Gentile papà di Alessandro,
ho letto bene il suo grido d'aiuto e penso di poterle rispondere organicamente, per evitare sovrapposizioni, con informazioni utili anche per ogni altro lettore e così:
1. Le prestazioni INAIL sono previdenziali e soggette a termini decadenziali e la richiesta va fatta entro 3 anni dall’evento. Se viene presentata la richiesta nei termini, un eventuale rigetto può essere impugnato davanti al giudice del lavoro entro 3 anni dalla comunicazione.
- Nel suo caso, sono trascorsi più di 20 anni (dal 2003) sicchè ogni azione ordinaria è certamente prescritta, salvo nuove evidenze (es. dolo, falsità documentale accertata solo di recente).
2. Denuncia per falso (art. 479 c.p. se pubblico ufficiale, art. 483 c.p. se privato)
- Se si ritiene che l’INAIL abbia falsificato atti o dolosamente motivato il diniego, occorre:
a) Verificare se sussistano nuovi elementi mai valutati prima.
b) Presentare querela per falso ideologico o materiale, ma i reati sono prescritti in 7–15 anni, quindi nel suo caso, non più perseguibili penalmente, salvo circostanze eccezionali (falso permanente, occultamento ecc.).
3. Parte civile e ruolo dell’Associazione
L’associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada può:
a) Affiancare i familiari come parte civile in un processo penale, ma solo se un procedimento penale è in corso.
b) Non può agire penalmente di propria iniziativa;
Purtroppo valutare tutte le ulteriori ipotesi per ogni variabile è davvero difficile ma allo stato l'azione sembra abbondantemente prescritta, l'associazione non puo' presentare alcuna denuncia e se non c'è un rinvio a giudizio, non puo' costituirsi parte civile per affiancare i familiari della vittima come invece comunemente facciamo nelle ipotesi ordinarie di omicidio stradale. Mi spiace veramente.
Spero comunque di averle dato, con il ns parere disinteressato, un aiuto chiarificatore.
La saluto cordialmente.
Avv. Giuseppe Incardona
legale della A.I.F.V.S.- sede di Palermo[br]Avvocato Cassazionista