Ipotesi
di pene alternative
avv.
Carlo Testa, consigliere tesoriere Ordine Avvocati, Roma
La
vita и un bene fondamentale dell’ordinamento giuridico
italiano e, in quanto tutelato con dignitа costituzionale e con
sanzione penale, puт esser ben definito il diritto inviolabile
dell’Uomo per eccellenza, tant’и che la persona, il
soggetto dell’Ordinamento, si identifica con la propria vita.
La vita и il diritto fondamentale del soggetto stesso
nella sua manifestazione giuridica ed estrinsecazione materiale.
Secondo l’art. 2 della Costituzione “La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo” e
all’art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’Uomo e delle libertа fondamentali firmata a Roma il
4.11.1950 con Protocollo addizionale del 20.3.1952, fonte di
norme integrative del diritto sostanziale italiano (L. 4.8.1955
n. 848, G.U. 24.9.1955) и statuito: “Il diritto di ogni
persona alla vita и protetto dalla legge. Non puт
essere volontariamente inflitta la morte ad alcuno …”. Il
Codice penale punisce col massimo della sanzione l’omicidio,
mentre nel caso di elemento soggettivo del reato riconducibile
alla colpa (ed и il caso che interessa in questa sede)
nell’art. 589 comma 2 prevede “la pena della reclusione da
uno a cinque anni” proprio “se il fatto и commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale”. Dello stesso tenore и il principio confermato
nell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, proclamata dalle Nazioni Unite a New York il
10.12.1948. Il valore fondamentale della vita nell’ordinamento
vigente и confermato altresм dalla dichiarazione di principio
di cui all’art. 1 della L. 22.5.1978 n. 194, norma per la
tutela sociale della maternitа e sull’interruzione volontaria
della gravidanza per cui “Lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore
sociale della maternitа e tutela la vita umana dal suo
inizio”.
Il fatto illecito penalmente rilevante dell’uccisione
di un uomo и tale perchй elide il bene-vita ovvero il bene piщ
alto della persona sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo
nella gerarchia dei valori-beni tutelati dall’ordinamento. Il
bene-vita, che и un diritto poichй и tutelato giuridicamente,
nell’elidersi fa venir meno lo stesso soggetto, a differenza
degli altri beni-diritto (libertа, salute, patrimonio ecc.) la
cui elisione anche totale mai determina il venir meno del
soggetto titolare sia sotto l’aspetto giuridico, sia sotto
l’aspetto esistenziale e concreto.
La lesione del bene-vita и la lesione di un diritto e
quindi atto ingiusto e contra legem. Per tale evento in sede
penale и prevista la sanzione della reclusione
e in sede civile la configurabilitа come danno ingiusto
nei confronti del soggetto passivo, conseguendone che lo stesso
evento deve e puт considerarsi fonte produttrice di
responsabilitа e dell’obbligo del risarcimento a favore del
detto soggetto passivo.
La cultura giuridica prevalente и influenzata da
demagogia e permissivismo dilagante, falso pietismo che trae
spunto dal dettato costituzionale dell’art. 27 che vede e
prevede solo la funzione della rieducazione della pena criminale
e non quella retributiva per il male o la lesione di diritti
altrui commessa dal reo.
Questa filosofia giuridica, appoggiata da una concezione
residuale della sanzione penale all’interno dell’ordinamento
giuridico, ha fatto si che la legislazione ordinaria abbia
spostato il baricentro della tutela degli interessi dalla
vittima al reo, soggetto da recuperare e da comprendere e non da
punire.
Solo negli ultimi recentissimi anni eventi straordinari,
tragici e sconvolgenti che hanno visto comportamenti colposi,
anche di enti pubblici, determinare violazioni del diritto alla
vita di soggetti e individui, spesso di giovane etа, hanno
scosso la coscienza pubblica e dato forza alla cultura della
difesa della vittima che, al di fuori delle logiche di vendetta
o di perdono, estranee entrambe all'universo giuridico, ha
inteso favorire l'approvazione di norme adeguate,
sensibilizzando la classe politica.
Malgrado questo tendenziale mutamento di indirizzo, la
cultura di difesa della vittima e i tentativi di sanzionare
giuridicamente le violazioni del diritto alla persona e alla
vita sono ancora viste da larga parte della cultura politica e
giuridica come fonte anacronistica di rivalse soggettive.
Ne consegue che sarа ben difficile ottenere ciт che la
giusta coscienza sociale reclama: pene esemplari per omicidi
colposi, pene che, nella realtа sociale, indichino la gravitа
del comportamento, la necessitа estrema della sorveglianza e
della prudenza, la consapevolezza che sedersi su un veicolo e
mettere le mani al volante и come maneggiare un’arma
sofisticata e pericolosa per sй e per gli altri.
L’aumento del minimo edittale della pena detentiva per
il reato di omicidio colposo da circolazione stradale (come
previsto nel DDL 1885 / 2001 presentato dall’Associazione) avrа, per i motivi
suddetti, un percorso difficile; ed anche se concordo appieno
sulla sua necessitа potrа essere opportuno accompagnarlo con
un progetto di pene alternative, ugualmente pesanti ed
esemplari, quali la revoca della patente a vita o la sospensione
per periodi piщ lunghi di quelli previsti dalla legislazione
attuale.
In tema di pene alternative (che possono ritenersi
soluzioni accettabili per chi ritiene sia solo dannosa la
detenzione del reo) particolarmente interessante и la proposta
dell’Associazione Manuela Sicurezza Stradale riportata nella
relazione dell’avv. Riponti.
Si tratta di proposta che per quanto riguarda il tema che
ci occupa merita un deciso apprezzamento, anche se andrebbe
chiarita e precisata in alcuni punti, quali:
1) la sospensione della
patente programmata per i fine settimana favorendo il reo deve
essere applicata solo per reato con danni minori;
2)
il lavoro socialmente utile ex art. 224 bis deve essere
applicato in aggiunta e non in sostituzione della sanzione della
sospensione della patente;
3)
la graduazione delle sanzioni di cui agli articoli 224bis e
224ter va rapportata alla gravitа del danno inflitto alla
persona.
Con questi correttivi si ritiene che il progetto
dell’Associazione Manuela possa ben essere inserito nel
pacchetto di proposte che l’Associazione Vittime della strada
potrа formulare in sede parlamentare, anche alla luce
dell’attuale sistema penale vigente in Italia che non consente
prescrizione di pene diverse rispetto alla detenzione o alla
pena pecuniaria, rientrando ogni altra figura nelle sanzioni di
tipo amministrativo o nelle misure di sicurezza.
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