associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

 

 

 

Maggiorazione della pena per la colpa cosciente
dr. Pietro Mondaini, Sostituto Procuratore, Messina

   Ringrazio  per  l'invito  e mi scuso per  il  ritardo  dovuto esclusivamente  ai tempi del treno che nelle  avverse  condizioni meteorologiche di questi giorni mi ha portato qua.

    Sono sostituto procuratore e svolgo quindi attivitа inquirente; come pubblico ministero sono il primo, dopo la polizia giudiziaria,  ad occuparmi dei fatti come quelli dei  quali trattiamo oggi.

    Il  mio intervento intende essere anzitutto  di  spiegazione, nei  termini  piщ semplici e per quanto mi  sarа possibile,  del concetto di colpa cosciente; esporrт poi brevemente la disciplina attuale  di questo istituto cercando di chiarirne al  meglio  gli aspetti e le conseguenze sul piano penale; passerт successivamente a  criticare, secondo il mio punto di  vista,  l'orientamento giurisprudenziale sulla colpa cosciente e a formulare  un'ipotesi che  questo progetto di legge, le cui linee  generali  condivido, potrа sviluppare in un articolato testo normativo.

    Nel  campo dell'infortunistica stradale il tema  della  colpa cosciente,  di per sй complesso, и di fondamentale importanza  in quanto elemento costante in tutte le fattispecie  di  maggiore gravitа,  connotate da un rilevante allarme sociale e  quindi  richiedenti  una particolare attenzione dell'ordinamento,  sia  sul piano special-preventivo, quello cioй nel quale deve darsi risposta al singolo colpevole perchй in futuro si astenga dal porre in essere comportamenti analoghi, sia sul piano  general-preventivo, quello  nel quale deve modularsi la pena perchй risulti  utile  a convincere  la generalitа degli utenti della strada ad  astenersi dal  porre  in essere comportamenti potenzialmente  lesivi  della integritа altrui; in particolare, sul piano special-preventivo si puт  giungere al risultato voluto, di indurre il  responsabile  a non ripetere l'errore, soltanto attraverso una opportuna  valutazione  di  tutte le circostanze e specie di quelle che,  come  la colpa cosciente, danno al reato un carattere di maggiore gravitа.

    Andando alla ricognizione delle fonti normative va  riportata anzitutto  l'indicazione  fornita dall'art. 61 del Codice  penale secondo cui "aggrava il reato l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante  la previsione dell'evento". I delitti  colposi  sono, come и noto,  quelli nei quali l'autore dell'evento non lo  vuole e  tuttavia l'evento gli viene addebitato perchй egli  ha agito con  negligenza, imprudenza  o imperizia o con la violazione  di specifiche norme, ad esempio e per restare nel campo specifico quelle previste dal Codice della strada: se a tali mancanze si accompagna  la previsione dell'evento quale conseguenza della propria  condotta, la  legge  ritiene  che il fatto meriti  una considerazione  piщ grave.

     Dal  punto di vista della pratica giudiziaria si  presentano per  questo  aspetto  due  grossi problemi:  il  primo и  quello dell'accertamento della sussistenza della previsione  dell'evento e  il secondo quello di distinguere la previsione dell'evento dalla accettazione  del rischio dell'evento; poichй la colpa cosciente non  attiene alla valutazione della condotta oggettiva, cioи al fatto materiale posto in essere, ma attiene all'elemento psicologico, cioи all'atteggiamento presente al momento del fatto nella mente di chi agisce, la difficoltа di una schematizzazione dei casi di  colpa  cosciente и evidente: ci aiuta perт da  una parte  la prassi, cioи la casistica giudiziaria, dall'altra l'elaborazione della scienza giuridica e della giurisprudenza sull'accertamento dell'elemento psicologico.          

    Il  diritto  usa  un procedimento presuntivo,  trae  cioй  la rappresentazione  psicologica  dal  comportamento   concretamente posto in essere dall'autore del fatto; utilizzando questo  criterio  di  valutazione dovremmo dire che vi и colpa  cosciente  ogni qual  volta si riesca a dimostrare, sulla base di  una  ponderata valutazione di tutte le circostante concrete, che il responsabile di  un  fatto  delittuoso colposo non possa  non  avere  previsto l'evento  ricollegato  alla sua condotta e  ciт  nondimeno  abbia agito,  nella consapevolezza errata che l'evento non  si  sarebbe verificato:  un possibile esempio и quello di chi  guida  un'auto all'impazzata  su  una strada molto frequentata per  arrivare  in tempo  ad  un  appuntamento, sicuro di  non   investire  nessuno, magari perchй confida nelle proprie capacitа di autista.

    Il secondo problema, relativo alla distinzione tra la  previsione e l'accettazione dell'evento, che и cosa diversa dal suo perseguimento  diretto,  и molto piщ serio: se  dai fatti  emerge che l'autore  abbia agito con noncuranza dell'evento-reato e  in piщ accettando il rischio di produrlo pur di perseguire il suo scopo, siamo non piщ in presenza della colpa cosciente ma di quello  che si  chiama  dolo eventuale, che nell'ipotesi  di evento  mortale porta a qualificare il reato come omicidio volontario;  l'esempio puт essere  quello  del rapinatore  che fuggendo  all'impazzata dall'inseguimento  della  Polizia  accetta il  rischio  di  poter ferire o uccidere chi si trovi sulla sua traiettoria.

     A questo proposito la Corte di Cassazione, che ha la funzione di dettare i principii guida dell'interpretazione della legge, si и espressa talora contraddittoriamente nel tentativo di  individuare i tratti della colpa cosciente e del dolo eventuale, cosм evidenziando  la difficoltа di distinguere tra le due figure,  ma ha  nella sostanza fornito quei principii precisando che il  dolo indiretto  o  eventuale  ricorre  quando  l'agente  nel  compiere l'azione il cui effetto puт essere piщ o meno grave, pur rappresentandosi tanto  la conseguenza piщ grave che quella meno grave, agisce  in modo da non dimostrare di volere evitare la piщ grave delle  due possibili conseguenze, rivelando cosм l'accettazione dell'evento maggiore e cioи la volontа di produrlo; questa situazione  psicologica  non и da  confondere con  quella determinata alla  colpa con previsione dell'evento che si ha invece  quando l'agente,  pur prevedendo come possibile l'evento abbia  tuttavia agito con la convinzione e nella speranza che esso non si sarebbe verificato.  Ancora,  mentre  nell'ipotesi  del dolo   eventuale l'agente deve rappresentarsi una determinata conseguenza del  suo comportamento  ed un'altra in via sussidiaria, sм da trovarsi  di fronte due evenienze entrambe volute come probabili e  possibili, viceversa nell'ipotesi di colpa cosciente il soggetto si pone in  una  non  ipotetica ma concreta  situazione  di  indifferenza rispetto  all'evento, sperando che esso non abbia a  realizzarsi. Da  ultimo, il dato differenziale tra dolo eventuale e  colpa  cosciente  va rinvenuto nella previsione dell'evento;  questa  nel dolo eventuale  si propone non come incerta ma come concretamente possibile  e l'agente ne accetta il rischio, cosм che la  volontа investe anche l'evento rappresentato, mentre nella colpa cosciente la verificabilitа dell'evento rimane un'ipotesi astratta,  che

nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e pertanto non и in alcun modo voluta.

         La specificazione di queste differenze ci serve a capire  che nel sistema della legge penale italiana la colpa cosciente costituisce un'ipotesi di aggravante dotata di notevole peso; e  anche se detto impropriamente, pone il delitto colposo cosciente  quasi a metа strada tra il delitto colposo semplice e il delitto doloso o delitto  volontario, con conseguenze penali fortemente  diversificate.

       Posto che entrambi i concetti di colpa cosciente  e  di dolo eventuale attengono all'elemento psicologico di chi  agisce, va ripetuto che il solo modo per accertarli и, a parte l'eventuale confessione,  la valutazione dei  fatti  concreti,  dinamica dell'incidente, testimonianze, eccetera.

       Per  quanto riguarda la collocazione della  colpa  cosciente nel  sistema complessivo va detto che essa rappresenta  un'aggravante  comune, applicabile cioи alla generalitа dei  delitti colposi, non a quelli dolosi e neppure alle contravvenzioni che pure sono punite a titolo di colpa; e che, se accertata, ha l'effetto di  aumentare fino ad un terzo la pena che il Giudice riterrebbe di applicare sul reato di per sй considerato.

       L'art. 133 del Codice penale impone infatti di  considerare, in caso di condanna,  una serie di elementi ai fini della  determinazione  della pena tra il minimo e il massimo  previsto  dalla legge  o,  come si dice, nell'ambito dello spettro  edittale;  la prima operazione che il giudice fa и quindi quella di determinare la  pena-base;  se ritiene la colpa cosciente, aumenterа  poi  la pena cosм determinata fino a un terzo a seconda della gravitа di tale  colpa; e se alla colpa cosciente si accompagnassero  una  o piщ altre circostanze aggravanti tra quelle di cui  all'art.  61 del  Codice penale e le altre previste dalla  legge,  all'aumento fino  ad un terzo indotto dalla prima aggravante il  giudice  dovrebbe  aggiungere un ulteriore aumento per le successive  aggravanti.

       Il Codice penale prevede tuttavia anche una serie di circostanze attenuanti, che operano in senso diametralmente  contrario alle aggravanti e quindi nel senso della diminuzione di un  terzo della pena-base determinata a sensi dell'art. 133; spesso  accade che il Giudice sia chiamato alla valutazione del concorso di  una o piщ circostanze aggravanti e attenuanti; per questa ipotesi  il Codice  all'art. 69 detta una disciplina di bilanciamento tra  le circostanze;  se il giudice, effettuata la  debita  ponderazione, ritiene prevalenti le aggravanti, queste si applicano tutte senza tenere conto delle attenuanti; viceversa, se dovesse ritenerle di uguale  peso,  applica  semplicemente la  pena  base  determinata sempre a mente dell'art. 133.

      Riepilogando,  e senza trattare qui dei limiti  massimi in  diminuzione e aumento, del cosiddetto concorso  apparente  di circostanze  e  della  distinzione tra  circostanze  oggettive  e soggettive,  la cui disciplina и dettata  peraltro  principalmente in relazione ai reati dolosi, possiamo dire che il Codice  stabilisce  un sistema di modulazione della pena che prende a base  il criterio generale dell'art. 133 e lo adatta con la previsione  di  elementi accidentali che sono appunto le circostanze delle  quali ho brevemente parlato.

       Il  notevole  peso della colpa cosciente  nel  sistema  delle aggravanti - si pensi soltanto alla sua prossimitа col dolo eventuale  -  dovrebbe essere attentamente  considerato  dal giudice nell'effettuare il giudizio di bilanciamento, quando cioи si и in presenza anche di attenuanti e ciт specie quando si tratta delle attenuanti  generiche  previste dall'articolo 72 bis  del Codice penale;  di queste circostanze si fa invece un uso non solo larghissimo   ma  spesso  privo di cautela e, ad avviso  di  chi vi parla, non sempre aderente al dettato legislativo; non sono rare infatti le sentenze che motivano una diminuzione di pena solo con l'incensuratezza  dell'imputato,  quando invece  questo elemento rileva essenzialmente ai fini dell'art. 133 del Codice penale,  o con  la  laconica e pigra formula "per adeguare la pena al  caso concreto", senza specificare gli elementi in effetti posti a base di  tale giudizio; sentenze che appaiono tanto  meno accettabili quando  le attenuanti generiche cosм supportate vengono  ritenute equivalenti o addirittura prevalenti rispetto alla pure accertata colpa cosciente, col risultato di ridurre notevolmente, fino a un terzo,  una pena che dovrebbe invece - si pensi ad esempio a chi guida a velocitа elevata su una strada affollata da  pedoni pur rappresentandosi l'astratta possibilitа di investire qualcuno - fino a un terzo essere aumentata.

     Nella  prospettiva di una riforma sarebbe importante  a  mio giudizio  stabilire  una previsione di non  bilanciabilitа  della colpa cosciente con attenuanti generiche, come peraltro и previsto per  altri casi riguardanti materie del  tutto  diverse,  ad esempio  nell'art.  7 della legge 192/91 in tema  di  estorsioni, adottando un meccanismo analogo.

    Concludo  ripetendo  che in ipotesi di  colpa  cosciente  il reato va giudicato tenendo presente che oltre al quadro  caratterizzante  la colpa generica - negligenza, imprudenza,  imperizia, violazione di norme specifiche -  ci si trova di fronte a un  plus costituito  da una consapevole ricusazione, da parte di chi  agisce, di regole poste a tutela dell'incolumitа altrui; e suggerendo dunque  che la proposta di legge confluita nel  disegno  1885 preveda  un giudizio di non bilanciabilitа della colpa cosciente con eventuali attenuanti o quanto meno con le attenuanti  generiche alle quali, specie nella materia della incidentalitа stradale, quella aggravante и invece spesso equiparata o subordinata.

 

 

logow.gif (320 byte)
documento in formato Word
per la stampa

torna al programma

__________________________________________________________________
    
Copyright г 2001 by associazione italiana familiari e vittime delle strada