Il
disegno di legge 1885-C del 30.10.2001
“Delega
al Governo per norme di giustizia in ordine ai piщ gravi reati colposi
contro la persona”.
1.
Presentazione
2.
Testo
della proposta
3. Iniziative a
sostegno della proposta
1
Presentazione
E’ opportuno, nel presentare questa proposta e per renderla
comprensibile al di lа del suo pure necessario aspetto tecnico,
un breve preambolo sui
rapporti tra prevenzione e
giustizia: considerazioni ovvie
ma spesso dimenticate.
La prevenzione
и l’attivitа utile ad evitare un evento di danno.
Per quanto
riguarda l’incidentalitа stradale la prevenzione ha aspetti
diversissimi a seconda che si guardi all’uno o all’altro dei fattori
che vi sono coinvolti, cioи
le strade, i veicoli, gli utenti.
E’ cosм
prevenzione sia costruire strade non pericolose e veicoli non troppo
veloci, sia controllare il rispetto delle norme di sicurezza,
sia imporre per legge alle compagnie assicuratrici,
come l’Associazione pure
chiede, un forte aumento del premio per chi uccide o ferisce sulla strada
– in quanto и inaccettabile che, come accade oggi, si applichi lo
stesso malus per un paraurti ammaccato o per dei ragazzi uccisi.
Giustizia,
invece, и l’attivitа che si svolge quando l’evento da prevenire si
и verificato: processi, condanne, risarcimenti.
La
giustizia interviene dunque quando la prevenzione и fallita.
La
giustizia ha due obiettivi.
1)
Il primo и ripristinare i principii della prevenzione che sono stati
violati, riaffermare cioи che l’evento di danno non doveva verificarsi.
Si
fa questo punendo i colpevoli o
meglio ancora rieducandoli.
In questo campo и prevalente
l’interesse pubblico.
2)
Il secondo obiettivo и riparare per quanto possibile il danno.
L’interesse prevalente deve essere qui quello del danneggiato.
La nostra giustizia, quella che
и scritta nelle diverse leggi e piщ ancora quella che si
amministra nei Tribunali interpretando malamente quelle leggi, non
raggiunge nessuno dei due obiettivio.
Lo Stato non ripristina i
principii della prevenzione perchй non punisce e non rieduca i
colpevoli.
Infatti e prima di tutto vanno come sempre all’aria gli stracci,
i ragazzi distrutti nelle discoteche dello sballo di Stato, sulle strade
non controllate dallo Stato, a bordo di auto che lo Stato consente vadano
al doppio della velocitа teoricamente consentita.
Se la giustizia interviene perchй la prevenzione и fallita,
dovrebbe punire prima di tutto i responsabili di questo fallimento – e
non lo fa.
Non
и un caso che la nostra Associazione abbia inviato alle Procure dei
Tribunali ove и presente denuncia contro i responsabili istituzionali
della strage, Ministri che non attuano l’educazione stradale nelle
scuole e non adeguano l’organico della Stradale, praticamente fermo agli
anni 70, dirigenti RAI che non formano nй informano
sul vero volto della strage stradale e via dicendo.
Il
secondo aspetto fortemente negativo и che le pene previste non vengono
mai applicate: chi uccide sulla strada torna a guidare dopo pochi mesi
senza avere fatto un giorno di galera nй sborsato una lira nй chiesto
alcun perdono.
La nostra richiesta di subordinare patteggiamento e giudizio
abbreviato al consenso dei familiari delle vittime и appunto un tentativo
di imporre allo Stato di portare avanti
i processi penali
affrontando la spesa di un organico della Magistratura degno di un Paese
civile.
Lo Stato non ripara il danno.
Infatti:
a)
la lentezza dei processi и tale che le sentenze, quando arrivano,
riguardano una situazione completamente diversa da quella creata
dall’incidente; una condanna o un risarcimento che giungono dopo anni o
decenni non riparano dunque
quella situazione.
b)
i risarcimenti sono diversi
da Giudice a Giudice, da un
anno all’altro, da una
carrozzella all’altra, da una bara all’altra, come se vi fosse, come
se potesse esservi differenza tra la vita e la salute di un bracciante e
quella di un laureato, di un operaio e di un finanziere.
c)
quando finalmente arriva, il risarcimento и irrisorio e specie in caso di
morte, a riprova del teorema assurdo che nel nostro ordinamento quanto piщ
grave и il danno, tanto meno viene pagato.
E’ in questa situazione e per questi motivi che nasce il disegno
di legge 1885.
Cosa chiediamo?
In
generale che tutti i reati colposi
di omicidio e lesioni vengano considerati
allo stesso modo ovunque si
verifichino, perchй l’offesa alla collettivitа и la stessa e
uguali sono il sangue e il dolore delle vittime.
Le differenze attuali, con pene maggiori (anche se, ripetiamo, mai
applicate) per i reati stradali e del lavoro, non hanno senso e vanno
cancellate.
In
particolare chiediamo che per l’omicidio e le lesioni colpose con
inabilitа totale - in considerazione della gravitа delle offese alla
salute e alla vita, gravitа sentita non solo da chi и colpito
ma da tutti i cittadini, che sono il popolo e che dovrebbero essere
lo Stato:
-
siano rese piщ pesanti e comunque effettive le pene;
-
le stesse pene siano raddoppiate in caso di prevedibilitа dell’evento;
-
sia realizzata una rapida corsia preferenziale per i processi penali e
civili;
- siano possibili patteggiamento e giudizio abbreviato solo col
consenso delle vittime o dei loro familiari.
Il disegno di legge 1885 chiede ancora che:
-
venga determinato a scala nazionale il valore del punto del danno
biologico al massimo delle tabelle attualmente applicate;
-
sia risarcito il danno biologico della vittima deceduta anche in caso di
morte immediata;
-
il danno morale da morte sia risarcito ai superstiti nel doppio del danno
biologico del 100% della vittima.
Se dunque nel nostro Paese non c’и giustizia per chi muore o
perde la salute, l’esigenza che invece questa giustizia vi sia и
fortemente sentita dai cittadini e da ciascuno non solo per sй ma per
tutti.
Qualcuno
a nome dello Stato dovrа pure muoversi a dargliela o almeno a rispondere.
Come
madri e padri, e spose e sposi, e figli, e sorelle e fratelli degli uccisi
sulla strada
siamo pronti di nuovo a fare tutta e con decisione la nostra
parte.
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2
Il testo della proposta di
legge
DELEGA AL
GOVERNO PER NORME DI GIUSTIZIA IN ORDINE AI PIU’ GRAVI REATI COLPOSI
CONTRO LA PERSONA
Art.
1 – Delega
al Governo per l’emanazione di norme integrative e correttive di quelle
relative alle ipotesi di reato, alle sanzioni per i reati, ai processi
penali e civili ed agli importi dei risarcimenti per i piщ gravi reati
colposi contro la persona.
1. Il Governo и delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della Giustizia di concerto con gli altri Ministri interessati e
nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4, uno o piщ decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei
Codici civile e penali e dei Codici di procedura civile e di procedura
penale, in conformitа ai principi ed ai criteri direttivi di cui
all’articolo 2.
2. Il Governo и altresм
delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini
e secondo le procedure di cui al comma 1 e nel rispetto di principi e dei
criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per coordinare ed
armonizzare le norme adottate
come al comma 1 con le altre norme legislative comunitarie e nazionali
comunque rilevanti in materia, cosм come, allo stesso fine, eventuali
disposizioni di carattere transitorio.
Art.
2 –
Principi e criteri direttivi.
1.
I decreti legislativi e le altre norme di cui all’articolo 1 dovranno
essere informati
all’obiettivo di sanzionare adeguatamente, secondo i termini seguenti, i
comportamenti colposi provocanti grave danno alla persona.
1a) Modifica del disposto del
primo e del secondo comma dell’art. 589 del Codice penale nel senso di
prevedere per il reato di omicidio colposo la pena unica della reclusione
da tre a nove anni nonchй, per quanto riguarda l’omicidio colposo
stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da due a sei anni.
1b) Modifica del disposto del
secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’art. 590 del Codice penale
nel senso di prevedere per il reato di lesioni personali colpose
comportanti la totale inabilitа della persona offesa la procedibilitа
d’ufficio e la pena unica della reclusione da due a sei anni, con
elevazione a otto anni del limite di
cui al quarto comma, nonchй, per quanto riguarda le lesioni stradali, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da due a sei anni.
1c) Previsione di duplicazione
delle sanzioni detentive, pecuniarie ed amministrative previste per i
reati di omicidio colposo e lesioni colpose comportanti la totale inabilitа
della persona offesa quando il responsabile risulti avere agito potendo
ritenere prevedibile l’evento.
2. I decreti legislativi e le
altre norme di cui all’art. 1 dovranno essere altresм informati
all’obiettivo di fornire, nei termini seguenti, una adeguata e rapida
riparazione del danno verificato.
2a) Modifica delle norme
procedurali penali per quanto riguarda i processi relativi ad imputazione
di omicidio colposo o lesioni personali colpose comportanti la totale
inabilitа della persona offesa nel senso che:
- la durata complessiva delle indagini preliminari non possa in
nessun caso superare i sei mesi;
- il decreto di citazione a
giudizio debba essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle
indagini preliminari;
- l’udienza di comparizione
debba essere fissata a non oltre novanta giorni dall’emissione del
decreto di citazione a giudizio;
- tra un’udienza
dibattimentale e l’altra non possano intercorrere piщ di trenta giorni;
- la
richiesta di giudizio abbreviato di cui all’art. 438 del Codice
di procedura penale e la richiesta di applicazione della pena
sull’accordo delle parti di cui all’art. 444 stesso Codice siano
procedibili soltanto in presenza del consenso delle persone offese dal
reato o delle parti civili che siano la stessa vittima se sopravvissuta e
in grado di fornirlo ed altrimenti, e nell’ordine,
tutti i parenti anche adottivi entro il primo grado, in loro
mancanza il coniuge, in sua mancanza il convivente, in mancanza tutti i parenti anche adottivi entro il secondo grado.
2b) Modifica delle norme procedurali civili per quanto riguarda i
processi direttamente relativi a richieste di risarcimento per morte o
lesioni personali comportanti la totale inabilitа della vittima
nel senso che il giudice istruttore debba fissare le udienze successive
alla prima a non oltre trenta giorni l’una dall’altra, con divieto
delle udienze di mero rinvio.
2c) Determinazione del punto
unico nazionale del danno biologico al valore piщ alto delle tabelle
applicate dai Tribunali civili dei capoluoghi di Regione alla data di
pubblicazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, con
previsione di successivo adeguamento automatico del detto valore alle
variazioni di valore della moneta, salva la possibilitа di aumento del
valore del punto cosм determinato in relazione alla gravitа dei singoli
casi.
2d) Riconoscimento
indiscriminato del diritto dei familiari superstiti, se parenti anche
adottivi entro il secondo grado o coniuge o convivente, al risarcimento
integrale del danno biologico che sarebbe spettato alla vittima deceduta.
2e) Determinazione del valore
complessivo del danno morale
da morte nel doppio della misura che sarebbe stata dovuta alla vittima ove
fosse sopravvissuta riportando danno biologico del cento per cento quando
abbiano diritto al risarcimento i parenti anche adottivi entro il secondo
grado o il coniuge o il
convivente, da soli o in concorso tra loro o con altri parenti; e nella
stessa misura del detto danno del cento per cento quando, in mancanza dei
superstiti cosм indicati, abbiano diritto al risarcimento parenti entro
il secondo grado, da soli o in concorso con altri.
Art.
3 –
Parere parlamentare
1. Entro due mesi dalla entrata
in vigore della presente legge il Governo trasmette gli schemi dei decreti
legislativi di cui all’art. 1 alla Camera dei Deputati ed al Senato
della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti.
2. Ciascuna Commissione esprime
il proprio parere entro trenta giorni dall’assegnazione, indicando
specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi
e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. Entro i successivi trenta
giorni il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi
per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere
espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.
Art.
4 – Disposizioni
finanziarie
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate anche
con riduzione delle spese per altri capitoli.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica и autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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3
Iniziative
a sostegno
del
disegno di legge C-1885 del 30.10.2001
Convegni
di studio
Il 14 dicembre 2001 и stato
organizzato dall’Associazione, nella sede parlamentare di palazzo
Valdina a Roma, il convegno “giustizia per la vita” centrato sui temi
del disegno di legge 1885.
Si и trattato di un
utilissimo incontro di approfondimento tra i
promotori del disegno e i tecnici del diritto, Giudici, Professori
universitari, avvocati e rappresentanti di associazioni di consumatori,
invitati come Relatori, al termine del quale и stata approvata per
acclamazione una mozione per la sollecita discussione della proposta di
legge.
L’Associazione ha rapidamente
pubblicato gli “atti” del convegno, interamente riportati nella
sezione “le nostre iniziative” di questo sito.
Il 18 e 19 aprile 2002 il
Centro Studi dell’Ordine Avvocati di Roma ha convocato nel palazzo di
giustizia altro affollato e
riuscitissimo convegno sul tema “il diritto alla salute e alla vita nel
sistema giustizia”, anche esso centrato sulla proposta di legge C-1885 e
sui suoi aspetti dottrinali e giurisprudenziali.
Anche questa volta il
convegno si и concluso con una mozione, peraltro molto piщ articolata,
intesa all’approvazione della nostra e di altre proposte di legge sulla
giustizia.
Nuovi incontri di
approfondimento, ma anche di impegno per la discussione del disegno 12885,
sono previsti a cura dell’Associazione nel prossimo autunno.
Delibere
comunali
Su
iniziativa del dr. Paride
Bertozzi, Difensore civico del Comune di Cesena, lodevolmente ripresa da
nostri rappresentanti dell’Emilia-Romagna, и stata avanzata a diverse
Amministrazioni comunali richiesta di
delibere di appoggio al disegno di legge 1885.
Un
Comune romagnolo и stato il primo ad aderire con la delibera che
riportiamo di seguito pressochй integralmente.
CITTA' DI SAVIGNANO
SUL RUBICONE
Provincia di Forlм - Cesena
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23/04/2002
L'anno 2002 addм ventritre Aprile alle ore 21:00 presso la
Residenza Municipale. In seguito avvisi scritti a domicilio nei
termini di legge si и convocato il Consigio Comunale in sessione
Straordinaria in prima convocazione:
Fatto l'appello nominale risultanto: PRESENTI N. 20: GRIDELLI
SERGIO, BAVAGLI GIOVANNI, DONATI GIANCARLO, CAPANNI ROBERTO, CENSI
GIULIANO, MONTEMAGGI EROS, NICOLINI ALESSANDRO, CASADEI ALBERTO,
CECCARELLI GIORGIO, ZAMAGNI ANGELA, CELLI BENEDETTA, BOLOGNESI
NATALE, BERNABINI DAVIDE, STACCHINI ETTORE, GOBBI LUCIANO, FAEDI
FRANCESCA, SCARPELLINI MATTEO, TEODORANI NAZARIO, MONTEMAGNI
KITTY, ZABBERONI SILVERIO.
Dopo aver constatAto il numero legale dei rpesenti, il Sindaco
GRIDELLI SERGIO assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ...
Il Sindaco mette ai voti la proposta l'allegato Ordine del Giorgno
che viene approvato all'unanimitа dei 20 consiglieri
presenti e votanti:
IL CONSIGLIO
COMUNALE
DELIBERA
Di approvare l'allegato
Ordine del Giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Preso atto
del terrificante tributo di sangue che quotidianamente viene
versato sulle strade del Paese a seguito dell'inarrestabile
aumento dei sinistri stradali (la rilevazione ISTAT del 2000
indica un aumento dei morti del 4,7% a base annua, mentre l'Unione
europea ci chiede di ridurli del 4% );
Accertata
la prolungata incapacitа delle
istituzioni di arrestare questo fiume di sangue, che provoca ogni
anno 9.000 morti, 20.000 disabili gravi e 300.000 feriti, cioи un
numero spaventosamente elevato di vittime della strage stradale, a
cui vanno aggiunte le decine di migliaia di loro familiari;
Tenuto
conto del fatto che questi
superstiti, ai quali и stato tolto quanto avevano di piщ caro,
vengono trattati dalla societа come dei paria, dal momento che
costituiscono dati di fatto ampiamente noti la mancanza pressochи
totale di punizione dei responsabili di omicidio colposo
(condannati normalmente a pochi mesi di reclusione, quasi sempre
sospesi per la concessione dei benefici di legge), l'intollerabile
durata dei processi penali e civili, l'inadeguatezza dei
risarcimenti offerti dalle compagnie assicuratrici che spesso
trasformano l'evento luttuoso in una mera pratica burocratica ed
utilizzano ad arte procedure giudiziarie oltremodo lente, superate
e farraginose.
Rilevato
che и tuttora in atto una
iniziativa di altissimo valore sociale promossa dalla "
Associazione Italiana Familiari e vittime della strada" , la
quale ha predisposto un disegno di legge delega sui piщ gravi
reati colposi contro la persona, presentato alla Camera dei
deputati il 30 ottobre 2001 col numero 1885 dall' on. Filippo
Misuraca, seguito da altri firmatari, e che и ora in attesa di
assegnazione alla Commissione giustizia.
Rilevato
altresм che si tratta di un
progetto di legge che pretende di individuare i punti nodali della
problematica del dopo - incidente in un'ottica di chiaro favore
per le vittime della strada e i loro familiari.
Considerato
che, in relazione a questo
specifico fine, la suddetta iniziativa legislativa introduce
innovazioni di grande spessore, tra le quali assumono preminente
rilievo le seguenti: sanzioni effettive per chi sulla strada
uccide o ferisce gravemente, raddoppiate in ipotesi di
prevedibilitа dell'evento; termini stretti per la celebrazione
dei processi; obbligo del consenso delle vittime per il
patteggiamento e il giudizio abbreviato; determinazione del punto
unico nazionale del danno biologico sui valori piщ alti delle
tabelle oggi in uso; diritto al risarcimento integrale del danno
biologico anche in caso di morte immediata; liquidazione equa e
certa del danno morale dei familiari superstiti.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
-
Aderisce all'iniziativa
promossa dall' "Associazione Familiari e Vittime della
Strada" , che si prefigge l'obiettivo di fermare la strage
stradale e dare giustizia ai superstiti;
-
Impegna la Giunta comunale a
sensibilizzare la popolazione residente nell'intero territorio
comunale sull'esistenza della allegata proposta di legge n. 1885,
nonchи a predisporre gli opportuni interventi per sostenerla;
-
Chiede che vengano sollecitate
l'assegnazione alla Commissione Giustizia della Camera e la
discussione in essa della proposta di legge medesima, intesa a
ricollegare la realtа del Paese a quella del sistema giustizia, a
rivalutare la posizione delle parti offese, a garantire ad esse
processi rapidi e risarcimenti equi.
................. "
|
Identiche o analoghe delibere
di condivisione e di appoggio al disegno di legge 1885 sono state adottate
quasi sempre all'unanimitа dai Consigli dei seguenti altri Comuni (l'elenco
riporta per completezza anche le delibere inserite integralmente in
questo spazio):
Comune di Savignano sul Rubicone (RM), delibera n. 20 del 30.4.2002.
Comune di Montefiorino (MO), delibera n. 27 del 25.5.2002
Comune di Pavullo nel Frignano (MO), delibera n. 69 del 28.5.2002
Comune di Cavezzo (MO) - delibera n. 58 del 21.6.2002
Comune
di Nonantola (MO) - delibera n. 78 del 25.7.2002 (il
Sindaco di Nonantola ha rimesso copia della delibera anche al Presidente
della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, al Presidente della
Provincia, al Prefetto ed al Presidente del Tribunale di Modena).
Comune di
Terranuova Bracciolini (AR) - delibera n. 77 del 18.9.2002
Comune di Concezio (BS) - delibera n. 74 del 18.9.2002
Comune di Sestino (AR) - delibera n. 44 del 19.9.2002
Comune
di Villafranca Tirrena (ME)
Comune di Sarezzo (BS) - delibera n. 42 del 24.9.2002
Comune
di Ortignano Raggiolo (AR) - delibera n. 28 del 24.9.2002
Comune di Vignola (MO) delibera
n. 56 del 26.9.2002
Comune di Ospitaletto (BS) - delibera n. 43 del 26.9.2002
Comune di Mussomeli (CL) delibera n.47 del 27.9.02.
Comune di Melendugno
(LE) - delibera n. 47 del 30.9.2002
Comune di Palagano (MO) delibera n. 37 del 30.9.2002
Comune di Latina
- delibera
n. 123 del 30.9.2002
Comune di
Montevecchia (LC) - delibera n. 21 del 30.9.2002
Comune di
CESENA - delibera n. 213 del 7.10.2002
Comune di
GENOVA - delibera del 8.10.2002
Comune di San Felice sul Panaro (MO) - delibera n. 54 del 25.10.2002 (il
Consiglio comunale ha fatto sua all'unanimitа la parte deliberativa
dell'ordine del giorno ritenendo peraltro doversi rimettere al
legislatore le opportune scelte di merito)
Comune di Marano sul Panaro (MO) - delibera n. 52 del
30.10.2002
Comune di Mirandola (MO) -
delibera n.180 del 4.11.2002 (la delibera non ripete
integralmente ma segue sostanzialmente il contenuto e le conclusioni
della mozione proposta dall'Associazione, chiedendo non solo la
discussione del disegno di legge ma "che i Parlamentari si
impegnino per una rapida approvazione del medesimo).
Comune
di Formigine (MO) - delibera n. 82 del 18.11.2002
(il Sindaco ha rimesso copia della delibera di unanime sostegno alla
Commissione giustizia della Camera dei Deputati)
Comune di Ascoli
Piceno - delibera n. 73 del 18.11.2002 (sostanzialmente sulla
base delle stesse valutazioni sopra riportate e con voto unanime il
Consiglio, come diversi altri tra quelli in questo elenco, "apprezza
il valore sociale ed umano dell'iniziativa legislativa promossa
dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus con il
disegno di legge C - 1885 del 30.10.2001 dell'on. Misuraca; chiede
che la Commissione giustizia della Camera discuta con
sollecitudine e approfonditamente il detto disegno inteso a ricollegare la
realtа del Paese col sistema giustizia, a rivaltuare la posizione
processuale delle parti offese, a garantire ad esse processi rapidi e
certezza nei risarcimenti").
Comune di Spilamberto (MO) - delibera n. 64 del 20.11.2002
Comune di Moretta (CN) -
delibera n.45 del 20.11.2002
Comune di Villa Carcina (BS) - delibera n. 56 del 27.11.2002
Comune di Chiari (BS) - delibera n.77 del 29.11.02
Comune di Gardone Val Trompia (BS) - delibera n.64 del 6.12.02
Comune di Scandicci (FI) - delibera n.226 del 10.12.02
Comune di Vigevano (PV) - delibera n. 103 del 16.12.02 (la
mozione, proposta da tutti i capi gruppo e approvata all'unanimitа, и
stata marginalmente modificata ma salvando integralmente la condivisione
di fondo ed il sollecito al Parlamento per la discussione del ddl 1885).
Comune di Signa
(FI) - delibera n. 94 del 19.12.2002
Comune di BIELLA - delibera n. 186 del 19.12.2002
Comune di Incisa in Val
d'Arno (FI) - delibera n. 105 del 23.12.2002 (viene
decisa anche la trasmissione della mozione al Presidente ed alla
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati)
Comune di
Calenzano (FI) - delibera del 30.12.2002
Comune di Campi
Bisenzio (FI) - delibera n. 4 del 9.1.2003
Comune di Mulazzo
(MS) - delibera n. 4 del 19.1.2003
Comune
di Pontremoli (MS) - delibera n. 5 del 20.1.2003
Comune
di Montalto nelle Marche (AP) - delibera n. 6 del 25.1.2003
Comune
di Bovezzo (BS) - delibera n. 8 del 28.1.2003 (il Comune ha direttamente
inviato la delibera alla Commissione giustizia della Camera)
Comune
di Afragola (NA) - delibera n. 2 del 4.2.2003
Comune di PISA -
delibera n. 48 del 7.2.2003
Comune di Collebeato (BS) - delibera n. 10 del 10.2.2003
Comune di Aprilia (LT) - delibera n. 7 dell'11.2.2003
Comune di Meldola (FC) - delilbera
n. 11 del 13.2.2003
(il Comune ha
direttamente inviato la delibera alla Commissione giustizia della Camera)
Comune di Nogara (VR) -
delibera n. 15 del 13.2.2003
Comune di Sarsina (FC) - delibera n. 14 del 18.2.2003
Comune
di Chivasso (TO) - delibera n. 15 del 19.2.2003
Comune di Offida
(AP) - delibera n. 17 del 25.2.2003
Comune di Nave
(BS) - delibera n. 16 del 25.2.2003
Comune di Castenedolo (BS) - deliebra n. 15 del 27.2.2003
Comune di
Castelgomberto (VI) - delibera n. 20 del 27.2.2003
Comune di MESSINA - delibera del 3.3.2003
Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - delibera n. 23 del
10.3.2003
Comune di
FORLI' - delibera n. 29 del 10.3.2003
Comune di
Desenzano del Garda (BS) - delibera n. 23 del 14.3.2003
Comune di Imola (BO) - delibera n.76 del 17.03.2003
Comune
di FIRENZE - delibera n. 22 del 17.3.2003
Comune
di Lumezzane (BS) - delibera n. 5 del 18.3.2003
Comune
di San Bonifacio (VR) - delibera n. 27 del 19.3.2003
Comune
di Asiago (VI) - delibera n. 9 del 21.3.03 (la delibera и
stata direttamente rimessa anche alla
Commissione Giustizia della Camera)
Comune
di Orzinuovi (BS) - delibera n. 5 del 27.3.2003 (il
Comune ha direttamente inviato la delibera alla Commissione giustizia della Camera)
Comune di Savigno (BO) - delibera n.34 del 27.03.2003
Comune di Camerino (MC) - delibera del 31.3.2003
Comune di
Monterenzio (BO) - delibera n. 17 del 1° aprile 2003
Comune di
Casalecchio di Reno (BO) - delibera del 3.04.2003
Comune
di Salт (BS) - delibera n. 14 del 7.4.2003
Comune
di Gallio (VC) - delibera n. 26 del 14.4.2003
Comune
di Cascina (FI) - delibera n.29 del 15.4.2003
Comune
di Foligno (PG) - delibera n. 78 del 17.4.2003
Comune
di Volterra (PI) - delibera n. 12 del 30.4.2003
Comune
di Gavardo (BS) - delibera n. 24 del 21.5.2003
Comune
di Montecchio Maggiore (VI) - delibera n. 53 del 29.5.2003
Comune
di VITERBO - delibera n. 78 del 27 maggio 2003
Comune
di Calcinato (BS) - delibera n. 48 del 9.6.2003
Comune
di Saluzzo (CN) - delibera n. 60 del 12.6.2003
Comune
di Molvena (VI) - delibera n. 27 del 23.6.2003
Comune di Pontedera (PI) - delibera n. 65 del 26.6.2003
Comune di Venticano (AV) - delibera n. 31 del 26.6.2003
Comune di Montegiorgio
(AP) - delibera n. 36 del 30.6.2003
Comune di VENEZIA - delibera
del 14.7.2003 (il
Consiglio ha marginalmente modificato la mozione, mantenendo
la richiesta di discussione parlamentare del disegno di legge sulla
giustizia, con l'impegnare l'Amministrazione comunale "ad
accentuare le azioni per il miglioramento della sicurezza stradale dei
cittadini veneziani")
Comune di Spoleto (PG) - delibera
n. 123 del 16.7.2003
Comune di TERAMO -delibera n.
62 del 22.7.2003
Comune di Policoro (MT) -
delibera n. 32 del 24.7.2003
Comune di Cittadella (PD)
- delibera n. 65 del 24.7.2003
Comune
di LECCE - delibera n.115 del 28.7.2003
Comune di San Severo (FG)
- delibera n. 52 del 29.7.2003
Comune di Monticelli
Brusati (BS) - delibera n. 33 del 30.7.2003
Comune
di Candelo (BI) - delibera n. 23 del 30.7.2003
Comune
di Ostuni (BR) - delibera n. 33 del 30.7.2003
Comune
di Locri (RC) - delibera n. 34 del 31.7.2003
Comune
di Iesolo (VE) - delibera n. 94 del 1.8.2003
Comune
di Sannicola (LE) - delibera n. 23 del 7.8.2003
Comune
di Sandrigo (VI) - delibera n. 53 del 2.9.2003
Comune
di Rutigliano (BA) - delibera n. 65 del 4.9.03
Comune
di Airola (BN) - delibera n. 28 del 17.9.2003
Comune
di Fano (PS) - delibera del 18.9.2003
Comune
di Cecina (LI) - delibera del 18.9.2003
Comune
di Pomezia (RM) - delibera n. 113 del 18.9.2003
Comune
di Lanciano (CH) - delibera n. 43 del 19.9.2003
Comune
di Scapoli (IS) - delibera n. 33 del 23.9.2003
Comune
di Gussago (BS) - delibera n. 75 del 25.9.2003
Comune
di Orvieto (TR) - delibera n. 120 del 26.9.2003
Comune
di Cogollo del Cengio (VI) - delibera n. 34 del 29.9.2003
Comune
di Fossano (CN) - delibera n. 26 del 29.9.2003
Comune
di Penne (PE) - delibera n. 78 del 29.9.2003
Comune
di AREZZO - delibera n. 287 del 3.9.2003
Comune
di Montevecchia (LC) - delibera n. 21 del 30.9.2003
Comune
di Termini Imerese (PA) - delibera n. 141 del 7.10.2003
Comune di Sternatia (LE) - delibera n. 29 del 9.10.2003
Comune
di Torre Del Greco (NA) - delibera n. 174 del 9.10.2003
Comune di Bassano del Grappa
(VI) - delibera n. 96 del 14.10.2003
Comune di Cles (TN) - delibera
n. 53 del 23.10.2003 (il Comune di Cles ha
inviato la delibera anche a tutti i Parlamentari del Trentino)
Comune di PESCARA
- delibera n. 220 del 27.10.2003
Alla richiesta di discussione
parlamentare del disegno di legge C-1885 sulla giustizia ha aderito anche
il
Consiglio
provinciale di BRESCIA - delibera del 26.9.2003
Comune
di Savigliano (CN) - delibera n. 54 del 30.10.2003
Comune di Paternт (CT) - delibera n.
124 del 7.11.2003
Comune di Montefiascone (VT)
- delibera n. 68 del 28.11.2003
Comune
di Paola (CS) - delibera n. 54 del 18.12.2003
Comune
di Avola (SR) - delibera n. 6 del 15.1.2004
Comune
di Partanna (TP) - delibera n. 8 del 16.1.2004
Comune
di Sarzana (SP) - delibera n. 9 del 20.1.2004
Comune
di Castelvetrano (TP) - delibera n, 8 del 21.1.2004
Comune
di Melfi (PZ) - delibera n. 2 del 30.1.2004
Comune
di Chiavari (GE) - delibera n. 4 del 3.2.2004
Comune
di RAVENNA - delibera del 3.2.2004
Comune
di Atessa (CH) - delibera n. 11 del 6.2.2004
Comune
di Casale Monferrato (AL) - delibera n. 3 dell'11.2.2004
Comune
di Novi Ligure (AL) - delibera del 17.2.2004
Comune
di Frascati (RM) - delibera n. 7 del 17.2.2004
Comune di PADOVA -
delibera n. 28 del 24.2.2004
Comune di Voghera (PV) -
delibera n. 16 del 26.2.2004
Comune
di Atri (TE) - delibera n. 3 del 27.2.2004
Comune di Ghedi (BS) - delibera n. 2 del 2.3.2004
Comune di Zimella (VR) -
delibera n. 18 del 12.3.2004
Comune di Gambellara (VC)
- delibera n. 3 del 19.3.2004
Comune di Bra (CN) -
delibera del 22.3.2004
Comune di Castelfranco Veneto (TV) - delibera del 22.3.2004
Comune di Tempio Pausania (SS) - delibera n. 10 del 23.3.2004
Comune di Grottaglie (TA) - delibera n. 18 del 26.3.2004
Comune di Campodoro (PD) - delibera
n. 13 del 1.4.2004
Comune di Marsala (TP) - delibera n. 53 del 7.4.2004
Comune di Limena (PD) - delibera n. 15
dell'8.4.2004
Comune di BRESCIA - delibera del
26.4.2004
Comune di Polverara (PD) - delibera
n. 20 del 26.4.2004
Comune di Borgoricco (PD) -
delibera n. 26 del 27.4.2004
Comune di Trebaseleghe (PD) -
delibera n. 28 del 27.4.2004
Comune di Teolo (PD) - delibera n.
16 del 30.4.2004
Comune di Montegrotto Terme (PD) -
delibera n. 19 del 6.5.2004
Comune di Zagarolo (RM) - delibera
n. 11 del 27.5.2004
Hanno deliberato per la discussione
del ddl 1885 anche i Consigli Provinciali di Brescia e di Padova.
L'Associazione dа atto a queste Amministrazioni della particolare
sensibilitа cosм dimostrata verso un problema - quello della
giustizia per i colpiti - tanto grave quanto trascurato, e chiede
a tutti i Comuni di Italia di pronunciarsi allo stesso modo.
Un’adesione
di particolare importanza all’appello
dell’Associazione giunge da Genova, importante sia perchй
si tratta del primo
capoluogo di Provincia e di Regione sia perchй la delibera
reca la firma di tutte le
forze politiche presenti in quel Consiglio.
Nel riportare interamente il testo della
delibera ci auguriamo che provvedano allo stesso modo e con la
stessa
necessaria
urgenza tutti i Comuni
piccoli e grandi interessati sin qui.
COMUNE
DI GENOVA
ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DELL’ 8 OTTOBRE 2002
Il
Consiglio Comunale,
preso atto del terrificante tributo di salute e di vita
pagato quotidianamente in Italia per il costante ripetersi dei
sinistri stradali che comportano, ogni anno, oltre 60.000 miliardi
di spesa delle vecchie lire (dati CNEL), almeno 8.000 morti,
20.000 disabili gravi e 300.000 feriti (dati aggiornati Istituto
Superiore di Sanitа), cui vanno aggiunte le decine di migliaia di
loro familiri;
rilevato che non solo non и garantita un’efficace
prevenzione ma non sono in nessun modo ovviate, neppure nei
ridotti termini in cui ciт sarebbe possibile, le drammatiche
conseguenze della strage stradale;
accertato che и in atto una iniziativa di altissimo valore
sociale promossa dall’Associazione italiana familiari e vittime
della strada la quale ha predisposto un disegno di legge delega
sui piщ gravi reati colposi contro la persona;
rilevato altresм che tale disegno di legge individua i
punti nodali della problematica del dopo-incidente ed introduce
innovazioni di grande spessore quali sanzioni effettive per chi
sulla strada uccide o ferisce gravemente, termini stretti per la
celebrazione dei processi penali e civili in ordine agli stessi
fatti – determinazione del punto unico nazionale del danno
biologico ai valori piщ alti delle tabelle oggi in uso –
diritto al risarcimento integrale del danno biologico in caso di
morte immediata – liquidazione equa e certa del danno morale dei
familiari superstiti;
ritenuto ancora che questi problemi devono essere
affrontati con urgenza anche perchй afferiscono a questioni di
grande rilievo etico e sociale;
IMPEGNA
IL SINDACO E LA GIUNTA
1) a sollecitare il Parlamento affinchй prenda atto di
tali problemi e assuma le opportune iniziative legislative;
2) a richiedere
che le Commissioni Parlamentari discutano approfonditamente
il disegno di legge predisposto dall’Associazione italiana
familiari e vittime della strada.
Proponenti: Morelli (Verdi); Delogu (PRC); Bianchi
(P.d.C.I.); Maggi (DS); Gustavino (Margherita); Repetto (U.D.C.);
Franco (Liguria Nuova); Costa (F.I.); Rixi (L.N.L.P.); Bernabт
Brea (A.N.). |
Una
nuova importante adesione all’appello
dell’Associazione viene dal Consiglio Comunale
di Cesena, che pur non citando espressamente il nostro
testo, ha approvato all'unanimitа la delibera che di
seguito riportiamo, con la quale impegna l'Amministrazione
comunale ad intensificare interventi in favore della sicurezza
stradale.



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