Gentile signora
Sul piano strettamente giuridico occorre distinguere due aspetti: la misura della pena applicata e l’eventuale rispetto dei diritti spettanti a Voi quali persone offese dal reato.
La pena applicata mediante patteggiamento, anche quando percepita come particolarmente lieve rispetto alla gravità dei fatti, non può essere contestata semplicemente perché ritenuta ingiusta o insufficiente, poiché la persona offesa non dispone di un potere di opposizione alla scelta del rito o alla misura della pena concordata.
Ciò non significa tuttavia che non vi siano ulteriori verifiche da svolgere.
Dal Suo racconto emerge infatti un aspetto che merita particolare attenzione: Lei riferisce che la famiglia non sarebbe stata informata della chiusura delle indagini, della richiesta di patteggiamento e della decisione adottata, nonostante nel corso delle indagini sia stato nominato un consulente tecnico di parte.
Occorre verificare se vi sia stata una mera limitazione dei poteri riconosciuti alla persona offesa nel rito del patteggiamento oppure una concreta violazione di diritti processuali derivante dall’omessa comunicazione di atti che avrebbero dovuto essere portati a Vostra conoscenza. Oppure se al vostro legale è sfuggito di informarvi.
In tutti i casi, ovviamente, la definizione del procedimento penale mediante patteggiamento non preclude in alcun modo la tutela risarcitoria dei familiari della vittima. Il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali resta pertanto pienamente esercitabile.
Questo è quanto posso dirle senza aver esaminato la sentenza di patteggiamento, eventuale richiesta di avvisi o elezione di domicilio ed atti relativi alle notifiche effettuate.
Cordiali Saluti
Avv. Giuseppe Incardona
legale della A.I.F.V.S.- sede di Palermo e Milano - Avvocato Cassazionista