Il danno morale da morte
avv. Marco Capecchi, assegnista di ricerca Universitа Genova
Questo intervento ha ad oggetto
l’art. 2 comma 5 lett e) della proposta di legge, di cui si
tenterа di fare un breve commento.
Esso recita:
“determinazione del valore complessivo del danno morale da
morte nel doppio della misura che sarebbe stata dovuta alla
vittima ove fosse sopravvissuta riportando danno biologico del
100% quando abbiano diritto al risarcimento i parenti, anche
adottivi, entro il primo grado, o il coniuge o il convivente, da
soli o in concorso tra loro o con altri parenti; e nella stessa
misura del citato danno biologico del 100% quando in mancanza
dei superstiti indicati alla presente lettera, abbiano diritto
al risarcimento parenti entro il secondo grado da soli o in
concorso con altri.”
La proposta intende legiferare in un
settore, quello dei c.d. danni riflessi, che ha vissuto una
tormentata stagione di evoluzione giurisprudenziale: in questo
settore si manifestano alcuni dei problemi piщ discussi del
panorama della responsabilitа civile. Solo per citare i
principali, non possono dimenticarsi i temi della causalitа
(l’art. 1223 che limita il risarcimento del danno alle sole
conseguenze immediate e dirette. Il danno ai parenti и, invece,
un danno riflesso cioи indiretto), quello dell’ambito
applicativo del 2059 (perchй il danno morale puт essere
riconosciuto solo in presenza di un reato) e, infine,
considerazioni di politica del diritto che sono, magari anche
solo implicitamente, alla base di quasi tutte le decisioni
sull’argomento.
Esaminando l’attuale panorama dei
metodi di liquidazione seguiti dalla giurisprudenza si possono
individuare due tendenze:
-
da un lato ci sono tribunali che seguono una tabella analoga a
quella prevista per il danno biologico prevedendo per ciascun
parente una somma minima e massima; questo metodo и attualmente
impiegato ad esempio in Piemonte, Veneto, Triveneto, Toscana,
Emilia, Calabria.
-
dall’altro lato ci sono tribunali che adottano un criterio per
la liquidazione basato su una percentuale della somma che
sarebbe stata riconosciuta a titolo di danno biologico per
invaliditа permanente totale al defunto. In questo secondo
caso, vengono previste percentuali differenti in funzione di
diversi parametri che si vedranno piщ analiticamente in
seguito. Questo metodo и attualmente adottato in Lombardia,
Sardegna, Campania, anche se alcuni di questi tribunali si
basano sulla somma corrispondente al danno biologico che sarebbe
spettato alla vittima ed altri su quella corrispondente al danno
morale.
E’ bene comunque ricordare che per la legislazione vigente la
liquidazione del danno morale avviene sempre in modo equitativo,
ossia in base a ciт che il giudice ritiene equo. C’и quindi
una grande discrezionalitа valutativa e le varie tabelle
costituiscono soltanto una indicazione di massima che il giudice
puт liberamente disattendere (anche se ciт avviene raramente).
1) Introduzione di
un criterio uniforme e oggettivo di liquidazione
Il
primo aspetto che emerge dal testo della proposta и la volontа
di individuare un criterio uniforme e oggettivo di
determinazione del danno morale da morte, che viene calcolato in
funzione della somma che sarebbe spettata alla vittima ove fosse
sopravvissuta riportando un danno biologico del 100 %.
Credo
sia evidente che, in questo modo, i compilatori della proposta
hanno inteso perseguire due obiettivi.
Il primo и
quello di adottare un criterio oggettivo, che garantisca una
sufficiente prevedibilitа dell’esito del giudizio, favorendo
in tal modo anche la conclusione stragiudiziale. Infatti, uno
dei motivi che in questo settore portano piщ spesso le parti
davanti ai giudici (con i tempi che tutti ben conoscono e con
pesanti riflessi sulla elaborazione del lutto) и rappresentato
dal fatto che una delle parti puт avere interesse a
intraprendere una causa sperando che l’incertezza che aleggia
sulla quantificazione dei danni morali ai parenti possa giocare
a suo vantaggio.
Il
secondo obiettivo и quello di garantire l’uniformitа del
risarcimento del danno, perchй il dolore non и diverso nelle
varie regioni d’Italia. Attualmente infatti la perdita di un
figlio puт oscillare tra i 500 milioni (cifra massima
riconoscibile a Lucca) per arrivare ai 105 milioni che possono
essere riconosciuti a Vicenza, passando per i 150 milioni di
Liguria e Marche e i 140 milioni della Calabria. Ma quel che и
piщ grave и che se almeno in talune regioni c’и uniformitа
di valutazione (ad es. Liguria e Piemonte), vi sono casi in cui
si registrano addirittura differenze all’interno della stessa
regione. A questo proposito и emblematico il caso del Veneto
dove fino al 2000 si registravano almeno 6 tabelle diverse.
Questo fenomeno ha indotto gli operatori piщ accorti al c.d.
“foro shopping” che consiste nel radicare la causa presso il
foro piщ “conveniente”.
2)
I
parametri per la quantificazione del danno
Secondo la proposta in esame vi sono due parametri (oltre a un
terzo, per cosм dire, implicito) sulla base dei quali procedere
alla quantificazione del danno riconosciuto a ciascun parente.
Il
primo и rappresentato dall’etа del defunto. Infatti il danno
morale ai congiunti viene determinato in base alla somma che
sarebbe stata riconosciuta al defunto nel caso in cui fosse
sopravvissuto riportando una invaliditа permanente del 100 %;
questa somma, a sua volta, и prevalentemente liquidata in
funzione dell’etа dell’infortunato.
Il secondo и dato dal grado di parentela. Infatti viene
previsto che, qualora ad avere diritto siano i parenti entro il
primo grado, il coniuge o il convivente, il danno debba essere
liquidato nella misura del doppio della somma equivalente al
risarcimento della invaliditа totale permanente astrattamente
spettante al defunto. Qualora, invece, ad avere diritto siano
parenti entro il secondo grado и dovuta una somma pari
all’ammontare della invaliditа totale permanente
astrattamente spettante al defunto.
Vi
и poi, implicitamente, un terzo parametro rappresentato dal
numero di parenti costituenti il nucleo familiare. Infatti,
essendo predeterminato l’ammontare del risarcimento,
implicitamente ne deriva che tanto maggiore и il numero dei
parenti aventi diritto tanto minore и la somma loro spettante.
Passiamo
ora ad esaminare questi parametri.
2.1)
Etа del defunto e
grado di parentela
Sull’etа
del defunto e sul grado di parentela non ci sono osservazioni
particolari, in quanto si tratta di parametri giа attualmente
impiegati dalla giurisprudenza per la determinazione del danno
morale ai congiunti e sui quali la dottrina concorda (se si
esclude una dottrina minoritaria che vuole il danno morale come
espressione dell’entitа del patema d’animo sofferto dalla
vittima e, come tale, non predeterminabile in base a parametri
oggettivi relativi alle condizioni anagrafiche).
Quanto
al grado di parentela bisogna rilevare come la proposta non
riconosca particolari differenziazioni nei risarcimenti, a
differenza delle tabelle finora impiegate. Nella proposta ci
sono solo due “gruppi”: al primo appartengono i parenti di
primo grado, il coniuge e il convivente; al secondo gruppo i
parenti di secondo grado. Ma non ci sono differenziazioni
all’interno dei due gruppi: sull’opportunitа di questa
scelta si tornerа nel paragrafo seguente.
2.2)
Numero di parenti
Per
quanto riguarda il terzo parametro (cioи il numero dei parenti
costituenti il nucleo familiare della vittima) credo sia
necessario un discorso un poco piщ articolato.
Il
testo della proposta diverge sostanzialmente dal sistema
correntemente impiegato nella determinazione del danno morale ai
congiunti. Attualmente, infatti, si valuta la condizione
soggettiva di ciascun congiunto (grado di parentela, convivenza
con il deceduto, stato civile, etc.) e per ciascun congiunto si
determina un risarcimento. Il testo in esame, invece, prevede un
meccanismo che potremo definire specularmente opposto: prima si
determina l’ammontare del risarcimento del danno e poi si
procede a dividerlo tra i congiunti.
Circa
questa procedura mi permetto di sollevare due dubbi.
Il
primo dubbio concerne l’opportunitа di adottare un siffatto
sistema, in quanto esso influenza pesantemente l’entitа del
risarcimento riconosciuto a ciascun congiunto in funzione del
numero degli aventi diritto e avvantaggia (rispetto alle somme
che attualmente vengono riconosciute) le famiglie con pochi
componenti, mentre rischia di svantaggiare le famiglie numerose.
Immaginando
il caso del decesso di una persona di circa 50 anni possiamo
fare due ipotesi diverse: nel caso che chiameremo A il defunto
ha i genitori in vita, и sposato e ha quattro figli. Nel caso
che chiameremo B и soltanto sposato. E’ evidente la posizione
assai diversa nella quale si viene a trovare il coniuge: nel
caso A si troverа a dover dividere il risarcimento con altri
sei soggetti, mentre nel caso B tratterrа per se l’intero
risarcimento (che, giova ripeterlo, sarebbe di uguale ammontare
in entrambi i casi). Prendendo ad esempio le tabelle impiegate
in Sardegna, nel caso A i due genitori avrebbero diritto a ј,
il coniuge e ciascun figlio a 2/3. In totale si giunge a
5/3+2/4, ossia al triplo (anzichй al doppio come prevede la
proposta) del danno risarcibile al congiunto.
Vero
и che una famiglia numerosa puт aiutare a superare il lutto,
ma и altrettanto vero che non sempre la famiglia numerosa и
anche unita e quindi l’equazione famiglia numerosa = minore
dolore mi pare discutibile, specie quando i figli non siano
conviventi con il coniuge.
Questo
inconveniente potrebbe essere ovviato determinando il
risarcimento del danno spettante a ciascun parente anzichй
determinandolo complessivamente, come ad esempio avviene in
Sardegna. Mantenendo come base di calcolo la somma spettante al
defunto a titolo di danno biologico, si potrebbe ipotizzare che
a ciascun parente spettasse una percentuale di detta somma
(magari da calcolare in base a una tabella che tenga conto delle
variabili piщ comuni dei rapporti familiari quali la convivenza
dei figli e il loro eventuale matrimonio, in modo che il
risarcimento al coniuge aumenti quando i figli si allontanano
per creare la loro propria famiglia – sotto questo profilo si
potrebbero trarre utili spunti dalle tabelle in uso a Genova e a
Lecce) e che il totale sia variabile in funzione del numero dei
parenti, cioи in pratica come attualmente viene praticato nei
Tribunali di Sardegna e Campania.
Il
secondo dubbio riguarda il momento divisorio.
Poichй,
come si и visto in precedenza il testo di legge non differenzia
le quote spettanti a ciascun avente diritto, in caso di
disaccordo troverebbe applicazione l’art. 1101 c.c. che
presume uguali le quote dei partecipanti alla comunione in
assenza di diverso accordo. Il che significa che nel caso A
fatto in precedenza a ciascuno dei sette aventi diritto spetta
una quota pari a un settimo.
Una
divisione per quote uguali sarebbe iniqua alla luce
dell’esperienza attuale che differenzia nettamente le somme
spettanti ai vari parenti e sarebbe tanto piщ iniqua ove si
pensi a come le dinamiche familiari possano influire sulla
posizione sull’elaborazione del lutto da parte dei congiunti.
Per fare un esempio sono parenti di primo grado tanto i figli
(magari minori e conviventi) quanto i genitori dell’eventuale
defunto e sarebbero trattati in modo uguale, quando invece
attualmente tutte le tabelle avvantaggerebbero i figli rispetto
ai genitori.
Per
evitare una divisione in quote uguali и quindi necessario un
accordo tra tutti i parenti, ma come purtroppo l’esperienza
giurisprudenziale insegna, la divisione all’interno di un
nucleo familiare (diritto successorio docet), costituisce una potenziale fonte di litigio in quanto
ciascuno degli aventi diritto и convinto di poter vantare uno
speciale rapporto con il defunto del quale pretende
soddisfazione economica.
Sarebbe,
pertanto, opportuno introdurre un meccanismo di
predeterminazione delle quote, magari basato sugli stessi
parametri attualmente impiegati dalla giurisprudenza (grado di
parentela, convivenza con il deceduto, stato civile, etc.) che
potrebbero confluire in una tabella che dia conto
dell’evoluzione della dinamica familiare, cosм da evitare
che, in caso di mancato accordo, la divisione debba avvenire per
quote uguali.
Inoltre
il meccanismo proposto dal testo in esame imporrebbe di valutare
con attenzione lo stato dei legami familiari, per evitare che
possano vantare diritti (sottraendoli agli altri congiunti)
anche soggetti che avevano con il defunto un legame non ben
definito: penso, ad esempio al coniuge separato di fatto (che
per la legge и pur sempre un coniuge), oppure al convivente
occasionale, o ancora al fratello naturale.
3)
Individuazione degli aventi diritto
Un
altro aspetto che mi pare meritevole di attenzione и
l’individuazione dei soggetti che possono avere diritto al
risarcimento dei danni morali: l’esigenza и quella di
impedire, da un lato, l’accesso al risarcimento a soggetti
privi di una posizione adeguatamente qualificata rispetto alla
vittima dell’illecito, dall’altro, di evitare che soggetti
effettivamente legati da intensi vincoli affettivi possano
essere estromessi dal novero degli aventi diritto al
risarcimento.
A
questo proposito i compilatori hanno predisposto un testo che
presenta diverse peculiaritа.
La
prima peculiaritа riguarda il privilegio riconosciuto alla
famiglia nucleare in senso stretto: legittimati sono infatti i
parenti di primo grado (ascendenti e discendenti) e il coniuge o
il convivente. I parenti piщ lontani, cioи quelli di secondo
grado (bisnonni, nipoti, fratelli), sono legittimati solo nel
caso in cui manchino i parenti della famiglia nucleare. Rispetto
al diritto vivente si ha quindi un deciso restringimento della
legittimazione dei fratelli, la cui legittimazione и
attualmente riconosciuta da tutti i tribunali anche in presenza
di parenti di primo grado.
La seconda
peculiaritа consiste nel fatto che i compilatori hanno
dimostrato di aver recepito l’esperienza giurisprudenziale
riconoscendo la legittimazione anche di soggetti che,
attualmente, incontrano difficoltа a ottenere il risarcimento
del danno morale: il convivente e i nipoti.
La
posizione del convivente nel nostro ordinamento и perennemente
in bilico tra posizioni che vorrebbero una maggiore
equiparazione della famiglia di fatto a quella fondata sul
matrimonio e posizioni che, al contrario, vorrebbero ridurre al
massimo la rilevanza della convivenza. Sotto il profilo che ora
interessa, se и vero che la giurisprudenza ha da tempo
riconosciuto la legittimazione ad agire al convivente, и
altrettanto vero che, ancora recentemente, si sono registrate
pronunce di senso contrario (v. il cd. caso Gucci: Trib. Milano
14.8.1998; Trib. Milano 21.7.1998; Ass. Milano 20.5.1998), ed и
quindi opportuno evitare tali incertezze, garantendo comunque un
risarcimento a colui che ha perso un affetto, anche se tale
legame non и stato ufficializzato. A tal proposito, perт, al
fine di evitare speculazioni, potrebbe essere opportuno
precisare che non qualsiasi convivenza legittima alla richiesta
di risarcimento del danno morale, ma soltanto quella che
presenti un grado di stabilitа comparabile a quello di una
famiglia basata sul matrimonio.
Ugualmente
apprezzabile mi sembra la scelta di includere i nipoti tra i
soggetti che possono aver diritto al risarcimento in quanto, nel
caso in cui manchino i genitori dei nipoti (ed и questo
l’unico caso in cui i nipoti sono legittimati all’azione) si
instaura spesso un legame tra i nipoti e i nonni sicuramente
meritevole di tutela.
4)
Opportunitа di esprimere una riserva degli altri danni
eventualmente subiti dai congiunti
Stante
la confusione che persistentemente aleggia sul settore dei danni
riflessi, ritengo che sarebbe opportuno introdurre nel testo di
legge una riserva che esprima chiaramente il concetto che il
risarcimento del danno morale non preclude al congiunto la
legittimazione alla richiesta di altri ed eventuali danni che la
morte della vittima primaria puт aver determinato.
Infatti
il danno morale costituisce solo uno dei possibili danni a cui
puт aver diritto il congiunto:и ormai riconosciuta la sua
legittimazione a richiedere il risarcimento di danni subiti in
un ampio numero di casi, il principale dei quali и certamente
il danno biologico iure
proprio (che si differenzia dal danno morale in quanto
mentre il danno morale costituisce il ristoro per il turbamento
transeunte, il danno biologico consiste invece nella lesione
della salute che и destinato a rimanere permanentemente – ad
esempio sotto forma di depressione che persista anche
successivamente alla elaborazione del lutto), il danno psichico,
ma non mancano poi i danni per impossibilitа del rapporto
sessuale (che si verifica talvolta nei genitori che perdono i
figli) o i danni per violazione alla serenitа familiare, oppure
il risarcimento dei danni patrimoniali da futuro mantenimento
che i genitori possono vantare nei confronti dei figli (Cass.,
13.11.1997, n. 11236), o il danno esistenziale (Trib. Torino
8.8.1995).
5)
Il problema dei danni subiti dai congiunti in caso di
lesioni gravissime
Per
concludere, vorrei evidenziare un aspetto che ritengo dovrebbe
trovare spazio nella proposta di legge che oggi stiamo
esaminando e che costituisce probabilmente la frontiera oggi piщ
discussa della posizione dei parenti di una vittima di un
incidente stradale: i danni riflessi nel caso in cui il ferito
sopravviva riportando lesioni gravissime.
L’orientamento
piщ tradizionale e consolidato della giurisprudenza, infatti,
ammette il risarcimento del danno subito dai parenti solo in
caso di morte del congiunto, mentre lo nega nel caso di macro
lesioni. Questo orientamento, che riguarda sia il danno
patrimoniale che quello morale, и stato ampiamente criticato
dalla dottrina, e incomincia a essere messo in discussione anche
a livello giurisprudenziale: dapprima vi sono state aperture in
ordine alla risarcibilitа del danno morale (Trib. Milano,
13.5.1982, Trib. Brescia 26.10.1988, Trib. Genova 5.7.1993,
Cass. 23.4.1998, n. 4186, Cass. 2.2.2001, n. 1516), o ad altre
forme similari (danno da impossibilitа di rapporti sessuali -
Cass. 11.11.1986 n. 6607; danno alla lesione del diritto alla
serenitа familiare -Trib. Milano 16.5.1988; danno esistenziale
-Trib. Agrigento 4.6.01 -) e piщ recentemente anche per quanto
riguarda l’aspetto piщ prettamente patrimoniale consistente
nel c.d. lucro cessante. In una recente pronuncia avente ad
oggetto un caso in cui il marito ha riportato lesioni gravissime
e la moglie per prestargli assistenza ha rinunciato al proprio
lavoro, la Cassazione ha riconosciuto sia il risarcimento del
danno morale che il danno da lucro cessante subito dalla donna (Cass.,
2.2.2001, n. 1516).
Stante
la notevole incertezza che ancora oggi si registra in tema di
risarcimento dei danni ai congiunti di un soggetto che riporti
una invaliditа considerevole, ritengo che sarebbe opportuno
introdurre, oltre alla previsione riguardante il risarcimento
del danno morale ai congiunti in caso di morte, una ulteriore
previsione che garantisca ai congiunti anche il risarcimento del
danno in caso di lesioni gravissime. Sarebbe opportuno
disciplinare almeno il risarcimento dei danni morali, lasciando
poi al giudizio del singolo caso l’accertamento di altri
eventuali danni patrimoniali quali la perdita del lavoro o
l’eventuale danno biologico.
E’
infatti innegabile che nel caso in cui il componente di una
famiglia riporti una grave invaliditа, la vita dell’intero
nucleo risulta pesantemente alterata per la necessitа di
prestare assistenza all’infortunato e quindi la lesione
finisce per riflettersi anche sulla vita dei parenti conviventi,
ed и pertanto opportuno riconoscere loro la legittimazione al
risarcimento dei danni sia morali che patrimoniali.
In
conclusione ritengo che bisognerebbe intervenire per evitare il
diverso trattamento riconosciuto ai parenti di un soggetto
deceduto rispetto a quello cui (non) hanno diritto i parenti di
un soggetto che sopravviva riportando gravissime menomazioni che
magari lo rendano bisognoso di continue attenzioni e cure (penso
ad esempio a un soggetto che rimanga paralizzato). E’ evidente
l’iniquitа, ed и opportuno superare definitivamente quelle
ragioni di classificazione giuridica (di natura piщ formale che
sostanziale) che hanno fin’ora ostacolato il riconoscimento
del danno morale ai congiunti.
Di
seguito sono riportate alcune tabelle per il risarcimento dei
danni morali ai congiunti adottate in diversi Tribunali
italiani.
1)
LIGURIA (Genova)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
massimo
|
A) al coniuge superstite
|
60.000.000
|
150.000.000
|
B) a ciascuno dei genitori per la
morte di un figlio:
|
|
|
Unico, celibe e convivente
|
70.000.000
|
150.000.000
|
Unico, celibe, non convivente
|
60.000.000
|
150.000.000
|
Unico, sposato, convivente
|
60.000.000
|
130.000.000
|
Unico, sposato, non convivente
|
50.000.000
|
120.000.000
|
Celibe, convivente
|
60.000.000
|
130.000.000
|
Celibe, non convivente
|
50.000.000
|
120.000.000
|
Sposato, convivente
|
55.000.000
|
120.000.000
|
Sposato, non convivente
|
40.000.000
|
80.000.000
|
C) a ciascuno dei figli per la morte
del genitore:
|
|
|
Convivente
|
60.000.000
|
150.000.000
|
Non convivente
|
50.000.000
|
110.000.000
|
D) per ciascuno dei fratelli o
sorelle del defunto:
|
|
|
convivente
|
35.000.000
|
60.000.000
|
Non convivente
|
30.000.000
|
45.000.000
|
2)
CALABRIA (Cosenza)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
massimo
|
A) al coniuge superstite
|
80.000.000
|
160.000.000
|
B) a ciascuno dei genitori per la
morte di un figlio:
|
|
|
Unico, celibe e convivente
|
70.000.000
|
140.000.000
|
Unico, celibe, non convivente
|
50.000.000
|
100.000.000
|
Unico, sposato, convivente
|
50.000.000
|
100.000.000
|
Unico, sposato, non convivente
|
40.000.000
|
80.000.000
|
Celibe, convivente
|
50.000.000
|
100.000.000
|
Celibe, non convivente
|
40.000.000
|
80.000.000
|
Sposato, convivente
|
45.000.000
|
90.000.000
|
Sposato, non convivente
|
35.000.000
|
70.000.000
|
C) a ciascuno dei figli per la morte
del genitore:
|
|
|
Convivente minore
|
70.000.000
|
140.000.000
|
Convivente maggiore
|
35.000.000
|
70.000.000
|
Non convivente
|
30.000.000
|
60.000.000
|
D) per ciascuno dei fratelli o
sorelle del defunto:
|
|
|
convivente
|
30.000.000
|
60.000.000
|
Non convivente
|
15.000.000
|
30.000.000
|
3)
TOSCANA (Lucca)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
massimo
|
Figlio
|
300.000.000
|
500.000.000
|
Genitore
|
150.000.000
|
300.000.000
|
Coniuge
|
250.000.000
|
400.000.000
|
Nipoti/nonni
|
60.000.000
|
100.000.000
|
Fratelli
|
150.000.000
|
200.000.000
|
4)
PUGLIA (lecce)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
massimo
|
A) al coniuge superstite
|
80.000.000
|
120.000.000
|
B) a ciascuno dei genitori per la
morte di un figlio:
|
|
|
Unico, celibe e convivente
|
70.000.000
|
110.000.000
|
Unico, celibe, non convivente
|
60.000.000
|
100.000.000
|
Unico, sposato, convivente
|
60.000.000
|
90.000.000
|
Unico, sposato, non convivente
|
60.000.000
|
80.000.000
|
Celibe, convivente
|
60.000.000
|
110.000.000
|
Celibe, non convivente
|
60.000.000
|
80.000.000
|
Sposato, convivente
|
65.000.000
|
85.000.000
|
Sposato, non convivente
|
45.000.000
|
65.000.000
|
C) a ciascuno dei figli per la morte
del genitore:
|
|
|
Convivente
|
50.000.000
|
90.000.000
|
Non convivente
|
40.000.000
|
60.000.000
|
D) per ciascuno dei fratelli o
sorelle del defunto:
|
|
|
convivente
|
20.000.000
|
40.000.000
|
Non convivente
|
16.000.000
|
30.000.000
|
5)
MARCHE (Pesaro)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
massimo
|
A) al coniuge superstite
|
60.000.000
|
150.000.000
|
B) a ciascuno dei genitori per la
morte di un figlio:
|
|
|
Unico, celibe e convivente
|
70.000.000
|
150.000.000
|
Unico, celibe, non convivente
|
60.000.000
|
150.000.000
|
Unico, sposato, convivente
|
60.000.000
|
130.000.000
|
Unico, sposato, non convivente
|
50.000.000
|
120.000.000
|
Celibe, convivente
|
60.000.000
|
130.000.000
|
Celibe, non convivente
|
50.000.000
|
120.000.000
|
Sposato, convivente
|
55.000.000
|
120.000.000
|
Sposato, non convivente
|
40.000.000
|
80.000.000
|
C) a ciascuno dei figli per la morte
del genitore:
|
|
|
Convivente
|
60.000.000
|
150.000.000
|
Non convivente
|
50.000.000
|
110.000.000
|
D) per ciascuno dei fratelli o
sorelle del defunto:
|
|
|
convivente
|
35.000.000
|
60.000.000
|
Non convivente
|
30.000.000
|
45.000.000
|
6)
TRIVENETO (Belluno)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
Massimo
|
Coniuge o convivente non separato
|
200.000.000
|
|
Coniuge separato
|
1/10
del coniuge non separato
|
1/20
del coniuge non separato
|
Figlio maggiorenne conv.
|
200.000.000
|
|
Figlio maggiorenne non conv.
|
250.000.000
|
|
Figlio minore
|
300.000
|
|
Genitori conviventi
|
150.000
|
|
Genitori non conviventi
|
100.000
|
|
Altri parenti
|
Liquidazione
equitativa caso per caso
|
6
bis) TRIVENETO – (Vicenza)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
Massimo
|
Coniuge non separato
|
105.000.000
|
160.000.000
|
Figlio convivente
|
63.000.000
|
105.000.000
|
Figlio non convivente
|
53.000.000
|
83.000.000
|
Genitori
|
53.000.000
|
105.000.000
|
Fratello convivente
|
21.000.000
|
32.000.000
|
Fratello non convivente
|
16.000.000
|
21.000.000
|
6
ter) TRIVENETO – tabella unica
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
Massimo
|
Coppia di genitori (ciascuno)
|
70.000.000
|
170.000.000
|
Genitore singolo
|
105.000.000
|
255.000.000
|
Figli (considerando etа, convivenza,
elemento affettivo, sopravvivenza dell’altro genitore)
|
50.000.000
|
200.000.000
|
Coniuge convivente
|
80.000.000
|
270.000.000
|
Coniuge separato
|
Valutazione
equitativa tenuto conto della presenza di figli, della
durata del matrimonio, della qualitа del rapporto
successivamente alla separazione, eventuali nuove nozze
|
Fratello (considerando etа, numero
fratelli, convivenza, elemento affettivo)
|
20.000.000
|
55.000.000
|
7)
EMILIA ROMAGNA (Bologna)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
Massimo
|
Per ciascun genitore
|
160.000.000
|
250.000.000
|
Coniuge convivente
|
140.000.000
|
200.000.000
|
Morte del genitore per figlio di etа
inferiore a 30 anni (per ciascun figlio)
|
100.000.000
|
250.000.000
|
Morte del genitore per figlio di etа
superiore a 30 anni (per ciascun figlio)
|
60.000.000
|
110.000.000
|
Fratello convivente
|
35.000.000
|
55.000.000
|
Fratello non convivente
|
25.000.000
|
45.000.000
|
8)
PIEMONTE (Torino)
|
Grado
di parentela
|
Importo
in lire
|
|
Minimo
|
Massimo
|
A) al coniuge superstite convivente
|
164.000.000
|
|
Coniuge non convivente
|
Da
valutare equitativamente
|
|
Convivente more uxorio
|
34.000.000
|
|
B) a ciascuno dei genitori per la
morte di un figlio:
|
|
|
convivente minore anni 14
|
174.000.000
|
|
convivente 14-20 anni
|
143.000.000
|
|
conviventi oltre 20 anni
|
120.000.000
|
|
non conviventi
|
102.000.000
|
|
C) a ciascuno dei figli per la morte
del genitore:
|
|
|
Convivente
|
164.000.000
|
|
non convivente
|
102.000.000
|
|
D) Altri ascendenti
|
31.000.000
|
61.000.000
|
E) per ciascuno dei fratelli o
sorelle del defunto:
|
|
|
convivente
|
51.000.000
|
|
non convivente
|
31.000.000
|
|
TABELLE BASATE SU QUOTE DEL RISARCIMENTO IN
ASTRATTO SPETTANTE AL DEFUNTO
9)
SARDEGNA
|
Grado
di parentela
|
Percentuale
della somma liquidata al defunto per invaliditа al 100%
|
|
Minimo
|
Massimo
|
Un solo genitore
|
1/5
|
Ѕ
|
A ciascuno dei due genitori
|
1/8
|
ј
|
Coniuge convivente
|
|
2/3
|
Ciascun figlio
|
|
2/3
|
Uno o piщ fratelli
|
1/20
|
1/10
|
10)
CAMPANIA (Benevento)
|
Grado
di parentela
|
Percentuale
della somma liquidata al defunto per invaliditа al 100%
(sul danno morale)
|
|
Minimo
|
Massimo
|
Un solo genitore
|
ј
|
Ѕ
|
A ciascuno dei due genitori
|
ј
|
1/3
|
Coniuge convivente
|
|
2/3
|
Ciascun figlio
|
|
2/3
|
Uno o piщ fratelli
|
1/20
|
1/10
|
10)
VENETO (Verona)
|
Grado
di parentela
|
Percentuale
della somma liquidata al defunto per invaliditа al 100%
(sul danno morale)
|
|
Minimo
|
Massimo
|
Un solo genitore
|
ј
|
Ѕ
|
A ciascuno dei due genitori
|
ј
|
1/3
|
Coniuge convivente
|
1/3
|
2/3
|
Ciascun figlio
|
1/3
|
2/3
|
Uno o piщ fratelli
|
1/20
|
1/10
|
|