associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

 

 

 

Ipotesi di pene alternative
avv. Carlo Testa, consigliere tesoriere Ordine Avvocati, Roma

     La vita и un bene fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano e, in quanto tutelato con dignitа costituzionale e con sanzione penale, puт esser ben definito il diritto inviolabile dell’Uomo per eccellenza, tant’и che la persona, il soggetto dell’Ordinamento, si identifica con la propria vita.

     La vita и il diritto fondamentale del soggetto stesso nella sua manifestazione giuridica ed estrinsecazione materiale.

    Secondo l’art. 2 della Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo” e all’art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertа fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 con Protocollo addizionale del 20.3.1952, fonte di norme integrative del diritto sostanziale italiano (L. 4.8.1955 n. 848, G.U. 24.9.1955) и statuito: “Il diritto di ogni  persona alla vita и protetto dalla legge. Non puт essere volontariamente inflitta la morte ad alcuno …”. Il Codice penale punisce col massimo della sanzione l’omicidio, mentre nel caso di elemento soggettivo del reato riconducibile alla colpa (ed и il caso che interessa in questa sede) nell’art. 589 comma 2 prevede “la pena della reclusione da uno a cinque anni” proprio “se il fatto и commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. Dello stesso tenore и il principio confermato nell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dalle Nazioni Unite a New York il 10.12.1948. Il valore fondamentale della vita nell’ordinamento vigente и confermato altresм dalla dichiarazione di principio di cui all’art. 1 della L. 22.5.1978 n. 194, norma per la tutela sociale della maternitа e sull’interruzione volontaria della gravidanza per cui “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternitа e tutela la vita umana dal suo inizio”.

     Il fatto illecito penalmente rilevante dell’uccisione di un uomo и tale perchй elide il bene-vita ovvero il bene piщ alto della persona sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo nella gerarchia dei valori-beni tutelati dall’ordinamento. Il bene-vita, che и un diritto poichй и tutelato giuridicamente, nell’elidersi fa venir meno lo stesso soggetto, a differenza degli altri beni-diritto (libertа, salute, patrimonio ecc.) la cui elisione anche totale mai determina il venir meno del soggetto titolare sia sotto l’aspetto giuridico, sia sotto l’aspetto esistenziale e concreto.

    La lesione del bene-vita и la lesione di un diritto e quindi atto ingiusto e contra legem. Per tale evento in sede penale и prevista la sanzione della reclusione  e in sede civile la configurabilitа come danno ingiusto nei confronti del soggetto passivo, conseguendone che lo stesso evento deve e puт considerarsi fonte produttrice di responsabilitа e dell’obbligo del risarcimento a favore del detto soggetto passivo.

    La cultura giuridica prevalente и influenzata da demagogia e permissivismo dilagante, falso pietismo che trae spunto dal dettato costituzionale dell’art. 27 che vede e prevede solo la funzione della rieducazione della pena criminale e non quella retributiva per il male o la lesione di diritti altrui commessa dal reo.

    Questa filosofia giuridica, appoggiata da una concezione residuale della sanzione penale all’interno dell’ordinamento giuridico, ha fatto si che la legislazione ordinaria abbia spostato il baricentro della tutela degli interessi dalla vittima al reo, soggetto da recuperare e da comprendere e non da punire.

     Solo negli ultimi recentissimi anni eventi straordinari, tragici e sconvolgenti che hanno visto comportamenti colposi, anche di enti pubblici, determinare violazioni del diritto alla vita di soggetti e individui, spesso di giovane etа, hanno scosso la coscienza pubblica e dato forza alla cultura della difesa della vittima che, al di fuori delle logiche di vendetta o di perdono, estranee entrambe all'universo giuridico, ha inteso favorire l'approvazione di norme adeguate, sensibilizzando la classe politica.

      Malgrado questo tendenziale mutamento di indirizzo, la cultura di difesa della vittima e i tentativi di sanzionare giuridicamente le violazioni del diritto alla persona e alla vita sono ancora viste da larga parte della cultura politica e giuridica come fonte anacronistica di rivalse soggettive.

      Ne consegue che sarа ben difficile ottenere ciт che la giusta coscienza sociale reclama: pene esemplari per omicidi colposi, pene che, nella realtа sociale, indichino la gravitа del comportamento, la necessitа estrema della sorveglianza e della prudenza, la consapevolezza che sedersi su un veicolo e mettere le mani al volante и come maneggiare un’arma sofisticata e pericolosa per sй e per gli altri.

     L’aumento del minimo edittale della pena detentiva per il reato di omicidio colposo da circolazione stradale (come previsto nel DDL 1885 /  2001 presentato dall’Associazione) avrа, per i motivi suddetti, un percorso difficile; ed anche se concordo appieno sulla sua necessitа potrа essere opportuno accompagnarlo con un progetto di pene alternative, ugualmente pesanti ed esemplari, quali la revoca della patente a vita o la sospensione per periodi piщ lunghi di quelli previsti dalla legislazione attuale.

     In tema di pene alternative (che possono ritenersi soluzioni accettabili per chi ritiene sia solo dannosa la detenzione del reo) particolarmente interessante и la proposta dell’Associazione Manuela Sicurezza Stradale riportata nella relazione dell’avv. Riponti.

      Si tratta di proposta che per quanto riguarda il tema che ci occupa merita un deciso apprezzamento, anche se andrebbe chiarita e precisata in alcuni punti, quali:
     
1) la sospensione della patente programmata per i fine settimana favorendo il reo deve essere applicata solo per reato con danni minori;
      2)  il lavoro socialmente utile ex art. 224 bis deve essere applicato in aggiunta e non in sostituzione della sanzione della sospensione della patente;
     3) la graduazione delle sanzioni di cui agli articoli 224bis e 224ter va rapportata alla gravitа del danno inflitto alla persona.

     Con questi correttivi si ritiene che il progetto dell’Associazione Manuela possa ben essere inserito nel pacchetto di proposte che l’Associazione Vittime della strada potrа formulare in sede parlamentare, anche alla luce dell’attuale sistema penale vigente in Italia che non consente prescrizione di pene diverse rispetto alla detenzione o alla pena pecuniaria, rientrando ogni altra figura nelle sanzioni di tipo amministrativo o nelle misure di sicurezza.  

 

 

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