Presentazione
proposta di legge “Delega al Governo per la riforma della
disciplina dei reati colposi contro la persona”
avv.
Francesco Saladini, direttivo Associazione vittime della strada,
Ascoli Piceno
Ringrazio a nome
dell’Associazione i partecipanti, i relatori e in particolare
l’on. Marcella Lucidi per avere accettato di presiedere questo
incontro che devo perт, per i suoi
sopravvenuti impegni di voto in aula, gestire intanto io.
Sono qui non come tecnico ma perchй ho perduto sulla
strada una figlia e credo, come tutti
nell’Associazione credono per i loro cari, che la sua
perdita debba divenire fonte di vita
per altri.
Non c’и da andarne fieri - и assai piщ degno chi
lavora contro la strage stradale senza esserne stato colpito -
ma l’esperienza di questa struttura, che quattro anni addietro
non esisteva ed и ora diffusa e si batte a scala nazionale con
obiettivi e risultati di ampio respiro, sottolinea quanto sia
utile la testimonianza di chi
и stato
e resta vicino a una morte improvvisa e brutale.
Non devo sottolineare a Voi la gravitа della situazione,
non sareste qui se giа non sapeste sia i numeri che il sangue e
il dolore; ma и necessario sottolineare sщbito una nostra
valutazione di fondo: il comportamento di chi ferisce e uccide
sulla strada и solo l’ultimo anello di una catena di
cedimenti, di fronte alle esigenze della civiltа
industriale, di tutti
i poteri dello Stato, usi a contrastare la strage solo a
parole, con regole inattuate, con ritardi abissali rispetto agli
standard di sicurezza e giustizia dei Paesi piщ avanzati.
Quale altra spiegazione puт avere la mancanza, dieci
anni dopo l’art. 230 del Codice della strada, di un reale e
diffuso insegnamento scolastico dell’educazione stradale? O il
mancato rispetto da parte del Governo del termine del 15 luglio
2001 per l’invio alle Camere degli schemi dei decreti
attuativi della legge delega 85/2001, ancora in alto mare presso
i Ministeri? E dunque il permanere, in testa ai nostri
adolescenti, del diritto di schiantarsi in motorino senza sapere
cosa и un segnale di stop? Che l’organico della Stradale sia
cresciuto negli ultimi trent’anni dieci volte meno di un parco
veicoli che marcia a velocitа e con pesi raddoppiati o che il
guidatore italiano rischi l’etilometro 16 volte meno che in
Francia, mille meno che in Svezia? Che l’unico pagamento
chiesto a chi uccide sulla strada и lo stesso malus
assicurativo di un paraurti ammaccato? Che stiamo per portare a
160 all’ora la velocitа che sulle autostrade USA supera di
poco i 90 e malgrado che i dati per il 2000
segnalino, appunto in autostrada, un aumento dei morti
del 13,6%?
In questo quadro di grave incapacitа di attuare una
efficace prevenzione non meraviglia che lo Stato non riesca
neppure a fornire alle proprie norme punitive quell’effetto di
deterrenza che l’Associazione rivendica come necessario e che
il disegno di legge 1885 si propone di reinserire
nell’ordinamento: non и accettabile che chi per colpa spegne
una vita innocente possa essere, come и oggi, certo della
impunitа piщ totale; e se pure la responsabilitа maggiore и
di chi non ha educato l’uccisore, non lo ha ammonito, non lo
ha fermato, resta indispensabile – e proprio in un’ottica di
prevenzione -
il timore della pena.
Se dunque ci и chiaro quali sono le nostre reali
controparti - le industrie importanti e potenti dei motori,
delle strade, del petroli, delle discoteche e dell’alcool,
che seguono nel rispetto formale della legge le loro
logiche di profitto - altrettanto chiaro и che le istituzioni
non assolvono, o
certo non efficacemente in presenza e contro quelle
logiche, il dovere di salvarci la vita.
Sappiamo perт che con queste istituzioni e piщ ancora
con le esigenze del mondo produttivo dobbiamo
essere in grado di confrontarci se vogliamo raggiungere,
in un futuro che sarа comunque troppo lontano, un qualche
equilibrio.
Diventa allora necessario chiarire le nostre posizioni,
sia sul versante prevenzione che sul versante giustizia,
a noi stessi e all’esterno, sul piano teorico e su
quello operativo.
Questo
convegno и dunque pensato come richiesta di aiuto al mondo
della cultura e della pratica giuridica per affinare le
richieste necessariamente estreme che abbiamo in testa quanto
alla giustizia come quanto alla prevenzione, per renderle anche
sul piano tecnico suscettibili di ascolto e di confronto.
Da profani quali siamo, e senza alcuna pretesa di
insegnare nulla a nessuno, portiamo dunque alla
Vostra attenzione,
e intendiamo sollevarli di fronte all’opinione pubblica
in generale, i temi del disegno di legge-delega sui piщ gravi
reati colposi contro la persona che, predisposto
dall’Associazione, и stato integralmente presentato alla
Camera dei Deputati il 30 ottobre 2001 col numero 1885 dall’on.
Filippo Misuraca, seguмto da altri firmatari, e che и ora in
attesa di assegnazione
alla Commissione giustizia.
Si tratta, come spiegherт tra breve, di un progetto che
pretende di individuare i punti nodali della problematica del
dopo- incidente risolvendoli in un’ottica di chiaro favore per
il danneggiato.
Puт sembrare illogico che chi ha giа formalizzato la
propria posizione in un disegno di legge convochi un convegno
per discuterne la fondatezza giuridica, ma va considerato da una
parte che l’avvenuta presentazione alla Camera dа concretezza
e interesse politico al nostro incontro e dall’altra che si
tratta pur sempre di proposta modificabile, attraverso questo
convegno e altri, anche in vista della sua presentazione al
Senato.
Si tratta ancora di un progetto che non teme di sollevare
questioni
complesse e difficili, proponendo soluzioni che
comportano modifiche su aspetti consolidati dell’ordinamento:
и che noi dell’Associazione - noi che come altri conosciamo
in prima persona la lacerazione brusca, terribile e definitiva
di affetti profondi, rinnovata e ripetuta per anni
dall’indifferenza della societа che pure di quella
lacerazione и colpevole -
non possiamo chiedere o proporre nulla di meno o di
diverso.
Non si tratta di soldi, o mai principalmente, la
questione и piщ sottile e piщ vasta: la nostra richiesta и
che tutto torni come prima e quindi, poichй non и possibile
ridarci la vita o la salute distrutte, che siano riaffermate le
regole violate – non importa se attraverso il pentimento
sincero
o sulla base di una severa condanna
- e che ci sia dato,
dalla societа se non dal colpevole, un qualche calore
che tenga il posto del sorriso perduto.
Ma non si tratta solo di noi colpiti: al di lа del mondo
delle assicurazioni e delle Camere penali и la gente,
l’insieme dei cittadini, il sentimento popolare, che si
attende o vuole calore e giustizia.
Se ci chiediamo quale sia il valore universalmente
prioritario – quello, per intenderci, che ci distingue dai
terroristi delle torri gemelle, se chiediamo ai genitori cosa
vogliono di piщ per i loro figli, se guardiamo dentro noi
stessi a cosa maggiormente teniamo, la risposta и una sola: la
vita.
E se chiediamo, agli altri e a noi, se la “giustizia”
nel suo insieme coglie e riscontra quel sentimento popolare, se
nei codici, nelle aule, negli uffici della legge и rispettata
la vita, anche questa volta la risposta и una sola: no.
Allora
il tentativo che ambiziosamente compiamo con il disegno
di legge 1885 e in questo convegno,
di riportare il sentimento popolare nel sistema
“giustizia”
o, che и lo stesso,
di rendere questo sistema aderente a quel sentimento, non
solo ha fondamento storico e sociale ma puт, anzi per questo
fondamento deve, risultare vincente.
Ci и parso che, a questo fine, fosse riduttivo proporre
piccole modifiche e invece coerente puntare direttamente alle
grandi; a norme fondamentali e perт direttamente coinvolte da
problematiche quotidiane e fino ai principii fondanti
dell’ordinamento se necessario per dare risposta a domande
semplici, alle domande che vorremmo porre, che con questo
disegno di legge poniamo, alle istituzioni e
ai cittadini come noi che abbiamo mandato a impersonarle.
E’ giusto che il processo per l’uccisione di un
figlio non si faccia perchй lo Stato non ha soldi da buttar via
in magistrati? E’ accettabile che la vita di un ventenne e
quella distrutta dei suoi genitori valgano miliardi sul Cermмs,
500 milioni a Roma, 120 in Sicilia? Non fa orrore utilizzare due
millenni di scienza giuridica per misurare ai morenti la durata
del coma? Ed и normale, per fare un esempio senza andare
lontano, che il sottoscritto cittadino qualsiasi debba attendere
il novembre 2001 per sapere dal GIP che nell’aprile 1996 sua
figlia Elena non si и stupidamente uccisa ma и stata ammazzata
su una via di Roma?
Sulla nostra proposta abbiamo chiesto, come ho detto,
valutazioni di specialisti – giudici, avvocati, universitari,
difensori dei consumatori e dei cittadini – che verranno
fornite nelle relazioni a seguire; e le abbiamo chieste
lasciando totale libertа di critica appunto perchй sappiamo di
dovere chiarirci le idee per potere affrontare altre meno
benevoli obiezioni.
Il mio compito и soltanto quello di illustrare in breve
il disegno di legge 1885 e passo finalmente a farlo, cominciando
dai
suoi temi di fondo.
La nostra proposta parte, come ho detto, dalla
costatazione che Paese e giustizia sono due realtа da
ricollegare, ma con la immediata e fondamentale precisazione che
il ricollegamento deve e puт avvenire soltanto con la
restituzione alla parte offesa, nel complesso del sistema
giustizia, di una dignitа, oggi pervicacemente ad essa negata,
pari alla considerazione che ha nel sentimento popolare.
I diritti da tutelare in termini prioritari sono allora
quelli alla vita e alla salute; quanto a questa il ddl 1885
considera soltanto l’inabilitа totale perchй essa puт
comprendere, come accade in materia previdenziale e
assistenziale, una ampia scala di incapacitа a sopravvivere
autonomamente e ancora perchй uno stato di paralisi totale,
certo profondamente diverso da quella lesione gravissima che и
lo sfregio del viso, chiede una considerazione particolare oggi
in realtа mancante.
Va considerato poi che le vittime di offese colpose di
questa gravitа, o i loro familiari quando decedute, non possono
essere differenziate, come non deve esserlo il trattamento del
reo,
a seconda che il reato sia stato compiuto con violazione
di norme di elementare prudenza o di precise disposizioni di
leggi speciali, risultando in ogni caso identico il valore
offensivo sociale e personale del comportamento illecito: non
avrebbe dunque nй logica nй fondatezza morale e giuridica,
come non ne ha oggi la meno rilevante differenziazione prevista
dal Codice penale, la proposta di consistenti aumenti di pena e
corsie processuali preferenziali per le sole vittime
della strada o del lavoro.
E’ dunque solo in relazione ai “piщ gravi reati
colposi contro la persona”, omicidio e lesioni totalmente
inabilitanti, ma ovunque verificati, che il disegno di legge
propone rimedi e modifiche.
Anzitutto sul piano sostanziale,
portando (art. 2, comma 1, punti “a” e “b”) da 3
a 9 anni i termini edittali della reclusione per l’omicidio
colposo, fermo il massimo di 12
quando il reato abbia provocato altre morti o lesioni ad
altri, e da 2 a 6 anni quelli per le lesioni colpose totalmente
inabilitanti – salva, ed и l’unica concessione alla
specialitа del reato stradale, a sua volta necessaria per la
facilitа che il comportamento si ripeta, la sanzione
amministrativa accessoria di un congruo periodo di sospensione
della patente di guida: aumenti pesanti ma adeguati alla gravitа
dell’offesa e necessari da un lato perchй la legge penale
assolva al suo fine di deterrenza e dall’altro per rendere
problematica, senza automaticamente impedirla quando la colpa
non и aggravata, la concessione del patteggiamento e dei
benefici previsti dal Codice.
Poi, e ancora sullo stesso piano,
prevedendo (art. 2, comma 1, punto “e”) il raddoppio
di tutte le sanzioni in ipotesi di prevedibilitа dell’evento:
che si tratti ancora di aggravante o di reato autonomo,
l’intenzione и quella di
privilegiare il dato oggettivo rispetto al foro interno
del reo, di sollevare il Giudice da un accertamento tanto
difficile da risultare quasi sempre inattuato, di lasciargli
soltanto il compito di
distinguere, sulla base degli elementi di fatto,
tra mera possibilitа e probabilitа - caratteristiche
necessarie e sufficienti rispettivamente alla colpa e alla
cosiddetta colpa cosciente - che il comportamento messo in opera
dal reo producesse l’evento di danno.
Va ripetuto che
non si tratta di accanimento punitivo ma di regole
indispensabili alla prevenzione, tanto che il programma del
convegno prevede il tema delle sanzioni alternative anche se и
risultato troppo vasto e difficile, malgrado l’ampiezza delle
nostre ambizioni, per essere affrontato dal disegno di legge:
pene che potrebbero risultare esemplari cioи deterrenti senza
essere dannose, pene da indirizzare alla prevenzione o alla cura
delle conseguenze dei reati dello stesso genere e dunque volte
insieme all’emenda del reo e all’utile collettivo, pene che
non dovrebbero comunque sostituire le sanzioni accessorie specie
per quanto riguarda i reati stradali.
E ancora, ma questa volta a livello processuale, fornendo
(art. 2, comma 2, punto “a”) una corsia preferenziale al
contenzioso penale e civile relativo ai detti reati: и infatti
incontestabile che condanne e risarcimenti non abbiano piщ
senso e valore di ripristino delle regole violate nй, per
quanto possibile, della situazione precedente, e tanto per
l’offensore quanto per l’offeso,
quando intervengano, come oggi, ad enorme distanza dal
danno; che per gli offesi da reati di questa gravitа, e forse
anche per gli offensori, il trascorrere dei mesi e degli anni
nell’attesa infinita delle sentenze comporta una
aggiunta di angoscia al dolore che nessuna esigenza di bilancio
dello Stato puт giustificare; che non и possibile, come oggi
normalmente accade, che una fattispecie di furto in appartamento
venga risolta prima di quella che riguarda una uccisione
colposa, lo spegnimento cioи immotivato e definitivo di una
vita umana.
Il ddl 1885 prevede infine per quei reati (art. 2, comma
2, punto “b”) che la richiesta di patteggiamento e di
giudizio abbreviato siano rese procedibili solo col consenso
della vittima o dei suoi familiari se la vittima и deceduta,
graduando in questo secondo caso il diritto al dissenso: che lo
Stato rinunci nei casi di morte o di inabilitа totale di suoi
cittadini ad esercitare l’azione penale o che ne comprima
assurdamente gli sviluppi
malgrado la previsione
di colpa implicita nel rinvio a giudizio, togliendo alla
vittima l’elementare facoltа di essere parte in un processo
che и previsto la riguardi, и una vera vergogna; e che questa
vergogna abbia bisogno, per essere eliminata, della riscrittura
di interi titoli del Codice del rito и un ulteriore demerito
del legislatore da risolvere al piщ presto; si tratta alla fine
e “soltanto” di modifiche
tecniche, sull’altro piatto della bilancia c’и, con
l’uguaglianza dell’offensore e dell’offeso di fronte alla
legge, il diritto di tutti alla giustizia.
Ma giustizia non c’и se manca il risarcimento
possibile e risarcimento non c’и se non и certo ed equo
oltre che rapido.
Certo significa uguale per fattispecie simili,
prevedibile, controllabile: se di sistema tabellare deve
trattarsi, le tabelle dovranno essere uniche per tutto il Paese
e possibilmente per tutta l’Unione europea; ma soprattutto
occorre che vi sia, per il danno di piщ difficile valutazione e
cioи per il danno morale - che comprenda o no il danno da
privazione o/e quello esistenziale - un deciso aggancio a
parametri oggettivi, o piщ oggettivi possibile e dunque, e come
d’altra parte giurisprudenza giа vuole, al danno biologico.
E’ pertanto nella duplice prospettiva della certezza e
dell’equitа che il disegno di legge 1885 propone (art. 2,
comma 2, punto “c”) la determinazione del punto unico
nazionale del danno biologico al valore tabellare piщ alto oggi
in uso: il PUN non interessa perchй riduce i tempi
processuali – tesi tutta di dimostrare quando il Giudice del
merito и fornito, come ormai dappertutto, di proprie tabelle
– ma per il suo effetto di
equipollenza, insussistente quando si livella a valori
minimi come si и fatto per le micropermanenti; e se la nostra
Associazione non puт ovviamente preoccuparsi in alcun modo
dell’aumento dei costi che sarebbe indotto da un PUN ai valori
massimi, il relativo aggravio per i portafogli familiari
“innocenti” potrebbe essere compensato da un aumento dei
premi per i portafogli “colpevoli” di lesioni e in misura
proporzionale alla gravitа delle lesioni, con l’effetto
immediato di
una maggiore equitа nei pagamenti e con quello nel tempo
di ridurre sia il sangue che le spese.
Nella stessa prospettiva viene proposta (art. 2,. Comma
2, punto “d”) la liquidazione del danno biologico della
vittima al 100% tabellare, fermo il diritto dei superstiti
all’eventuale “proprio” danno biologico, anche nei casi di
cosiddetta “morte immediata”: perchй forse la morte non и
mai immediata e un solo attimo titola il morente del diritto al
risarcimento del danno che gli и stato provocato; perchй
sarebbe altrimenti assurdo risarcire la perdita della salute e
non quella della vita; perchй sotto altro aspetto il diritto al
risarcimento di questo danno и da rapportare, se non si vuole
ancora premiare l’uccisione, alla vita sperata e non
all’evento di morte che segue; e perchй и assurdo, di nuovo,
che una vita perduta venga pagata meno, come oggi accade, di una
inabilitа a volte non grave.
Ed и ancora in quella prospettiva che la proposta
dell’Associazione va (art. 2, comma 2, punto “e”) nel
senso di una liquidazione del danno morale da morte pari al
doppio del danno biologico liquidato come al punto precedente in
pro dei familiari piщ stretti e in misura uguale in pro, quando
manchino i primi,
dei parenti di secondo
grado, ripartendo il risarcimento in parti uguali
all’interno dei due gruppi e senza variabili relative alla
convivenza in quanto si tratta di rapporti troppo stretti per
potere esserne condizionati: и vero infatti
che il
dolore dei superstiti non trova ristoro nel risarcimento
economico, ma и tanto illogico quanto vile addurre questa
considerazione a motivo di risarcimenti infimi e iniqui; se il
sentire comune attribuisce valore prioritario alla vita dei
propri cari, il dolore della loro perdita va pagato piщ di ogni
altro danno: se nessuno di noi farebbe un ragionamento diverso
da questo per sй, non и giusto che lo faccia per altri quando
uccide - ma neppure quando
legifera o giudica
Ripeto, concludendo, che non so – dovremo vederlo
insieme
- quanta e quale fondatezza tecnica e accettabilitа
politica abbia la nostra proposta; ciт che posso dire, invece,
и che questo convegno avrа un sйguito, anzi due.
Un sйguito politico, perchй a partire da oggi avremo
anche la Vostra spinta e la Vostra voce, quali qui verranno
espresse, per sollecitare al Parlamento l’assegnazione e la
discussione del ddl 1885; e un sйguito tecnico, ma anche questo
con lo stesso risvolto politico, perchй ci sembra necessario
– e speriamo sia ancora piщ evidente alla fine di questa
giornata – prevedere fin da ora di riprendere a breve e
separatamente il discorso sui tre temi – del rapporto tra
Paese e giustizia, dei processi e delle pene, del danno e del
risarcimento – utilizzando le relazioni che ascolteremo oggi
come traccia per questo impegno futuro.
Buon lavoro a tutti.
|