associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

 

 

 

Il danno morale da morte
avv. Marco Capecchi, assegnista di ricerca Universitа Genova

        Questo intervento ha ad oggetto l’art. 2 comma 5 lett e) della proposta di legge, di cui si tenterа di fare un breve commento.
         Esso recita: “determinazione del valore complessivo del danno morale da morte nel doppio della misura che sarebbe stata dovuta alla vittima ove fosse sopravvissuta riportando danno biologico del 100% quando abbiano diritto al risarcimento i parenti, anche adottivi, entro il primo grado, o il coniuge o il convivente, da soli o in concorso tra loro o con altri parenti; e nella stessa misura del citato danno biologico del 100% quando in mancanza dei superstiti indicati alla presente lettera, abbiano diritto al risarcimento parenti entro il secondo grado da soli o in concorso con altri.”
           La proposta intende legiferare in un settore, quello dei c.d. danni riflessi, che ha vissuto una tormentata stagione di evoluzione giurisprudenziale: in questo settore si manifestano alcuni dei problemi piщ discussi del panorama della responsabilitа civile. Solo per citare i principali, non possono dimenticarsi i temi della causalitа (l’art. 1223 che limita il risarcimento del danno alle sole conseguenze immediate e dirette. Il danno ai parenti и, invece, un danno riflesso cioи indiretto), quello dell’ambito applicativo del 2059 (perchй il danno morale puт essere riconosciuto solo in presenza di un reato) e, infine, considerazioni di politica del diritto che sono, magari anche solo implicitamente, alla base di quasi tutte le decisioni sull’argomento.
           Esaminando l’attuale panorama dei metodi di liquidazione seguiti dalla giurisprudenza si possono individuare due tendenze:
         - da un lato ci sono tribunali che seguono una tabella analoga a quella prevista per il danno biologico prevedendo per ciascun parente una somma minima e massima; questo metodo и attualmente impiegato ad esempio in Piemonte, Veneto, Triveneto, Toscana, Emilia, Calabria.
         - dall’altro lato ci sono tribunali che adottano un criterio per la liquidazione basato su una percentuale della somma che sarebbe stata riconosciuta a titolo di danno biologico per invaliditа permanente totale al defunto. In questo secondo caso, vengono previste percentuali differenti in funzione di diversi parametri che si vedranno piщ analiticamente in seguito. Questo metodo и attualmente adottato in Lombardia, Sardegna, Campania, anche se alcuni di questi tribunali si basano sulla somma corrispondente al danno biologico che sarebbe spettato alla vittima ed altri su quella corrispondente al danno morale.
           E’ bene comunque ricordare che per la legislazione vigente la liquidazione del danno morale avviene sempre in modo equitativo, ossia in base a ciт che il giudice ritiene equo. C’и quindi una grande discrezionalitа valutativa e le varie tabelle costituiscono soltanto una indicazione di massima che il giudice puт liberamente disattendere (anche se ciт avviene raramente).

  1) Introduzione di un criterio uniforme e oggettivo di liquidazione
        Il primo aspetto che emerge dal testo della proposta и la volontа di individuare un criterio uniforme e oggettivo di determinazione del danno morale da morte, che viene calcolato in funzione della somma che sarebbe spettata alla vittima ove fosse sopravvissuta riportando un danno biologico del 100 %.
        Credo sia evidente che, in questo modo, i compilatori della proposta hanno inteso perseguire due obiettivi.
         Il primo и quello di adottare un criterio oggettivo, che garantisca una sufficiente prevedibilitа dell’esito del giudizio, favorendo in tal modo anche la conclusione stragiudiziale. Infatti, uno dei motivi che in questo settore portano piщ spesso le parti davanti ai giudici (con i tempi che tutti ben conoscono e con pesanti riflessi sulla elaborazione del lutto) и rappresentato dal fatto che una delle parti puт avere interesse a intraprendere una causa sperando che l’incertezza che aleggia sulla quantificazione dei danni morali ai parenti possa giocare a suo vantaggio.
         Il secondo obiettivo и quello di garantire l’uniformitа del risarcimento del danno, perchй il dolore non и diverso nelle varie regioni d’Italia. Attualmente infatti la perdita di un figlio puт oscillare tra i 500 milioni (cifra massima riconoscibile a Lucca) per arrivare ai 105 milioni che possono essere riconosciuti a Vicenza, passando per i 150 milioni di Liguria e Marche e i 140 milioni della Calabria. Ma quel che и piщ grave и che se almeno in talune regioni c’и uniformitа di valutazione (ad es. Liguria e Piemonte), vi sono casi in cui si registrano addirittura differenze all’interno della stessa regione. A questo proposito и emblematico il caso del Veneto dove fino al 2000 si registravano almeno 6 tabelle diverse. Questo fenomeno ha indotto gli operatori piщ accorti al c.d. “foro shopping” che consiste nel radicare la causa presso il foro piщ “conveniente”.

   2)   I parametri per la quantificazione del danno
         Secondo la proposta in esame vi sono due parametri (oltre a un terzo, per cosм dire, implicito) sulla base dei quali procedere alla quantificazione del danno riconosciuto a ciascun parente.
          Il primo и rappresentato dall’etа del defunto. Infatti il danno morale ai congiunti viene determinato in base alla somma che sarebbe stata riconosciuta al defunto nel caso in cui fosse sopravvissuto riportando una invaliditа permanente del 100 %; questa somma, a sua volta, и prevalentemente liquidata in funzione dell’etа dell’infortunato.
Il secondo и dato dal grado di parentela. Infatti viene previsto che, qualora ad avere diritto siano i parenti entro il primo grado, il coniuge o il convivente, il danno debba essere liquidato nella misura del doppio della somma equivalente al risarcimento della invaliditа totale permanente astrattamente spettante al defunto. Qualora, invece, ad avere diritto siano parenti entro il secondo grado и dovuta una somma pari all’ammontare della invaliditа totale permanente astrattamente spettante al defunto.
         Vi и poi, implicitamente, un terzo parametro rappresentato dal numero di parenti costituenti il nucleo familiare. Infatti, essendo predeterminato l’ammontare del risarcimento, implicitamente ne deriva che tanto maggiore и il numero dei parenti aventi diritto tanto minore и la somma loro spettante.

Passiamo ora ad esaminare questi parametri.

        2.1)   Etа del defunto e grado di parentela
         Sull’etа del defunto e sul grado di parentela non ci sono osservazioni particolari, in quanto si tratta di parametri giа attualmente impiegati dalla giurisprudenza per la determinazione del danno morale ai congiunti e sui quali la dottrina concorda (se si esclude una dottrina minoritaria che vuole il danno morale come espressione dell’entitа del patema d’animo sofferto dalla vittima e, come tale, non predeterminabile in base a parametri oggettivi relativi alle condizioni anagrafiche).
         Quanto al grado di parentela bisogna rilevare come la proposta non riconosca particolari differenziazioni nei risarcimenti, a differenza delle tabelle finora impiegate. Nella proposta ci sono solo due “gruppi”: al primo appartengono i parenti di primo grado, il coniuge e il convivente; al secondo gruppo i parenti di secondo grado. Ma non ci sono differenziazioni all’interno dei due gruppi: sull’opportunitа di questa scelta si tornerа nel paragrafo seguente.

         2.2)   Numero di parenti
         Per quanto riguarda il terzo parametro (cioи il numero dei parenti costituenti il nucleo familiare della vittima) credo sia necessario un discorso un poco piщ articolato.
         Il testo della proposta diverge sostanzialmente dal sistema correntemente impiegato nella determinazione del danno morale ai congiunti. Attualmente, infatti, si valuta la condizione soggettiva di ciascun congiunto (grado di parentela, convivenza con il deceduto, stato civile, etc.) e per ciascun congiunto si determina un risarcimento. Il testo in esame, invece, prevede un meccanismo che potremo definire specularmente opposto: prima si determina l’ammontare del risarcimento del danno e poi si procede a dividerlo tra i congiunti.
         Circa questa procedura mi permetto di sollevare due dubbi.
         Il primo dubbio concerne l’opportunitа di adottare un siffatto sistema, in quanto esso influenza pesantemente l’entitа del risarcimento riconosciuto a ciascun congiunto in funzione del numero degli aventi diritto e avvantaggia (rispetto alle somme che attualmente vengono riconosciute) le famiglie con pochi componenti, mentre rischia di svantaggiare le famiglie numerose.
          Immaginando il caso del decesso di una persona di circa 50 anni possiamo fare due ipotesi diverse: nel caso che chiameremo A il defunto ha i genitori in vita, и sposato e ha quattro figli. Nel caso che chiameremo B и soltanto sposato. E’ evidente la posizione assai diversa nella quale si viene a trovare il coniuge: nel caso A si troverа a dover dividere il risarcimento con altri sei soggetti, mentre nel caso B tratterrа per se l’intero risarcimento (che, giova ripeterlo, sarebbe di uguale ammontare in entrambi i casi). Prendendo ad esempio le tabelle impiegate in Sardegna, nel caso A i due genitori avrebbero diritto a ј, il coniuge e ciascun figlio a 2/3. In totale si giunge a 5/3+2/4, ossia al triplo (anzichй al doppio come prevede la proposta) del danno risarcibile al congiunto.
          Vero и che una famiglia numerosa puт aiutare a superare il lutto, ma и altrettanto vero che non sempre la famiglia numerosa и anche unita e quindi l’equazione famiglia numerosa = minore dolore mi pare discutibile, specie quando i figli non siano conviventi con il coniuge.
          Questo inconveniente potrebbe essere ovviato determinando il risarcimento del danno spettante a ciascun parente anzichй determinandolo complessivamente, come ad esempio avviene in Sardegna. Mantenendo come base di calcolo la somma spettante al defunto a titolo di danno biologico, si potrebbe ipotizzare che a ciascun parente spettasse una percentuale di detta somma (magari da calcolare in base a una tabella che tenga conto delle variabili piщ comuni dei rapporti familiari quali la convivenza dei figli e il loro eventuale matrimonio, in modo che il risarcimento al coniuge aumenti quando i figli si allontanano per creare la loro propria famiglia – sotto questo profilo si potrebbero trarre utili spunti dalle tabelle in uso a Genova e a Lecce) e che il totale sia variabile in funzione del numero dei parenti, cioи in pratica come attualmente viene praticato nei Tribunali di Sardegna e Campania.
         Il secondo dubbio riguarda il momento divisorio.
         Poichй, come si и visto in precedenza il testo di legge non differenzia le quote spettanti a ciascun avente diritto, in caso di disaccordo troverebbe applicazione l’art. 1101 c.c. che presume uguali le quote dei partecipanti alla comunione in assenza di diverso accordo. Il che significa che nel caso A fatto in precedenza a ciascuno dei sette aventi diritto spetta una quota pari a un settimo.
         Una divisione per quote uguali sarebbe iniqua alla luce dell’esperienza attuale che differenzia nettamente le somme spettanti ai vari parenti e sarebbe tanto piщ iniqua ove si pensi a come le dinamiche familiari possano influire sulla posizione sull’elaborazione del lutto da parte dei congiunti. Per fare un esempio sono parenti di primo grado tanto i figli (magari minori e conviventi) quanto i genitori dell’eventuale defunto e sarebbero trattati in modo uguale, quando invece attualmente tutte le tabelle avvantaggerebbero i figli rispetto ai genitori.
          Per evitare una divisione in quote uguali и quindi necessario un accordo tra tutti i parenti, ma come purtroppo l’esperienza giurisprudenziale insegna, la divisione all’interno di un nucleo familiare (diritto successorio docet), costituisce una potenziale fonte di litigio in quanto ciascuno degli aventi diritto и convinto di poter vantare uno speciale rapporto con il defunto del quale pretende soddisfazione economica.
         Sarebbe, pertanto, opportuno introdurre un meccanismo di predeterminazione delle quote, magari basato sugli stessi parametri attualmente impiegati dalla giurisprudenza (grado di parentela, convivenza con il deceduto, stato civile, etc.) che potrebbero confluire in una tabella che dia conto dell’evoluzione della dinamica familiare, cosм da evitare che, in caso di mancato accordo, la divisione debba avvenire per quote uguali.
         Inoltre il meccanismo proposto dal testo in esame imporrebbe di valutare con attenzione lo stato dei legami familiari, per evitare che possano vantare diritti (sottraendoli agli altri congiunti) anche soggetti che avevano con il defunto un legame non ben definito: penso, ad esempio al coniuge separato di fatto (che per la legge и pur sempre un coniuge), oppure al convivente occasionale, o ancora al fratello naturale.

    3)  Individuazione degli aventi diritto
         Un altro aspetto che mi pare meritevole di attenzione и l’individuazione dei soggetti che possono avere diritto al risarcimento dei danni morali: l’esigenza и quella di impedire, da un lato, l’accesso al risarcimento a soggetti privi di una posizione adeguatamente qualificata rispetto alla vittima dell’illecito, dall’altro, di evitare che soggetti effettivamente legati da intensi vincoli affettivi possano essere estromessi dal novero degli aventi diritto al risarcimento.
        A questo proposito i compilatori hanno predisposto un testo che presenta diverse peculiaritа.
        La prima peculiaritа riguarda il privilegio riconosciuto alla famiglia nucleare in senso stretto: legittimati sono infatti i parenti di primo grado (ascendenti e discendenti) e il coniuge o il convivente. I parenti piщ lontani, cioи quelli di secondo grado (bisnonni, nipoti, fratelli), sono legittimati solo nel caso in cui manchino i parenti della famiglia nucleare. Rispetto al diritto vivente si ha quindi un deciso restringimento della legittimazione dei fratelli, la cui legittimazione и attualmente riconosciuta da tutti i tribunali anche in presenza di parenti di primo grado.
         La seconda peculiaritа consiste nel fatto che i compilatori hanno dimostrato di aver recepito l’esperienza giurisprudenziale riconoscendo la legittimazione anche di soggetti che, attualmente, incontrano difficoltа a ottenere il risarcimento del danno morale: il convivente e i nipoti.
         La posizione del convivente nel nostro ordinamento и perennemente in bilico tra posizioni che vorrebbero una maggiore equiparazione della famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio e posizioni che, al contrario, vorrebbero ridurre al massimo la rilevanza della convivenza. Sotto il profilo che ora interessa, se и vero che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la legittimazione ad agire al convivente, и altrettanto vero che, ancora recentemente, si sono registrate pronunce di senso contrario (v. il cd. caso Gucci: Trib. Milano 14.8.1998; Trib. Milano 21.7.1998; Ass. Milano 20.5.1998), ed и quindi opportuno evitare tali incertezze, garantendo comunque un risarcimento a colui che ha perso un affetto, anche se tale legame non и stato ufficializzato. A tal proposito, perт, al fine di evitare speculazioni, potrebbe essere opportuno precisare che non qualsiasi convivenza legittima alla richiesta di risarcimento del danno morale, ma soltanto quella che presenti un grado di stabilitа comparabile a quello di una famiglia basata sul matrimonio.
        Ugualmente apprezzabile mi sembra la scelta di includere i nipoti tra i soggetti che possono aver diritto al risarcimento in quanto, nel caso in cui manchino i genitori dei nipoti (ed и questo l’unico caso in cui i nipoti sono legittimati all’azione) si instaura spesso un legame tra i nipoti e i nonni sicuramente meritevole di tutela.

    4)  Opportunitа di esprimere una riserva degli altri danni eventualmente subiti dai congiunti
         Stante la confusione che persistentemente aleggia sul settore dei danni riflessi, ritengo che sarebbe opportuno introdurre nel testo di legge una riserva che esprima chiaramente il concetto che il risarcimento del danno morale non preclude al congiunto la legittimazione alla richiesta di altri ed eventuali danni che la morte della vittima primaria puт aver determinato.
         Infatti il danno morale costituisce solo uno dei possibili danni a cui puт aver diritto il congiunto:и ormai riconosciuta la sua legittimazione a richiedere il risarcimento di danni subiti in un ampio numero di casi, il principale dei quali и certamente il danno biologico iure proprio (che si differenzia dal danno morale in quanto mentre il danno morale costituisce il ristoro per il turbamento transeunte, il danno biologico consiste invece nella lesione della salute che и destinato a rimanere permanentemente – ad esempio sotto forma di depressione che persista anche successivamente alla elaborazione del lutto), il danno psichico, ma non mancano poi i danni per impossibilitа del rapporto sessuale (che si verifica talvolta nei genitori che perdono i figli) o i danni per violazione alla serenitа familiare, oppure il risarcimento dei danni patrimoniali da futuro mantenimento che i genitori possono vantare nei confronti dei figli (Cass., 13.11.1997, n. 11236), o il danno esistenziale (Trib. Torino 8.8.1995).

    5)  Il problema dei danni subiti dai congiunti in caso di lesioni gravissime
         Per concludere, vorrei evidenziare un aspetto che ritengo dovrebbe trovare spazio nella proposta di legge che oggi stiamo esaminando e che costituisce probabilmente la frontiera oggi piщ discussa della posizione dei parenti di una vittima di un incidente stradale: i danni riflessi nel caso in cui il ferito sopravviva riportando lesioni gravissime.
         L’orientamento piщ tradizionale e consolidato della giurisprudenza, infatti, ammette il risarcimento del danno subito dai parenti solo in caso di morte del congiunto, mentre lo nega nel caso di macro lesioni. Questo orientamento, che riguarda sia il danno patrimoniale che quello morale, и stato ampiamente criticato dalla dottrina, e incomincia a essere messo in discussione anche a livello giurisprudenziale: dapprima vi sono state aperture in ordine alla risarcibilitа del danno morale (Trib. Milano, 13.5.1982, Trib. Brescia 26.10.1988, Trib. Genova 5.7.1993, Cass. 23.4.1998, n. 4186, Cass. 2.2.2001, n. 1516), o ad altre forme similari (danno da impossibilitа di rapporti sessuali - Cass. 11.11.1986 n. 6607; danno alla lesione del diritto alla serenitа familiare -Trib. Milano 16.5.1988; danno esistenziale -Trib. Agrigento 4.6.01 -) e piщ recentemente anche per quanto riguarda l’aspetto piщ prettamente patrimoniale consistente nel c.d. lucro cessante. In una recente pronuncia avente ad oggetto un caso in cui il marito ha riportato lesioni gravissime e la moglie per prestargli assistenza ha rinunciato al proprio lavoro, la Cassazione ha riconosciuto sia il risarcimento del danno morale che il danno da lucro cessante subito dalla donna (Cass., 2.2.2001, n. 1516).
         Stante la notevole incertezza che ancora oggi si registra in tema di risarcimento dei danni ai congiunti di un soggetto che riporti una invaliditа considerevole, ritengo che sarebbe opportuno introdurre, oltre alla previsione riguardante il risarcimento del danno morale ai congiunti in caso di morte, una ulteriore previsione che garantisca ai congiunti anche il risarcimento del danno in caso di lesioni gravissime. Sarebbe opportuno disciplinare almeno il risarcimento dei danni morali, lasciando poi al giudizio del singolo caso l’accertamento di altri eventuali danni patrimoniali quali la perdita del lavoro o l’eventuale danno biologico.
          E’ infatti innegabile che nel caso in cui il componente di una famiglia riporti una grave invaliditа, la vita dell’intero nucleo risulta pesantemente alterata per la necessitа di prestare assistenza all’infortunato e quindi la lesione finisce per riflettersi anche sulla vita dei parenti conviventi, ed и pertanto opportuno riconoscere loro la legittimazione al risarcimento dei danni sia morali che patrimoniali.
          In conclusione ritengo che bisognerebbe intervenire per evitare il diverso trattamento riconosciuto ai parenti di un soggetto deceduto rispetto a quello cui (non) hanno diritto i parenti di un soggetto che sopravviva riportando gravissime menomazioni che magari lo rendano bisognoso di continue attenzioni e cure (penso ad esempio a un soggetto che rimanga paralizzato). E’ evidente l’iniquitа, ed и opportuno superare definitivamente quelle ragioni di classificazione giuridica (di natura piщ formale che sostanziale) che hanno fin’ora ostacolato il riconoscimento del danno morale ai congiunti. 

Di seguito sono riportate alcune tabelle per il risarcimento dei danni morali ai congiunti adottate in diversi Tribunali italiani.

 

1) LIGURIA (Genova)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

massimo

A) al coniuge superstite

60.000.000

150.000.000

B) a ciascuno dei genitori per la morte di un figlio:

 

 

Unico, celibe e convivente

70.000.000

150.000.000

Unico, celibe, non convivente

60.000.000

150.000.000

Unico, sposato, convivente

60.000.000

130.000.000

Unico, sposato, non convivente

50.000.000

120.000.000

Celibe, convivente

60.000.000

130.000.000

Celibe, non convivente

50.000.000

120.000.000

Sposato, convivente

55.000.000

120.000.000

Sposato, non convivente

40.000.000

80.000.000

C) a ciascuno dei figli per la morte del genitore:

 

 

Convivente

60.000.000

150.000.000

Non convivente

50.000.000

110.000.000

D) per ciascuno dei fratelli o sorelle del defunto:

 

 

convivente

35.000.000

60.000.000

Non convivente

30.000.000

45.000.000

 

2) CALABRIA (Cosenza)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

massimo

A) al coniuge superstite

80.000.000

160.000.000

B) a ciascuno dei genitori per la morte di un figlio:

 

 

Unico, celibe e convivente

70.000.000

140.000.000

Unico, celibe, non convivente

50.000.000

100.000.000

Unico, sposato, convivente

50.000.000

100.000.000

Unico, sposato, non convivente

40.000.000

80.000.000

Celibe, convivente

50.000.000

100.000.000

Celibe, non convivente

40.000.000

80.000.000

Sposato, convivente

45.000.000

90.000.000

Sposato, non convivente

35.000.000

70.000.000

C) a ciascuno dei figli per la morte del genitore:

 

 

Convivente minore

70.000.000

140.000.000

Convivente maggiore

35.000.000

70.000.000

Non convivente

30.000.000

60.000.000

D) per ciascuno dei fratelli o sorelle del defunto:

 

 

convivente

30.000.000

60.000.000

Non convivente

15.000.000

30.000.000

  

3) TOSCANA (Lucca)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

massimo

Figlio

300.000.000

500.000.000

Genitore

150.000.000

300.000.000

Coniuge

250.000.000

400.000.000

Nipoti/nonni

60.000.000

100.000.000

Fratelli

150.000.000

200.000.000

 

4) PUGLIA (lecce)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

massimo

A) al coniuge superstite

80.000.000

120.000.000

B) a ciascuno dei genitori per la morte di un figlio:

 

 

Unico, celibe e convivente

70.000.000

110.000.000

Unico, celibe, non convivente

60.000.000

100.000.000

Unico, sposato, convivente

60.000.000

90.000.000

Unico, sposato, non convivente

60.000.000

80.000.000

Celibe, convivente

60.000.000

110.000.000

Celibe, non convivente

60.000.000

80.000.000

Sposato, convivente

65.000.000

85.000.000

Sposato, non convivente

45.000.000

65.000.000

C) a ciascuno dei figli per la morte del genitore:

 

 

Convivente

50.000.000

90.000.000

Non convivente

40.000.000

60.000.000

D) per ciascuno dei fratelli o sorelle del defunto:

 

 

convivente

20.000.000

40.000.000

Non convivente

16.000.000

30.000.000

 

5) MARCHE (Pesaro)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

massimo

A) al coniuge superstite

60.000.000

150.000.000

B) a ciascuno dei genitori per la morte di un figlio:

 

 

Unico, celibe e convivente

70.000.000

150.000.000

Unico, celibe, non convivente

60.000.000

150.000.000

Unico, sposato, convivente

60.000.000

130.000.000

Unico, sposato, non convivente

50.000.000

120.000.000

Celibe, convivente

60.000.000

130.000.000

Celibe, non convivente

50.000.000

120.000.000

Sposato, convivente

55.000.000

120.000.000

Sposato, non convivente

40.000.000

80.000.000

C) a ciascuno dei figli per la morte del genitore:

 

 

Convivente

60.000.000

150.000.000

Non convivente

50.000.000

110.000.000

D) per ciascuno dei fratelli o sorelle del defunto:

 

 

convivente

35.000.000

60.000.000

Non convivente

30.000.000

45.000.000

 

6) TRIVENETO (Belluno)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

Massimo

Coniuge o convivente non separato

200.000.000

 

Coniuge separato

1/10 del coniuge non separato

1/20 del coniuge non separato

Figlio maggiorenne conv.

200.000.000

 

Figlio maggiorenne non conv.

250.000.000

 

Figlio minore

300.000

 

Genitori conviventi

150.000

 

Genitori non conviventi

100.000

 

Altri parenti

Liquidazione equitativa caso per caso

 

6 bis) TRIVENETO – (Vicenza)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

Massimo

Coniuge non separato

105.000.000

160.000.000

Figlio convivente

63.000.000

105.000.000

Figlio non convivente

53.000.000

83.000.000

Genitori

53.000.000

105.000.000

Fratello convivente

21.000.000

32.000.000

Fratello non convivente

16.000.000

21.000.000

 

6 ter) TRIVENETO – tabella unica

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

Massimo

Coppia di genitori (ciascuno)

70.000.000

170.000.000

Genitore singolo

105.000.000

255.000.000

Figli (considerando etа, convivenza, elemento affettivo, sopravvivenza dell’altro genitore)

50.000.000

200.000.000

Coniuge convivente 

80.000.000

270.000.000

Coniuge separato

Valutazione equitativa tenuto conto della presenza di figli, della durata del matrimonio, della qualitа del rapporto successivamente alla separazione, eventuali nuove nozze

Fratello (considerando etа, numero fratelli, convivenza, elemento affettivo)

20.000.000

55.000.000

  

7) EMILIA ROMAGNA (Bologna)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

Massimo

Per ciascun genitore

160.000.000

250.000.000

Coniuge convivente

140.000.000

200.000.000

Morte del genitore per figlio di etа inferiore a 30 anni (per ciascun figlio)

100.000.000

250.000.000

Morte del genitore per figlio di etа superiore a 30 anni (per ciascun figlio)

60.000.000

110.000.000

Fratello convivente

35.000.000

55.000.000

Fratello non convivente

25.000.000

45.000.000

 

8) PIEMONTE (Torino)

Grado di parentela

Importo in lire

 

Minimo

Massimo

A) al coniuge superstite convivente

164.000.000

 

Coniuge non convivente

Da valutare equitativamente

 

Convivente more uxorio

34.000.000

 

B) a ciascuno dei genitori per la morte di un figlio:

 

 

convivente minore anni 14

174.000.000

 

convivente 14-20 anni

143.000.000

 

conviventi oltre 20 anni

120.000.000

 

non conviventi

102.000.000

 

C) a ciascuno dei figli per la morte del genitore:

 

 

Convivente

164.000.000

 

non convivente

102.000.000

 

D) Altri ascendenti

31.000.000

61.000.000

E) per ciascuno dei fratelli o sorelle del defunto:

 

 

convivente

51.000.000

 

non convivente

31.000.000

 

 

TABELLE BASATE SU QUOTE DEL RISARCIMENTO IN ASTRATTO SPETTANTE AL DEFUNTO

 

9) SARDEGNA

Grado di parentela

Percentuale della somma liquidata al defunto per invaliditа al 100%

 

Minimo

Massimo

Un solo genitore

1/5

Ѕ

A ciascuno dei due genitori

1/8

ј

Coniuge convivente

 

2/3

Ciascun figlio

 

2/3

Uno o piщ fratelli

1/20

1/10

 

 

10) CAMPANIA (Benevento)

Grado di parentela

Percentuale della somma liquidata al defunto per invaliditа al 100% (sul danno morale)

 

Minimo

Massimo

Un solo genitore

ј

Ѕ

A ciascuno dei due genitori

ј

1/3

Coniuge convivente

 

2/3

Ciascun figlio

 

2/3

Uno o piщ fratelli

1/20

1/10

 

10) VENETO (Verona)

Grado di parentela

Percentuale della somma liquidata al defunto per invaliditа al 100% (sul danno morale)

 

Minimo

Massimo

Un solo genitore

ј

Ѕ

A ciascuno dei due genitori

ј

1/3

Coniuge convivente

1/3

2/3

Ciascun figlio

1/3

2/3

Uno o piщ fratelli

1/20

1/10

 

 

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