La
parte offesa, una figura di secondo piano nei processi
penali e civili
on.
avv. Marcella Lucidi, Roma
Svolgendo sia pure in parte il mio compito di presidente
del convegno - purtroppo subordinato oggi, per me e altri
parlamentari che sarebbero in diverse condizioni intervenuti,
alle esigenze di presenza in aula per la legge
finanziaria - vi
informo che hanno formulato auguri per i nostri lavori, oltre
che comunicare il
loro interesse ai temi trattati e ad essere messi a conoscenza
dei risultati
del convegno, alcuni
colleghi Deputati e
cioи Antonio Pizzinato, Delfino, Provera, Tabacci, il
ministro Tremonti, Alfredo Biondi, Castagnetti, Antonioni, il
ministro Sirchia,
Coletti, Paoletti, il ministro Castelli e l'on. Molgora.
Prima di
passare all'argomento della mia relazione ritengo di dover
sottolineare il grave problema della prossima
scadenza del termine previsto dalla legge 85 / 2001 di
modifica del Codice della strada
per l'attuazione da parte del Governo della
delega in essa contenuta e che ne comporterebbe il venir
meno; credo che su questo tema la
Vostra Associazione, che all'approvazione
della legge ha dato un grande contributo, debba davvero alzare
la voce perchй un
tempo di lavoro c'и stato e si sta esaurendo col rischio
di perdere scelte e strumenti certamente utili a
migliorare il
sistema di
prevenzione nella situazione
drammatica dell'infortunistica stradale.
Ho ascoltato
con grande interesse i contributi di chi mi
ha preceduto e mi auguro di potere ascoltarne altri; questa proposta di
legge offre soprattutto una
piattaforma di
discussione aperta a suggerimenti e critiche e in questo
quadro ricordo che nella scorsa legislatura c'era un
precedente progetto della vostra associazione, superato da
quello che oggi esaminiamo, con proposte che mi piacevano meno e
con altre, perт, francamente apprezzabili che non ritrovo nel
testo attuale, come
ad esempio la previsione di una provvisionale ancorata
soltanto al fumus
boni iuris e non
anche alle condizioni economiche
della vittima e questo nella stessa linea sulla quale
l'Unione europea и
stata molto chiara nelle sue direttive: dobbiamo capire che lм
si и creata una
grave lesione e che и necessario
un sostegno
utile ad attenuare la solitudine che ne consegue anche con
riferimento ad
alcune e spesso forti spese, funerarie o
mediche o d'altro genere:
dare un segnale in questo senso sarebbe
davvero importante e costruttivo.
Aprendo la
riflessione sul tema delle vittime
nei processi credo anzitutto
di poter dire, per l'esperienza legislativa
che ho, che
questo tema si sta imponendo con sempre
maggior forza
alla legislazione statale sia italiana che di altri Paesi nei quali
il problema и emerso con grande forza: alcune legislazioni sono
piщ avanzate, naturalmente, e altre meno, a
seconda della
diversa elaborazione culturale e del contesto sociale ed
economico di ciascun Paese, ma si tratta di
un tema sollevato in tutta Europa;
abbiamo sentito
in questi giorni il dibattito sulla definizione di uno
spazio giuridico europeo
con riferimento ad alcuni reati e come risposta
al problema del
terrorismo, ma c'и anche una riflessione in atto
a livello dell'Unione
che riguarda la ricerca e la definizione
di uno spazio giuridico comune con riferimento al tema
delle vittime e del risarcimento alle vittime.
Tra le tante direttive ricordo quella del Consiglio
europeo di Tampиre del 1999 che impegna gli Stati ad
incrementare sistemi di protezione delle vittime dei reati
riguardando in particolare
il loro accesso alla giustizia e il loro diritto al
risarcimento dei danni
ed al rimborso delle spese legali
nonchй programmi specifici
di loro assistenza e tutela.
In questo
contesto possiamo dire che il nostro Paese ha fatto
nell'ultimo decennio passi in avanti nell'attenzione
alle vittime dei
reati; sono personalmente tra i fautori del
diritto penale
minimo ma condivido alcune norme incriminatrici
recentemente introdotte nel nostro ordinamento appunto
perchй relative a comportamenti
che offendono gravemente la coscienza diffusa,
la coscienza civile del Paese; e in queste norme
emerge innegabilmente e sempre di piщ l'attenzione alla vittima del
reato cosм
come, nella
dottrina, la questione
della "doppia
vittimizzazione", della
situazione cioи di chi, vittima
di un reato, si trova a divenire di nuovo vittima nel momento in
cui si confronta con
il processo
venendo sottoposto a una
serie di
accertamenti e di formalitа che di fatto ne raddoppiano la
sofferenza; e questa situazione и stata certamente
all'attenzione del legislatore
quando и
stata riscritta la legge
sulla violenza
sessuale nell'intento di evitare che oggetto delle indagini
fosse la persona colpita dallo stupro e non l'autore del
crimine; nello stesso senso va certamente la norma che, nella
legge sulla pedofilia,
prevede l'allontanamento dall'ambiente familiare
dell'autore e
non della
vittima del reato: ne
emerge che lo Stato
comincia veramente
a porsi un problema di schieramento, a
porsi cioи, nettamente,
di fronte all'esercizio della
violenza, dalla
parte della vittima.
Occorre allora prevedere una serie di misure non solo
legate al processo
ma soprattutto di natura sociale che diano il
segno della "presa
in carico"
della vittima da parte
dello Stato;
quando si
и discusso del cosiddetto pacchetto
sicurezza si
и detto ad esempio che nel caso di furto in
appartamento, quando si tratta
di vittime
disabili o anziane, debbano essere
le forze dell'ordine a
recarsi nelle loro abitazioni per
raccoglierne le denunce e cosм pure molti sindaci stanno introducendo
sistemi di
intervento immediato a sostegno delle vittime di reati del
genere: questo per
dire che c'и un movimento in
atto nel
nostro Paese, come in Europa, molto positivo e che va
decisamente favorito.
Lo Stato ha
anche assunto direttamente, in alcuni casi,
il tema del risarcimento, ad esempio per quanto riguarda
le vittime del
terrorismo, della
mafia, della Uno bianca: credo
si debba
giungere, e
mi auguro accada presto, ad un
testo unico
sulle vittime, che sarebbe un grande segnale di
attenzione a chi subisce
la sofferenza di un evento criminoso: non siamo ancora a
un livello sufficiente rispetto ad altri Paesi ma sono
convinta che siamo
su una buona strada e che occorra continuare a percorrerla.
Va detto ancora che se pure quella sofferenza resta fatto
privato della vittima,
i mezzi di comunicazione rendono oggi possibile
una ampia
e diffusa
conoscenza del crimine che
la genera,
e questo muove una maggiore attenzione non solo
verso il fatto ma
anche verso le difficoltа che la vittima incontra nel risolvere
i suoi problemi
in quanto tale, nell'usare di una
giustizia che
spesso non funziona, nel non ricevere una sufficiente
riparazione del danno subмto; questo и, grazie anche al lavoro
di associazioni come la vostra, un dato emergente col quale la
politica и tenuta a fare i conti.
Parlando di giustizia riparativa mi capita sempre piщ
spesso, in quanto mi occupo prevalentemente di sicurezza, di
scoprire che dietro la locuzione 'vogliamo la certezza della
pena' si nascondono
altre domande,
che la prima esigenza della
vittima non
и affatto questa, che ritenerlo и riduttivo rispetto alle
esigenze che il
vissuto di vittimizzazione richiama;
non intendo negare
il problema
della certezza della pena ma credo che
la vittima
abbia una serie di bisogni che la portano alla fine a dire
' mettete almeno in galera il responsabile ' solo perchй
lo Stato e la
societа in genere non si preoccupano di individuarli e
soddisfarli; la
prima esigenza и di carattere riparativo ed и certamente
maggiore della
sola richiesta
di risarcimento del
danno; di
fronte ad
essa non ha
dunque senso porre come
attenuante la
circostanza che risarcimento vi sia stato, la lesione va oltre
- ricordo che uno
di voi mi ha detto 'non posso immaginare che chi al
mattino mi ammazza la figlia se ne va la sera in
discoteca’ - ed
esige soprattutto un atteggiamento ricostruttivo da parte
di chi ha
commesso il reato, una sua assunzione di responsabilitа, la
consapevolezza dell'errore commesso, quella stessa che и
poi necessaria allo Stato per avviare il percorso di
rieducazione del reo: sono temi che mi
appassionano in quanto di ampio
respiro giuridico e
politico, che и
necessario discutere e per i
quali incontri come questo hanno certamente una grande
importanza.
Traduco il
tema che mi avete posto in questa
domanda: come
possiamo costruire un ordinamento
che mentre tende alla rieducazione
del reo
tende anche a dare valore
alle esigenze
della vittima, prevedendo anche per essa un percorso di
recupero analogo anche se opposto a quello del colpevole?
In passato il nostro processo penale era costruito su uno
schema da 'guardie
e ladri' nel quale la vittima non c'era come non
c'и nella
scena di Totт e Fabrizi che si tengono reciprocamente:
oggi la
parte lesa irrompe in quella
scena e
nasce il problema di come lo Stato possa, visto che deve,
prendere in carico anche essa.
Io credo che il nuovo processo penale abbia comunque
ridotto la condizione
di estraneitа della vittima,
soprattutto dandole
diritti 'altri' rispetto alle aspettative strettamente
risarcitorie, ma non и stato compiuto il passo decisivo, quello
di pensare la vittima
come parte del processo e non solo come
partecipante ad esso; e ciт pone oggi il titolare
dell'interesse offeso su un
confine irregolare e frastagliato; non sono mancati, nei contributi
che ho ascoltato fin qui, forti richiami
al legislatore sulla necessitа di definire questo
confine, richiami che sono per me fortemente condivisibili.
Penso ad
esempio ad alcuni passaggi dei codici, e vi ho riflettuto
in questi
giorni anche grazie a voi,
che potrebbero
meglio concretare la
volontа dello Stato di
prendersi carico
della vittima e ridurre man mano la sua condizione di
estraneitа processuale;
si potrebbe ad esempio prevedere,
nell'ambito dei
reati perseguibili a querela di parte, l'obbligo della
comunicazione al
querelante della domanda di archiviazione e,
come mi
suggeriva poco fa l'avvocato Cesari, l'altro obbligo di dare
alla vittima comunicazione della iscrizione del fatto nel
registro dei reati;
si puт cercare e trovare rimedi
a situazioni di debolezza della
vittima che
ad esempio non puт, come и
stato ritenuto,
impugnare il
provvedimento che dichiara
inammissibile la
sua opposizione all'archiviazione, che
и ancora sottoposta
alla distinzione tra parte
danneggiata e parte offesa trovandosi
nella prima veste priva del
diritto di essere avvertita del
decreto che dispone
il giudizio, che come persona offesa
non и tutelata quando
anzichй chiedere l'archiviazione si
decide di
portare l'indagato ad una udienza camerale nella quale puт
esserne disposto il proscioglimento.
Mi fermo
brevemente sulla questione dei
riti alternativi,
anche se и tema di altre relazioni e malgrado la mia esperienza
sia soprattutto di avvocato civilista: certamente non vi и nel
nostro ordinamento lo spazio per immaginare un consenso della
vittima per il ricorso al patteggimento
e al giudizio abbreviato, la possibilitа cioи
per un soggetto terzo, rispetto alle due attuali parti del processo
penale, di impedire riti pensati per favorire l'adesione
dell'imputato o addirittura di influire sulla determinazione
della pena; e perт, nella necessaria ottica di rafforzare la
valutazione delle esigenze
della vittima, ritengo
da una parte che essa debba contare di piщ nel momento
processuale attraverso ad
esempio gli strumenti e gli istituti che suggerisce la
professoressa Cesari e sono dall'altra convinta, come accennavo
all'inizio, dell'esigenza
di considerarla anche socialmente e dunque di costruire per
essa e ad esempio, salvo quanto possa scaturire da
una riflessione
meglio approfondita, spazi sociali con personale e reti di
sostegno del Comune o delle AUSL che riescano a raggiungerla e a
darle sostegno in tutte le fasi del dopo incidente.
Chiudo ancora
da parlamentare, comunicando
all'associazione la disponibilitа dei colleghi e della
Presidenza della Commissione giustizia, che ho sondato sul
punto, ad un incontro
intorno ai
problemi sollevati nel disegno di legge e in questo
convegno: problemi che
hanno certamente
bisogno di essere
ripensati e
discussi ma altrettanto certamente di essere, appunto
attraverso la
riflessione e il confronto, avviati decisamente a soluzione.
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