Maggiorazione
della pena per la colpa cosciente
dr. Pietro Mondaini, Sostituto Procuratore, Messina
Ringrazio
per l'invito
e mi scuso per il ritardo
dovuto esclusivamente
ai tempi del treno che nelle
avverse condizioni
meteorologiche di questi giorni mi ha portato qua.
Sono sostituto procuratore e svolgo quindi attivitа
inquirente; come pubblico ministero sono il primo, dopo la
polizia giudiziaria, ad
occuparmi dei fatti come quelli dei
quali trattiamo oggi.
Il mio
intervento intende essere anzitutto
di spiegazione,
nei termini
piщ semplici e per quanto mi
sarа possibile, del
concetto di colpa cosciente; esporrт poi brevemente la
disciplina attuale di
questo istituto cercando di chiarirne al
meglio gli aspetti e le conseguenze sul piano penale; passerт
successivamente a criticare,
secondo il mio punto di vista,
l'orientamento giurisprudenziale sulla colpa cosciente e
a formulare un'ipotesi
che questo progetto
di legge, le cui linee generali
condivido, potrа sviluppare in un articolato testo
normativo.
Nel campo
dell'infortunistica stradale il tema della colpa
cosciente, di per sй
complesso, и di fondamentale importanza
in quanto elemento costante in tutte le fattispecie
di maggiore
gravitа, connotate da un rilevante allarme sociale e
quindi richiedenti
una particolare attenzione dell'ordinamento,
sia sul
piano special-preventivo, quello cioй nel quale deve darsi
risposta al singolo colpevole perchй in futuro si astenga dal
porre in essere comportamenti analoghi, sia sul piano
general-preventivo, quello
nel quale deve modularsi la pena perchй risulti
utile a convincere la
generalitа degli utenti della strada ad
astenersi dal porre
in essere comportamenti potenzialmente
lesivi della
integritа altrui; in particolare, sul piano special-preventivo
si puт giungere al
risultato voluto, di indurre il
responsabile a
non ripetere l'errore, soltanto attraverso una opportuna
valutazione di
tutte le circostanze e specie di quelle che, come la colpa
cosciente, danno al reato un carattere di maggiore gravitа.
Andando alla ricognizione delle fonti normative va
riportata anzitutto
l'indicazione fornita dall'art. 61 del Codice
penale secondo cui "aggrava il reato l'avere, nei
delitti colposi, agito nonostante
la previsione dell'evento". I delitti
colposi sono,
come и noto, quelli
nei quali l'autore dell'evento non lo
vuole e tuttavia l'evento gli viene addebitato perchй egli
ha agito con negligenza, imprudenza o
imperizia o con la violazione
di specifiche norme, ad esempio e per restare nel campo
specifico quelle previste dal Codice della strada: se a tali
mancanze si accompagna la
previsione dell'evento quale conseguenza della propria
condotta, la legge
ritiene che
il fatto meriti una
considerazione piщ grave.
Dal punto di
vista della pratica giudiziaria si presentano per questo
aspetto due
grossi problemi: il
primo и quello
dell'accertamento della sussistenza della previsione
dell'evento e il
secondo quello di distinguere la previsione dell'evento dalla
accettazione del
rischio dell'evento; poichй la colpa cosciente non
attiene alla valutazione della condotta oggettiva, cioи
al fatto materiale posto in essere, ma attiene all'elemento
psicologico, cioи all'atteggiamento presente al momento del
fatto nella mente di chi agisce, la difficoltа di una
schematizzazione dei casi di
colpa cosciente и evidente: ci aiuta perт da una parte la
prassi, cioи la casistica giudiziaria, dall'altra
l'elaborazione della scienza giuridica e della giurisprudenza
sull'accertamento dell'elemento psicologico.
Il diritto
usa un
procedimento presuntivo, trae
cioй la
rappresentazione psicologica
dal comportamento
concretamente posto in essere dall'autore del fatto;
utilizzando questo criterio
di valutazione
dovremmo dire che vi и colpa
cosciente ogni
qual volta si
riesca a dimostrare, sulla base di una ponderata
valutazione di tutte le circostante concrete, che il
responsabile di un
fatto delittuoso
colposo non possa non avere previsto
l'evento ricollegato
alla sua condotta e
ciт nondimeno
abbia agito, nella
consapevolezza errata che l'evento non
si sarebbe
verificato: un
possibile esempio и quello di chi
guida un'auto
all'impazzata su
una strada molto frequentata per
arrivare in
tempo ad
un appuntamento,
sicuro di non
investire nessuno,
magari perchй confida nelle proprie capacitа di autista.
Il secondo problema, relativo alla distinzione tra la
previsione e l'accettazione dell'evento, che и cosa
diversa dal suo perseguimento
diretto, и
molto piщ serio: se dai
fatti emerge che
l'autore abbia
agito con noncuranza dell'evento-reato e
in piщ accettando il rischio di produrlo pur di
perseguire il suo scopo, siamo non piщ in presenza della colpa
cosciente ma di quello che
si chiama
dolo eventuale, che nell'ipotesi
di evento mortale
porta a qualificare il reato come omicidio volontario;
l'esempio puт essere
quello del
rapinatore che fuggendo all'impazzata
dall'inseguimento della
Polizia accetta
il rischio
di poter
ferire o uccidere chi si trovi sulla sua traiettoria.
A questo proposito la Corte di Cassazione, che ha la
funzione di dettare i principii guida dell'interpretazione della
legge, si и espressa talora contraddittoriamente nel tentativo
di individuare i
tratti della colpa cosciente e del dolo eventuale, cosм
evidenziando la
difficoltа di distinguere tra le due figure,
ma ha nella sostanza fornito quei principii precisando che il
dolo indiretto o eventuale
ricorre quando
l'agente nel
compiere l'azione il cui effetto puт essere piщ o meno
grave, pur rappresentandosi tanto
la conseguenza piщ grave che quella meno grave, agisce
in modo da non dimostrare di volere evitare la piщ grave
delle due possibili
conseguenze, rivelando cosм l'accettazione dell'evento maggiore
e cioи la volontа di produrlo; questa situazione
psicologica non
и da confondere
con quella
determinata alla colpa
con previsione dell'evento che si ha invece
quando l'agente, pur
prevedendo come possibile l'evento abbia
tuttavia agito con la convinzione e nella speranza che
esso non si sarebbe verificato.
Ancora, mentre
nell'ipotesi del
dolo eventuale
l'agente deve rappresentarsi una determinata conseguenza del
suo comportamento ed
un'altra in via sussidiaria, sм da trovarsi
di fronte due evenienze entrambe volute come probabili e
possibili, viceversa nell'ipotesi di colpa cosciente il
soggetto si pone in una
non ipotetica
ma concreta situazione
di indifferenza
rispetto all'evento,
sperando che esso non abbia a
realizzarsi. Da ultimo,
il dato differenziale tra dolo eventuale e
colpa cosciente
va rinvenuto nella previsione dell'evento; questa nel dolo
eventuale si
propone non come incerta ma come concretamente possibile
e l'agente ne accetta il rischio, cosм che la
volontа investe anche l'evento rappresentato, mentre
nella colpa cosciente la verificabilitа dell'evento rimane
un'ipotesi astratta, che
nella
coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente
realizzabile e pertanto non и in alcun modo voluta.
La specificazione di queste differenze ci serve a capire
che nel sistema della legge penale italiana la colpa
cosciente costituisce un'ipotesi di aggravante dotata di
notevole peso; e anche
se detto impropriamente, pone il delitto colposo cosciente
quasi a metа strada tra il delitto colposo semplice e il
delitto doloso o delitto volontario,
con conseguenze penali fortemente diversificate.
Posto che entrambi i concetti di colpa cosciente
e di dolo eventuale attengono all'elemento psicologico di chi
agisce, va ripetuto che il solo modo per accertarli и, a
parte l'eventuale confessione,
la valutazione dei fatti
concreti, dinamica
dell'incidente, testimonianze, eccetera.
Per quanto
riguarda la collocazione della
colpa cosciente
nel sistema
complessivo va detto che essa rappresenta
un'aggravante comune,
applicabile cioи alla generalitа dei
delitti colposi, non a quelli dolosi e neppure alle
contravvenzioni che pure sono punite a titolo di colpa; e che,
se accertata, ha l'effetto di
aumentare fino ad un terzo la pena che il Giudice
riterrebbe di applicare sul reato di per sй considerato.
L'art. 133 del Codice penale impone infatti di
considerare, in caso di condanna,
una serie di elementi ai fini della
determinazione della
pena tra il minimo e il massimo
previsto dalla
legge o,
come si dice, nell'ambito dello spettro
edittale; la
prima operazione che il giudice fa и quindi quella di
determinare la pena-base; se ritiene la colpa cosciente, aumenterа
poi la pena
cosм determinata fino a un terzo a seconda della gravitа di
tale colpa; e se
alla colpa cosciente si accompagnassero
una o piщ
altre circostanze aggravanti tra quelle di cui
all'art. 61
del Codice penale e
le altre previste dalla legge,
all'aumento fino ad
un terzo indotto dalla prima aggravante il
giudice dovrebbe aggiungere
un ulteriore aumento per le successive
aggravanti.
Il Codice penale prevede tuttavia anche una serie di
circostanze attenuanti, che operano in senso diametralmente
contrario alle aggravanti e quindi nel senso della
diminuzione di un terzo
della pena-base determinata a sensi dell'art. 133; spesso accade che il Giudice sia chiamato alla valutazione del
concorso di una o
piщ circostanze aggravanti e attenuanti; per questa ipotesi
il Codice all'art.
69 detta una disciplina di bilanciamento tra
le circostanze; se
il giudice, effettuata la debita ponderazione, ritiene prevalenti le aggravanti, queste si
applicano tutte senza tenere conto delle attenuanti; viceversa,
se dovesse ritenerle di uguale
peso, applica
semplicemente la pena
base determinata
sempre a mente dell'art. 133.
Riepilogando, e senza trattare qui dei limiti
massimi in diminuzione
e aumento, del cosiddetto concorso
apparente di
circostanze e
della distinzione
tra circostanze
oggettive e
soggettive, la cui
disciplina и dettata peraltro
principalmente in relazione ai reati dolosi, possiamo
dire che il Codice stabilisce
un sistema di modulazione della pena che prende a base
il criterio generale dell'art. 133 e lo adatta con la
previsione di
elementi accidentali che sono appunto le circostanze
delle quali ho
brevemente parlato.
Il notevole
peso della colpa cosciente
nel sistema delle
aggravanti - si pensi soltanto alla sua prossimitа col dolo
eventuale -
dovrebbe essere attentamente
considerato dal
giudice nell'effettuare il giudizio di bilanciamento, quando cioи
si и in presenza anche di attenuanti e ciт specie quando si
tratta delle attenuanti generiche
previste dall'articolo 72 bis
del Codice penale; di
queste circostanze si fa invece un uso non solo larghissimo ma spesso
privo di cautela e, ad avviso
di chi vi
parla, non sempre aderente al dettato legislativo; non sono rare
infatti le sentenze che motivano una diminuzione di pena solo
con l'incensuratezza dell'imputato,
quando invece questo elemento rileva essenzialmente ai fini dell'art. 133
del Codice penale, o
con la laconica e pigra formula "per adeguare la pena al
caso concreto", senza specificare gli elementi in
effetti posti a base di tale
giudizio; sentenze che appaiono tanto
meno accettabili quando
le attenuanti generiche cosм supportate vengono
ritenute equivalenti o addirittura prevalenti rispetto
alla pure accertata colpa cosciente, col risultato di ridurre
notevolmente, fino a un terzo,
una pena che dovrebbe invece - si pensi ad esempio a chi
guida a velocitа elevata su una strada affollata da
pedoni pur rappresentandosi l'astratta possibilitа di
investire qualcuno - fino a un terzo essere aumentata.
Nella prospettiva
di una riforma sarebbe importante a mio giudizio
stabilire una
previsione di non bilanciabilitа
della colpa cosciente con attenuanti generiche, come
peraltro и previsto per altri
casi riguardanti materie del
tutto diverse,
ad esempio nell'art.
7 della legge 192/91 in tema
di estorsioni,
adottando un meccanismo analogo.
Concludo ripetendo
che in ipotesi di colpa
cosciente il
reato va giudicato tenendo presente che oltre al quadro
caratterizzante la
colpa generica - negligenza, imprudenza,
imperizia, violazione di norme specifiche - ci si trova di fronte a un
plus costituito da
una consapevole ricusazione, da parte di chi
agisce, di regole poste a tutela dell'incolumitа altrui;
e suggerendo dunque che
la proposta di legge confluita nel
disegno 1885
preveda un giudizio di non bilanciabilitа della colpa cosciente con
eventuali attenuanti o quanto meno con le attenuanti generiche alle quali, specie nella materia della incidentalitа
stradale, quella aggravante и invece spesso equiparata o
subordinata.
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