Sei qui: Home » Pubblica una risposta
LogoA.png
it.png   Associazione Italiana Familiari e Vittime della STRADA A.P.S. 
Associazione di Promozione Sociale 
eu1.png mfevr.png  Aderente alla FEVR  (Federaz. Europea delle Vittime della Strada) 

Pubblica una risposta

Grazie per aver dedicato del tempo per scrivere questo messaggio.

Nota: l'indirizzo e-mail utilizzato è protetto contro lo SPAM.

Stai rispondendo a avvocatocesari chi ha scritto:
Ricordo bene il suo caso e sono lieto che il mio consiglio ha dato i suoi frutti. La prima offerta obbligatoria per legge è già  avvenuta per cui la offerta integrativa va considerata facoltativa per la impresa di assicurazioni che con prudenza e diligenza per evitare aggravio di costi evitabili con una attenta valutazione del danno non solo da perdita del congiunto ma anche biologico psichico dovrebbe di certo eseguire. La prima offerta come sempre non sarà stata nè congrua nè motivata.   Correttamente, in argomento la Suprema Corte ha precisato come “il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli art. 138 e 139 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva)”. Cassazione civile, sez. III, 18/02/2010, n. 3906 Mignacca ed altro c. Soc. Syrom 90 ed altro Giust. civ. Cass. 2010, 2, 234 . Ciò ricordato e tenuto ben presente sarebbe forse il caso che venisse avviato un colloquio consultivo personale con il liquidatore alti valori cui è assegnata la pratica per addivenire ad una possibile transazione. Avv. Gianmarco Cesari - AIFVS 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Condizioni d'uso dei tuoi dati personali.

Inviando questo modulo, accetto che le informazioni inserite verranno utilizzate solo nell'ambito di questo sito, per permettermi di essere ricontattato. Per conoscere ed esercitare i tuoi diritti, in particolare per revocare il consenso all'uso dei tuoi dati, consulta le nostre Menzioni Legali e contatta il Webmaster del sito .

Copia il codice: