inizio
dell’accertamento non vi и dubbio che il soggetto leso sia
capace giuridicamente e possa dunque acquisire nel suo
patrimonio e quindi trasmettere agli eredi non certo il diritto
al risarcimento del bene salute ma proprio il diritto al
risarcimento del bene che sta perdendo, al risarcimento della
perdita della vita.
Il Tribunale di Firenze ha affrontato il problema della
perdita della vita riflettendo sulle funzioni che caratterizzano
la responsabilitа civile e rilevando in particolare che –
poichй il risarcimento del danno alla salute, bene che di per sй
non ha un mercato e quindi un prezzo corrente, assolve ad una
funzione squisitamente sanzionatoria – a maggior ragione la
violazione piщ grave, la privazione della vita, deve postulare
una sanzione maggiore e la quantificazione del risarcimento deve
essere utilizzata come deterrente specifico per scoraggiare
determinate condotte lesive.
Il disegno di legge 1885
chiede il risarcimento della perdita della vita prendendo
come base di calcolo il danno biologico che sarebbe spettato al
defunto se, anzichй morire, fosse rimasto in vita con
un’invaliditа del 100%, una scelta coerente con le funzioni
del sistema risarcitorio ed i principi costituzionali che
attribuiscono a tale danno una funzione meramente convenzionale
e comunque personalizzabile.
Va osservato perт che una simile scelta presuppone un
legislatore attento alle vittime innocenti, alle parti deboli,
quale non sembra possibile neppure immaginare nel nostro Paese
se solo si considera che in tutti
questi anni
il Parlamento non ha mai avviato un dibattito serio sulla
materia e che con il disegno di legge n. 2031 il Governo vuole
addirittura privare di fatto la vittima dell’assistenza legale
invitandola a rivolgersi non all’avvocato e al Tribunale ma ad
arbitri conciliatori di scelta e fiducia anche assicurative,
senza alcun rispetto del principio di legalitа sostanziale e
ponendo un limite incostituzionale all’equitа del Giudice
nella valutazione del danno biologico.
La tutela del bene salute и un diritto fondamentale e
inviolabile dell’individuo, un diritto naturale che va
riconosciuto non solo come interesse della collettivitа e
difeso anche dalle ragioni degli uomini d’affari.
Chiediamoci in questo convegno se in Italia e in Europa
il
grido delle vittime innocenti, e in special modo delle
vittime della strada, sia piщ forte o piщ debole degli
interessi della produzione e dell’economia, senza dimenticare
mai che ogni individuo, ogni donna, ogni fanciullo, rappresenta
una preziosa molecola dell’umanitа: l’Italia e l’Europa
hanno bisogno di
certezza di leggi che tutelino pienamente i diritti
umani; illuminiamo tutti insieme il cammino del nuovo
legislatore.
“E’ meglio accendere una candela che imprecare per
l’oscuritа”.
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