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Statuto Associazione

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Statuto AIFVS
Aggiornato al 18/05/2014
Indice: Art .1 (Costituzione) Art .2 (Sede e simbolo) Art. 3 (Durata) Art. 4 (Oggetto e scopo) Art. 5 (Soci fondatori) Art. 6 (Tipologia di Soci) Art. 7 (Adesione e doveri dei soci) Art. 8 (Organi dell’Associazione) Art. 9 (Assemblea dei soci) Art. 10 (convocazione dell’Assemblea dei soci) Art. 11 (costituzione, deliberazioni, e compiti dell’Assemblea) Art. 12 (Il Consiglio Direttivo) Art. 13 (compiti del Consiglio Direttivo) Art. 14 (Riunioni del Consiglio Direttivo) Art. 15 (Il Presidente) Art. 16 (Il Vice Presidente) Art. 17 (Il Segretario) Art. 18 (Tesoriere) Art. 19 (Il Collegio dei Revisori dei Conti) Art. 20 (Il Collegio dei Probiviri) Art. 21 (Comitati scientifici, consulenti, gruppi di lavoro) Art. 22 (sedi locali) Art. 23 (Bilanci) Art. 24 (Avanzi di gestione) Art. 25 (Patrimonio ed entrate) Art. 26 (Scioglimento) Art. 27 (Clausola compromissoria) Art. 28 (Autorità vigilante) Art. 29 (Legge applicabile) Art. 30 (Rinvio) | |||
ARTICOLO 1 (Costituzione) | |||
1. Sulla base della esperienza e per continuare l’azione del Comitato italiano familiari vittime della strada, sorto il 23 maggio 1998 con regolamento depositato presso il notaio Luciano Amadio di Ascoli Piceno il 2 dicembre 1998 al Rep. 126427/22339, è costituita la “Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)” già così denominata come da atto 8.4.2000 notaio Alessandro Marini di Roma Rep. 103648, denominata poi “Associazione vittime della strada organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)” come da atto 25.5.2001 notaio Paolo Giunchi di Cesena Rep. 127524, e infine di nuovo denominata “Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - onlus” come da atto 19/04/2002 del notaio Roberto Armati di Roma Rep. 6827, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. Il nome dell’Associazione può essere indicato anche con l’acronimo AIFVS. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare. 2. l’associazione è laica e indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria. | |||
1. L’associazione ha sede legale in 00144 Roma, viale Africa 112, presso lo studio del dott. Stefano Brunati. 2. L’associazione è rappresentata graficamente dal simbolo 3. L’uso del suddetto simbolo è disciplinato e/o autorizzato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. | |||
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati (art.11 comma 6). | |||
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
• promuovere iniziative formative rivolte agli associati e a terzi; 3. l’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili ed immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere; 4. l’Associazione può, nel rispetto e per l’attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, nominare un difensore quale persona offesa ex art. 101 c.p.p. e partecipare in qualità di persona offesa nei procedimenti penali anche a carico di minorenni e costituirsi parte civile nei processi penali a carico di imputati, per tutti i tipi di reati che violano lo scopo perseguito dall’Associazione e, in particolar modo, per l’omicidio doloso e colposo e per tutti i tipi di lesione ( lieve, grave e gravissima) nonché per i reati di truffa in danno delle assicurazioni e relativi alla amministrazione delle Imprese di Assicurazioni. L’Associazione può altresì agire ed intervenire nei processi civili per la tutela risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali propria, degli aderenti e dei terzi relativamente a fatti illeciti colposi o dolosi causati per violazione delle norme sulla sicurezza e sulla circolazione stradale; 5. l’Associazione può emettere “titoli di solidarietà”; 6. l’Associazione persegue esclusivamente le finalità e le attività sopra indicate o quelle ad esse direttamente connesse, funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, nei limiti consentiti dal D.LGS. 4/12/1997 n.460 e successive modificazioni e integrazioni. | |||
1. Sono soci fondatori gli aderenti a qualsiasi titolo al “Comitato italiano familiari vittime della strada” trasformatosi in seguito in “Associazione italiana familiari e vittime della strada” i quali secondo le risultanze dei rispettivi atti costitutivi hanno partecipato alla formazione dell’una o dell’altra struttura; 2. la qualità di fondatore non attribuisce diritti e doveri diversi da quelli di ogni altro socio. | |||
1. Gli aderenti all’ Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci, soci familiari o vittime in proprio. I soci, e soci familiari vittime della strada possono essere ordinari, sostenitori e benemeriti. Le tipologie di soci sono riconducibili all’entità di sostegno all’Associazione e le rispettive quote minime per ciascuna tipologia sono decise dal Consiglio Direttivo; 2. e’ istituito un albo dei benemeriti dell’Associazione nel quale possono essere iscritte, su decisione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche e le altre strutture che alla stessa Associazione abbiano dato contributi di particolare importanza; 4. i soci hanno diritto ad essere informati anche tramite e-mail e/o il sito, delle iniziative dell’Associazione. | |||
1. Possono aderire all’Associazione persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età, nonché persone giuridiche o enti; 2. l’adesione all’Associazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo, è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione e si perfeziona con il versamento della quota associativa; 4. ogni socio è tenuto al versamento di una quota annua da versare entro il 31 marzo. Il mancato versamento entro tale data impedisce la partecipazione all’Assemblea ordinaria e/o straordinaria nonché l’esercizio del diritto di voto; 5. sono soci familiari i parenti anche adottivi entro il terzo grado nonché il coniuge o convivente di persone decedute o totalmente inabili a seguito di sinistri stradali; sono soci vittime in proprio le persone che a seguito di sinistri stradali hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 33%; 7. il Consiglio Direttivo deve provvedere all’esame delle domande di adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di pronuncia nel termine predetto la domanda si intende accolta; 8. in caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo; 10. chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio 11. l’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o del regolamento, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione. Nello stesso termine l’escluso può adire il collegio arbitrale dei probiviri e in tal caso l’efficacia dell’esclusione è sospesa fino alla pronuncia; 12. la perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. | |||
1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria); il Consiglio Direttivo; Il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri; 2. tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione; 4. i membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto. | |||
1. L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali; 2. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo (art.7 comma 7); 4. l’Assemblea si riunisce annualmente per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e preventivo relativo all’anno successivo nonché, in via straordinaria, per deliberare quanto indicato all’art.11 comma 6; 5. salvo contraria disposizione del presente Statuto, l’Assemblea decide sempre con voto palese e con le maggioranze previste ai sensi del successivo articolo 11. | |||
1. La convocazione dell’Assemblea dei soci sia in sede ordinaria che straordinarie sarà comunicata per lettera semplice o tramite posta elettronica nonché per affissione nella Sede Sociale, o pubblicata sul sito dell’Associazione stessa. Lavviso di convocazione dovrà essere inviato, affisso e/o pubblicato sul sito, almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare: la data, l’ora, il luogo dove si terrà l’Assemblea e gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché le modalità di voto per delega; 2. l’assemblea ordinaria è normalmente convocata dal Presidente dell’Associazione su propria iniziativa ovvero su mandato del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo o della maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci previa richiesta raccomandata al Presidente che comunica la convocazione entro dieci giorni dal ricevimento; nell’inerzia del Presidente gli stessi componenti o soci possono convocarla direttamente; 3. è ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. 4. l’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea; 6. in caso di dimissioni di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni dal Consiglio. | |||
1. L’Assemblea ordinaria si considera costituita in prima convocazione, come meglio specificato al comma 5, con l’intervento del 50% più uno dei soci; in sede di seconda convocazione l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti, purché non inferiore a trenta e a condizione dell’avvenuta verifica dei presenti e delle deleghe ai sensi e nei modi previsti dal successivo comma 4; 2. il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario; 4. le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto; 5. L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed il cui verbale viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persone scelte dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti purchè non inferiore a 30. 6. L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
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1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea ordinaria e formato, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, tutti eletti tra i soci; 3. dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso; 4. il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili senza limitazioni; 6. il Presidente e il Vice Presidente devono essere soci familiari o vittime in proprio; 7. Se vengono a mancare per qualsiasi causa: 8. il Consiglio Direttivo si riunisce a norma almeno una volta a bimestre, fisicamente o in video/call conference ed in via straordinaria ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente, o previa richiesta allo stesso da parte del Vice Presidente o di almeno la metà dei consiglieri. Il Presidente invia la convocazione entro dieci giorni dalla richiesta nelle forme e nei modi specificati nel successivo art. 14 del presente statuto; 9. il Consiglio è validamente convocato se vi prendono parte, almeno la metà dei consiglieri; 11. il Segretario redige verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, firmandolo insieme col 13. il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto; 14. i membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni con diversa finalità. | |||
1. stabilisce l’ammontare della quota d’adesione per i soci nonché i contributi associativi a seconda della tipologia di socio; 3. convoca l’Assemblea ai sensi dell’Art.10 comma1; 5. dispone gli atti da sottoporre all’Assemblea; 6. da’ esecuzione alle delibere assembleari; 8. predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; 9. ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 11. approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea; 13. da’ parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; 14. procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, per tipologia, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; 15. delibera l’accettazione o rigetto delle domande di ammissione di nuovi soci; 17. redige il regolamento interno; 19. forma appositi comitati scientifici, consulenti o gruppi di lavoro come indicato all’art.21; 21. delibera all’espulsione di soci ai sensi del comma 11 dell’art. 7. Nel caso in cui il socio espulso fosse componente di un organo dell’Associazione decade automaticamente anche dalla carica; 22. delibera la revoca da responsabile di una sede per gravi motivi lesivi alla organizzazione ed integrità dell’Associazione, o contrari alle norme sancite dallo Statuto e dal Regolamento; 23. dispone il commissariamento di una sede locale e del rispettivo responsabile, quando ricorrono i presupposti di riorganizzazione della struttura periferica mediante il superamento delle difficoltà contingenti. Tale facoltà deve essere intesa come un provvedimento eccezionale e transitorio. Con il superamento del Commissario, viene nominato un nuovo responsabile della sede locale. 24. sfiducia a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, sino alla convocazione dell’Assemblea ordinaria; 25. autorizza iniziative nazionali e locali, quest’ultime anche su richiesta dei responsabili locali; 27. delibera alla scadenza delle cariche sociali, termini e modalità delle candidature da parte dei soci agli organi associativi da inviare alla Segreteria almeno 15 gg prima della data stabilita per l’Assemblea; | |||
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta ogni bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta del Vice Presidente o almeno la metà dei Consiglieri; 2. le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica anche senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste; 3. le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in caso di assenza anche del Vice presidente da un Consigliere designato dai presenti. 4. il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; 5. i Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno; 7. il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. | |||
1. Il Presidente, è eletto dall’Assemblea. Rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed agli associati, in giudizio ed in tutte le sedi; 2. il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali deliberati dal Consiglio; 3. al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; 5. il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente; 6. in caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può autorizzare autonomamente spese sino ad euro 1.000 (mille euro). Tali spese in ogni caso saranno portate all’attenzione del primo Consiglio Direttivo utile; 7. sorveglia il buon andamento dell’Associazione; 8. verifica l’osservanza dello statuto e del regolamento e ne promuove la modifica ove se ne presenti l’eventualità; 9. convoca e presiede il Consiglio Direttivo; | |||
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impedito o fornisca espressa delega. In caso di assenza giustificata o impedimento anche del Vice Presidente, sostituisce il Presidente il Consigliere designato dai componenti a maggioranza del Consiglio Direttivo. | |||
1. Il Segretario coadiuva il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; 3. mantiene la tenuta e l’aggiornamento del libro dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e dei soci, quest’ultimi suddivisi per tipologia e per sede. Annualmente entro il 31 marzo provvederà all’invio dell’elenco dei soci suddivisi per tipologia di competenza di ciascuna sede locale, la quale dovrà restituire l’elenco aggiornato entro il 10 aprile dello stesso anno; 4. cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve disposizioni per lo svolgimento dei suoi compiti; 6. provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere nel rispetto delle norme sulla privacy. | |||
1. Il Tesoriere mantiene e gestisce la contabilità e la cassa dell’Associazione rispondendone nei confronti del Consiglio Direttivo e riferendone lo stato ad ogni sua riunione; 2. cura la tenuta dei libri contabili provvedendo a redigere trimestralmente il conto dei proventi ed oneri confrontandolo con il bilancio preventivo dell’anno in corso approvato dall’Assemblea; | |||
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, questi ultimi subentrano in caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo, tutti eletti tra i soci; 2. almeno i due terzi dei componenti effettivi devono essere soci familiari o vittime in proprio; 4. per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme espresse all’art. 8 comma 2; 5. cura la tenuta del libro delle proprie adunanze; 7. verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; 8. verifica il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 9. esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell’Associazione e sugli altri rendimenti contabili, 11. convoca l’Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo o in caso di dimissioni del suo Presidente e comunque nei casi e secondo le modalità previste dallo Statuto; 12. verifica e controlla la legittimità dell’operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri; 14. verifica la corretta gestione dell’Associazione sul piano economico - finanziario; 15. verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redige i relativi verbali; 16. indirizza al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale. | |||
1. il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, questi ultimi subentrano in caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo, tutti eletti tra i soci; 2. almeno i due terzi dei componenti effettivi devono essere soci familiari o vittime in proprio; 3. per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme espresse all’art. 8 comma 2; 5. esamina e decide eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo; 6. in caso di espulsione di uno o più soci deciso dal Consiglio Direttivo (art.13 comma 21), il Collegio esamina i ricorsi eventualmente proposti dal socio espulso (art.7 comma11), anche previa audizione in contraddittorio dell’interessato e – ove ritenuto opportuno ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio – degli organi associativi, decidendo in merito entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso del socio, con comunicazione al Consiglio Direttivo ed al socio. decide sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell’Associazione; 7. giudica secondo equità senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine previsto dallo statuto per le controversie inerenti l’Associazione, come specificate ai precedenti commi del presente articolo . Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili. | |||
1. il Consiglio Direttivo dell’Associazione, nell’ambito delle sue prerogative, può dar vita a commissioni o comitati scientifici a fini di ricerca, consulenza, nei campi e per gli aspetti di cui all’art. 4 del presente statuto. | |||
1. L’Associazione può istituire sedi periferiche su tutto il territorio nazionale a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, nelle città superiori a 300.000 mila abitanti; 4. nessuno dei soci può autonomamente impegnarsi per conto della sede locale se non espressamente autorizzato dal responsabile locale; 6. le iniziative locali non possono essere in contrasto con il presente statuto, con il regolamento dell’Associazione e con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e dovranno preventivamente essere approvate dallo stesso Consiglio Direttivo (art. 13 comma 24); 7. il sostentamento delle sedi locali si concretizza secondo quanto disposto dal comma 8 dell’ art. 25. | |||
1. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. 2. per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. 3. prima dei quindici giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per deliberare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea. | |||
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. | |||
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche, nonché dagli avanzi di gestione; 2. per l’adempimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate: d) elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche. 3. tutte le entrate di qualsiasi genere devono confluire nella cassa nazionale dell’Associazione; 5. e’ in facoltà dei soci l’effettuazione di ulteriori versamenti alla cassa dell’Associazione a titolo di contributo all’attività generale o a sue iniziative particolari detraibili fiscalmente in ossequio alla normativa di legge vigente; 7. il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. 8. le quote associative ed i versamenti raccolti dalle sedi locali per attività o iniziative dell’Associazione a livello nazionale vengono utilizzati per il loro 25% (venticinque per cento) in favore delle attività ed iniziative della sede locale che li ha raccolti. Il 25% delle donazioni o i contributi genericamente destinati alle sedi locali è di pertinenza della sede nazionale; | |||
In caso di suo scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre | |||
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, nonché tra gli organi associativi e/o tra gli stessi organi ed i soci, in relazione al rapporto associativo e/o all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente statuto e/o sulle deliberazioni legalmente adottate dagli organo associativi, ove compromissibili, verranno deferite ad un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; 2. l’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo. In mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma. 3. Con decisione del Presidente dell’Associazione e/o del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza assoluta dei componenti, può essere autorizzata la deroga alla suddetta giurisdizione arbitrale, in favore della giurisdizione ordinaria. | |||
L’Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno. | |||
Per la disciplina di quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. | |||
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. |
Ultima modifica : 22/05/2014 * 09:15
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