associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

 

 

 

Il danno biologico come parametro per il danno morale
avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, Vicepresidente CODACONS, Roma

      Essere oggi tra Voi и, nel contempo, sia motivo di soddisfazione che d’imbarazzo. Imbarazzo non perchй non sia un “tecnico” della materia. Oggi m’invitate a trattare un tema tecnico e credo di avere la competenza specifica sul tema, se non altro perchй ho una laurea in giurisprudenza, un corso in perfezionamento in diritto della responsabilitа civile ed ho un’abilitazione di Stato e svolgo l’attivitа d’avvocato. Il problema и che oggi Voi non invitate il “tecnico” ma l’ideologo, Vicepresidente del CODACONS. Per tale motivo, Vi devo subito dire che personalmente sono in perfetta sintonia con Voi.

    Voi parlate di punto unico nazionale: Vi posso dire che ho insistito nel CNCU, il CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E UTENTI, non si sa quanto affinchй si determinasse questo sulla base, se non del punteggio nazionale piщ alto, perlomeno sui valori di Milano. Voi parlate di risarcimento effettivo del danno ai piщ stretti congiunti della vittima nel caso di morte oppure quando date un fattivo contributo con la Vostra proposta concernente la quantificazione del danno morale in rapporto al danno biologico: con le precisazioni di dopo, sono d’accordo e faccio mie le Vs. giuste e sacrosante richieste.

     Purtroppo perт Vi devo anche dire che oggi le Associazioni dei Consumatori, compresa quella di cui sono il Vicepresidente e legale rappresentante, non sono d’accordo con Voi. Se volete, Vi posso anche prendere in giro. Siamo ospitati in una sede parlamentare frequentata da politici ed io credo che questi ultimi siano maestri in quest’attivitа, prendere in giro le persone. Ma non mi sembra giusto, soprattutto in considerazione che ognuno di Voi и portare di un dolore, di un vuoto, di una sofferenza che merita rispetto e considerazione e non prese in giro. Vi devo purtroppo quindi spiegare l’attuale situazione e dirVi che il Vostro immane sforzo corre il fattivo rischio di essere inutile, visto che oggi addirittura le Associazioni dei consumatori, non si sa per quali motivi, se in buona fede, se raggirate, per ignoranza e quanto altro, appoggiano ed approvano il progetto MARZANO di riforma della RCA. Poi, piщ che MARZANO, и il progetto che l’ANIA, l’Associazione delle Assicurazioni, ha dettato al Ministro. L’aspetto piщ grave di tale scriteriato progetto, и in concreto una norma che, di fatto, mira all’eliminazione della figura dell’Avvocato in conformitа a un’equazione tanto semplice quanto deprecabile: meno diritti, meno esborsi.

    Oggi si parla di danno biologico, di danno alla salute ed all’esistenza umana, proprio grazie all’Avvocatura, che ha elaborato richieste di giustizia che sono state fatte poi proprie dalla Magistratura piщ nobile ed attenta, non al portafoglio delle Compagnie d’Assicurazioni, come fa oggi il Ministro, ma al desiderio di giustizia di chi ha subito un danno che, come nel Vostro caso, cambia drammaticamente la stessa esistenza, lo stesso senso della vita.

     Mi si permetta anche una considerazione di carattere economico, visto che quando si parla di Societа non parliamo di confraternite religiose. Negli Stati Uniti, dai quali assimiliamo solo il peggio, assistiamo ad un sempre piщ deciso maturare della coscienza assicurativa e a risarcimenti esemplari. In America il padre di famiglia all’inizio dell’anno spende non si sa quanti milioni per assicurare pressochй tutto l’assicurabile ed и per questo certo che il danneggiato avrа poi giustizia fattiva perchй avrа, nella Compagnia di Assicurazioni, un soggetto solvibile. Non solo solvibile, ma anche consapevole del valore dell’umana sofferenza. Basti pensare al miliardo e cinquecento milioni offerti transattivamente dall’ambasciatore americano ai familiari di ogni vittima del Cermis.  

     Contemporaneamente, noi, o meglio, le assicurazioni italiane, riducono i risarcimenti - basti pensare alle proposte, che poi non sono neanche le peggiori, per le vittime del disastro e della criminalitа di Linate - affossando questo maturare della coscienza assicurativa che porterebbe poi paradossalmente proprio a maggiori utili. Abbiamo quindi locali e pubblici esercizi non assicurati per la responsabilitа civile, cani feroci che sbranano bambini ugualmente non assicurati, tubature del gas vetuste e impianti vari non mallevati e cosм via discorrendo.

     Personalmente, quindi, sono in disaccordo con tale progetto e con la posizione anche della mia Associazione, la cui Presidenza dovrа rispondere agli Associati ed ai consumatori delle proprie ragioni, che personalmente non riesco a scorgere come valide. Perchй gli avvocati difendono i diritti e mirano a reintegrare la sfera patrimoniale del danneggiato. Che poi guadagnino mi sembra una cosa, oltre che inevitabile, neanche ingiusta, visto che si diventa avvocato non svegliandosi la mattina ma al termine di un corso di studi, dopo una pesante pratica ed un esame di Stato.

    Non и giusto, invece, che il danneggiato debba decurtare dal suo risarcimento le spese necessarie per avere questa reintegrazione patrimoniale. Per fare un esempio, che rende piщ di tante parole, in futuro il ragazzo quindicenne trascinato dal pirata della strada per qualche chilometro, un recente fatto di cronaca dell’ormai quotidiano bollettino di guerra, dovrа decurtare dal suo risarcimento le spese  necessarie per le indagini svolte da un investigatore, quelle concernenti l’assistenza legale e l’assistenza resagli da un medico legale. Un altro regalo alle compagnie che fino ad oggi, giustamente, dovevano farsi carico di tali spese. Sorge inoltre legittima la domanda di quanti danneggiati rinunceranno all’assistenza legale per mettersi nelle grinfie di soggetti che hanno in passato solo lucrato sulle spalle dell’Italia e continuano a farlo nel presente. Basti pensare al D.L. 28 marzo 2000 n. 70, che abbatteva ad ottocentomila lire il valore del punto del danno biologico, passando per la famigerata Legge 5 marzo 2001 n. 57 fino ad arrivare al possibile regalo che Vi ho accennato e che forse troveremo confermato nella finanziaria.

     E’ grazie a questi continui regali fatti dai vari Governi, tutti con interessi nel settore che andavano a disciplinare, che abbiamo i 7000 miliardi di risparmio per i minori risarcimenti per il danno biologico, ma nessuno dei punti veramente importanti del protocollo approvati: tanto per fare qualche esempio i termini prescrizionali in materia assicurativa, rimasti i medesimi di un anno e di due anni rispetto a quelli di dieci e cinque validi per tutti gli altri rapporti; la riparazione obbligatoria presso le carrozzerie e i meccanici delle assicurazioni senza piщ la scelta dell’artigiano di fiducia da parte del danneggiato e con la futura sparizione di tali figure; le vergognose conciliazioni valide solo per le cause di competenza dei giudici di pace – che durano mediamente sette mesi o poco piщ come in Austria – e non per le cause in tribunale che durano anche sette anni.  

     Si parla poi dell’offerta materiale anche per il danno fisico dimenticando che sono tante e poi tante le eccezioni che le Compagnie possono sollevare, al punto tale che la norma perde la sua apparente portata innovativa. Intanto l’ISVAP, un ente inutile e scandaloso nella sua gestione, dopo non essersi accorto che le Compagnie facevano cartello tra loro anzichй farsi la concorrenza, a Saint Vincent ultima l’alleanza con l’ANIA che invece dovrebbe controllare e punire e, all’unisono con quest’ultima dopo le sciocchezze dei dati dei sinistri italiani confutati anche dall’ACI, rilancia quanto detto dalla controllata confermando che la causa dei costi delle polizze sono le spese giudiziarie.

     Permettetemi di dire che, di fronte all’impunitа pressochй assoluta di cui gode oggi il crimine al volante, visto che dopo l’omicidio l’unica preoccupazione dell’enfant terribile che ha fatto strage d’insetti e di bipedi umani и cercare un’altra concessionaria o un’altra finanziaria che  finanzi l’acquisto della nuova macchina, le polizze semmai costano pure troppo poco. Chi sta di fronte a Voi, tra tutelare il danneggiante e il danneggiato, si schiera con questo ultimo e con il suo desiderio di giustizia.

     Poi, cosa ancor piщ preoccupante, questo Governo sta sempre piщ potenziando gli strumenti in favore dell’avvocatura penalista che, per definizione, difende i delinquenti. Nel contempo, toglie sempre piщ potere all’avvocatura che difende i diritti. Insomma, libertа di fare quello che pare e piace, con unico limite la forza economica, come peraltro hanno fatto e continuano a fare le assicurazioni in perfetto accordo.

     Permettetemi ancora di dire che la ricetta per risolvere il problema del costo delle polizze, l’avevamo giа offerta anche al Governo precedente come a quello attuale. Era l’apertura dei mercati ad altri operatori, oltre che banche e poste, in particolare alle Compagnie straniere. Noi pensiamo che gli italiani abbiano diritto a servizi, compresi quelli assicurativi, europei e che la cosa migliore che le compagnie italiane possano fare sia fallire o mettersi in liquidazione, che poi и uguale, cioй levarsi di mezzo e lasciare il campo libero a chi sa fare il suo lavoro.

     Passiamo al tecnico. Il soggetto del mio intervento и il danno biologico come parametro per il risarcimento del danno morale. Siamo quindi nell’ambito della problematica riguardante il danno risarcibile. Mi viene subito in mente un’osservazione pertinente che leggevo prima di venire tra voi e si riallaccia a quanto prima detto, su “Danno e responsabilitа” edita dall’IPSOA, a firma di Roberto CASO. Lo studioso, riallacciandosi ad esperienze di diritto comparato, riportava il motto per il quale “uccidere и piщ conveniente che ferire”. Da tale osservazione rilevava che era in atto tutta una riconsiderazione del valore dell’esistenza umana e dell’umana sofferenza. Sul punto, и indicativo lo scrupolo che emerge tra le righe della umanamente bella sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, 2 aprile 2001, n. 4609. In questa, de iure condendo, in altre parole secondo una legge ancora da emanare, ci si pone il problema del come risolvere situazioni oggettivamente ingiuste con gli strumenti a disposizione dell’interprete. Si trattava di un caso terribile, un ragazzo quindicenne che attendeva lucidamente per quattro ore, informato dai medici di ciт, lo spengersi della propria esistenza, in seguito ad un incidente stradale. Peccato che tale sensibilitа, a prescindere che si и dovuti arrivare in Cassazione, si scontra con le dinamiche legislative in atto a proposito del sistematico abbattimento dei valori risarcitori…

     Esaminando l’ingegneria del nostro ordinamento giuridico, il danno risarcibile puт essere patrimoniale e non patrimoniale. Con il primo termine s’intendono le conseguenze patrimoniali dirette ed immediate susseguenti all’evento, alla condotta o all’omissione. Questa ultima и equiparata alla prima: quando si ha il dovere giuridico di impedire qualcosa e non lo si adempie, si и perseguiti come se invece si fosse attuato la condotta. Per esempio, il ministro delle infrastrutture potrebbe teoricamente essere incriminato per strage perchй avrebbe il dovere giuridico di impedire le stesse, magari impedendo l’omologazione di macchine superanti la velocitа massima consentita. Invece l’attuale ministro non solo non fa nulla per impedire le stragi ma addirittura si appresta ad innalzare i limiti di velocitа portandoli a 150 Km/h sulle autostrade. Come se poi oggi qualcuno rispettasse i limiti esistenti e ci fosse perciт bisogno del via libera del Ministro.

     Il danno patrimoniale si compone del danno emergente e del lucro cessante. Il caso classico di scuola и quello del taxi costretto alla sosta forzata in seguito ad un incidente stradale. Oltre al danno evidente relativo alle parti meccaniche e di carrozzeria danneggiate, che и il danno emergente e che puт essere quantificato fin da subito abbastanza agevolmente nel suo esatto ammontare, vi sarа inoltre la cessazione dell’attivitа lavorativa e dei relativi guadagni per un certo periodo di tempo. Questo mancato introito costituisce il lucro cessante. Tale nocumento, se non puт essere esattamente specificato nel suo ammontare, in sede giudiziaria puт essere liquidato dal Giudice in via equitativa. Un potere, quello equitativo, che consente di risolvere tutto un insieme di problemi. Questi che abbiamo visto fino ad ora sono danni immediati e diretti. Avremo perт anche altri tipi di danno che sono chiamati  riflessi e sono collegati all’evento sempre secondo un processo detto di regolaritа causale. Per fare un esempio, i danni che hanno, o che subiscono, soggetti diversi dall’immediato danneggiato: pensiamo al danno che subisce una famiglia in seguito al danno di un prossimo congiunto con lei convivente e siamo di fronte a un danno riflesso.

    Tale prospettarsi di voci di danno ci permette di introdurre il danno non patrimoniale. Diciamo subito che nel nostro sistema la risarcibilitа di tale danno и del tutto eccezionale in quanto la relativa norma, l’art. 2059 del Codice civile, prevede che il danno non patrimoniale puт essere risarcito solo  quando nel fatto illecito siano astrattamente ravvisabili gli estremi del reato. Possiamo parlare, in questo caso, di una tipizzazione dell’illecito. Questo comporta uno sforzo interpretativo notevole da parte della dottrina, per tentare di aggirare la norma. La quale, poi, ha diversi profili d’incostituzionalitа e dovrebbe, a parere dell’esponente, essere pertanto censurata al massimo livello. Cosa vuol dire “sforzo interpretativo”? Semplicemente che anzichй accertare che una certa legge и scritta male e che dovrebbe essere migliorata con una nuova legge, il de iure condendo di prima, si lascia il compito all’interprete di ampliare la sfera d’azione e d’applicabilitа della stessa. Con risultati spesso deludenti. Nel caso in esame, abbiamo la dottrina che parla di un ampliamento in negativo, che starebbe significare che sono considerati e sono da risarcire tutti quei danni diversi dal danno patrimoniale, danno all’onore, alla riservatezza, all’immagine, ecc.. La giurisprudenza, invece, ossia l’insieme dei magistrati e delle loro decisioni, limita il danno non patrimoniale al solo danno morale, il tema della nostra discussione. Per danno morale s’intende quello concernente qualunque perturbamento che si concreti in dolore, patema d’animo, pregiudizio alla serenitа domestica, ansie e dolore psichico, fino ad arrivare al vero e proprio dolore fisico a carico di un soggetto, provocato sempre dal comportamento ingiusto altrui, il “qualunque fatto, doloso e colposo”.

    La cosa, poi, in questa dicotomia che ricorda un po’ quell’altra assurditа che и nel diritto amministrativo la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, diventa ancora piщ complicata quando si parla di danno biologico giacchй ancora non si и capito bene cosa dovrebbe essere questo, se un danno patrimoniale o un danno non patrimoniale. E i punti di contatto tra il danno morale e il danno biologico sono evidenti, concernendo il primo l’integritа psico-fisica e il secondo lo star bene psichico. Si pensi alle prima citate ansie e dolore fisico, che possono essere viste come patologie che si somatizzano e divengono pertanto un danno psichico e come tale anche danno biologico, oltre che morale.

     Ora il problema dell’accoglimento e della legittimazione nel nostro ordinamento del danno biologico sembrerebbe essere stato risolto dalla Legge prima accennata – la n. 57 del 5 marzo 2001,  che ha fatto propria la definizion/e fatta dalla giurisprudenza in un’opera ventennale e perraltro, visto quanto viene liquidato oggi con la scelta di fatto dei valori monetari di Roma, in maniera pessima.

     Ma prima di questa scadente legge, quindi appena ieri, il danno biologico era il frutto del diritto vivente, ossia della sensibilitа dei magistrati piщ attenti – o forse, meglio, degli avvocati che elaboravano teorie poi fatte proprie dai giudici - che si rendevano conto che esistevano delle situazioni ingiuste, quali quelle riguardanti il danno alla salute psico-fisica in sй e per sй considerata a prescindere dalle conseguenze economiche e reddittuali del soggetto, e si ponevano conseguentemente il problema di risarcire questo tipo di danno. Perchй il problema che bisogna affrontare и la difficoltа insita nel dare una misurazione precisa a ciт che, per definizione, sfugge,  per cosм dire, ontologicamente ad una valutazione monetaria.

     Come si tenta di risolvere il problema? Nel 1983 la Suprema Corte stabilisce che la liquidazione deve essere fatta con riferimento al turbamento determinatosi entro la psiche del soggetto. E giа iniziano i problemi, perchй lo star bene psichico non и lo stesso nei vari soggetti. Si pensi ad un caso limite ai confini della salute mentale: il masochismo. E’ di tutta evidenza che nei soggetti affetti da tale perversione, il dolore non и fonte di sofferenza ma addirittura di piacere. Quindi sarebbe necessario eseguire un esame caso per caso, tenendo presente le condizioni soggettive del danneggiato, e basarsi su queste per l’esatta quantificazione e traduzione in termini monetari. E, in effetti, questa sembrerebbe la soluzione piщ giusta. Sennonchй si verifica in questo caso, pensando ad un diverso modello come quello da Voi proposto, quello che avviene a proposito della democrazia o del libero mercato in economia: teoricamente non sono i sistemi migliori, esistendo il modello pianificato, l’aristocrazia e quanto altro, ma poi, nella pratica, sono quelli che danno i migliori risultati. Ed infatti questo potere equitativo dato al giudice, come indicato dalla Cassazione, ha comportato, sia nel caso del risarcimento del danno biologico sia nel caso della liquidazione del danno morale, delle forti sperequazioni non solo tra regione e regione ma anche, all’interno della stessa regione, tra provincia e provincia e tra magistrato e magistrato all’interno dello stesso tribunale.

     Principi astratti, quali quelli riguardanti la correlazione tra entitа soggettiva del danno ed equivalente economico oppure auspici, quali quelli che queste somme non fossero somme simboliche o simulacri di risarcimento, si sono scontrati con la realtа dei fatti, ed ognuno dei presenti, con la propria esperienza, potrebbe qui testimoniarlo. Da questo punto di vista il principio adottato normalmente dai pratici del diritto e da Voi fatto proprio, ossia quello della determinazione del danno morale in rapporto al danno biologico, puт essere ritenuto il criterio piщ praticabile.

    Voi lo chiedete limitatamente a quanto riguarda la Vostra triste esperienza ma potrebbe essere tradotto in termini legali cogenti e reso valido per ogni situazione di attentato al diritto alla salute. Che peraltro sarebbe anche ovvio, poichй ad un maggiore danno biologico corrisponde necessariamente maggiore sofferenza.

     Sono necessarie perт delle considerazioni e degli aggiustamenti. Diciamo che non si puт che concordare con quell’autorevole dottrina che parla di una zona grigia a metа strada tra danno biologico e danno morale che si distingue da questi: il danno esistenziale. Faccio subito un esempio che dа l’idea di com’и necessario non limitare la possibile risarcibilitа di un interesse, in ogni caso giuridicamente tutelabile, al solo danno biologico. Nel caso di perdita del futuro nascituro, l’aborto, occasionato da un fatto illecito, non abbiamo tecnicamente un danno biologico a meno che non si abbia una perdita della capacitа procreativa od una somatizzazione, a livello di danno psichico, dell’evidente sofferenza che una donna subisce in questo tragico evento. Infatti, una donna potrebbe rimanere in seguito in stato interessante. Come puт essere liquidata allora questa voce?

     La futura legislazione dovrа andare oltre e non limitarsi a questa prima conquista. Con queste avvertenze, ossia che и necessario non tipizzare nell’immediato ma creare una sorta di mix in uno col potere equitativo del Giudice, il progetto di legge predisposto dall’Associazione Vittime dalla strada e presentato alla Camera dei Deputati dall’on. Filippo MISURACA va fatto proprio da ogni persona e associazione che si definisce, oltre che di buon senso, portatrice d’istanze di giustizia. Si codifichi pertanto generalmente quello che avviene quotidianamente estendendolo anche alle esperienze piщ traumatiche, come quelle purtroppo da Voi subite.

     Mi piace terminare facendo mie le parole di altri oratori ben piщ brillanti del sottoscritto, ossia che la giustizia e il rispetto dell’esistenza umana devono essere il parametro di liquidazione e di risarcimento d’ogni danno all’essere vivente.

 

 

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