QUARTA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IL CASO PELLEGRINI |
AGI:
ASSOCIAZIONE VITTIME STRADA AMMESSA A PROCESSO PER MORTE
PEDONE (AGI) - Lanciano (Chieti), 3 lug. - «И una decisione storica, destinata a fare giurisprudenza». Con queste parole l'avvocato Gianmarco Cesari, legale dell’Associazione Nazionale Vittime della Strada, commenta la scelta del gip del tribunale di Lanciano Ciro Riviezzo e del pm Mirvana Di Serio, che hanno modificato il capo d’imputazione per D.P., 35 anni di Atessa (Chieti), l’imprenditore che avrebbe causato il grave incidente stradale in cui il 30 settembre dello scorso anno perse la vita Gianni Pellegrini, un barista 40enne di Montemarcone (Chieti). Il magistrato ha contestato all’imprenditore l’aggravante della colpa cosciente, poichй avrebbe eseguito un sorpasso procedendo ad una velocitа di 150 chilometri orari durante un violento nubifragio. Per il pm l’evento dell’omicidio era dunque prevedibile. Il gip ha ammesso anche la costituzione come parte civile dell’associazione nazionale familiari vittime della strada. «Il difensore dell’imputato - continua Cesari - aveva invece richiesto l’esclusione dal processo dell’associazione, sostenendo che il sodalizio non aveva alcun interesse leso dall’omicidio di Giovanni Pellegrini. Il gip, invece, ha evidenziato come l’Associazione scende in campo nei processi penali per realizzare il suo scopo sociale di “dare giustizia ai superstiti” e ha dunque ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile dell’Associazione. Il provvedimento di ammissione и destinato a fare storia nella giurisprudenza italiana, perchй segue quello pronunciato dai tribunali di Modena, Varese, Pisa e Roma e legittima sempre di piщ il ricorso delle vittime per la loro giustizia ad una organizzazione formata dalle stesse vittime per garantirsi l’assistenza di esperti di qualitа del settore “danno alla persona”. Le vittime della strada non rimarranno, da oggi, mai piщ sole». L’udienza и stata
rinviata al 16 luglio prossimo su istanza del legale dell’imputato, che ha
richiesto i termini a difesa per il suo assistito. (AGI)
Tribunale di Lanciano (CH) : Processo Giovanni Pellegrini - l’Associazione presente alla condanna dell’imputato insieme e congiutamente a Vitalina Labate ed ai suoi figli Condanna
ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed un anno di sospensione della
patente dopo il richiesto patteggiamento dell’omicida di Giovanni
Pellegrini che ha distrutto un intero nucleo familiare rendendo soli i due
piccoli orfani superstiti Michele e Nicolas e la giovane vedova Vitalina
Labate grazie all’istanza di modifica del capo di imputazione avanzata
dall’Avv. Gianmarco Cesari del Foro di Roma che dopo essersi costituito
parte civile per l’Associazione ha anche preso le difese dei superstiti
direttamente e congiuntamente. Esaminati gli atti
delle indagini e compiuti accertamenti sul luogo con istanza motivata
l’Avv. Cesari in uno con la vittima principale ha richiesto al Pm di
modificare il capo di imputazione per contestare la colpa cosciente, ovvero
l’aggravante di aver commesso il fatto nonostante la previsione
dell’evento mortale avvenuto il 30.9.2002 sulla strada provinciale
Atessa-Montemarcone a pochi
kilometri dal Bar d cui la vittima amata e stimata da tutta la
cittadinanza era titolare. Il Pubblico Ministero, letta l’istanza della
persona offesa-parte civile. ha accolto quanto richiesto ed in udienza ha
modificato il capo di imputazione rendendo la pena poi irrogata dal Giudice
Ciro Riviezzo con la sentenza n. 45/2003 del 16.7.2003 in seguito al
richiesto patteggiamento di gran lunga superiore a quella che sarebbe stata
irrogata senza la modifica citata.
Il caso Pellegrini di Lanciano и particolarmente significativo per
la vita dell’Associazione in quanto la costituzione di parte civile и
stata seguita dalla difesa diretta della vittima da parte dello stesso
difensore convenzionato con la sua personale costituzione e concretamente ha
fatto si che il processo и stato rivisto dallo stesso Pubblico Ministero a
seguito dell’intervento dell’Associazione con idoneo studio degli atti,
accertamenti sul luogo ed istanze per la miglior formulazione
dell’imputazione di maggior giustizia per la vittima. Nonostante la gravitа
della colpa e la richiesta dell’Avv. Cesari a viva voce di una pena
superiore ai due anni all’imputato й stata concessa la sospensione
condizionale della pena. E’ utile quindi ai fini associativi, data la
concessione del beneficio,
riportare per ogni futura riflessione un passo dell’atto di
costituzione di parte civile di Vitalina Labate scritto dall’Avv.
Gianmarco Cesari agli atti del processo: “L’angoscia
della perdita di un affetto, la lesione della dignitа umana e la necessitа
che al dolore individuale corrisponda anche una solidarietа sociale si deve
esprimere attraverso una punizione effettiva del colpevole. La frustrazione
che consegue agli usuali patteggiamenti che scaturiscono dai procedimenti
per omicidio colposo, limitati a pochi mesi di reclusione sospesi per la
concessione dei benefici di legge e senza alcun risarcimento ai parenti
della vittima costretta poi al solo processo civile, genera in capo agli
stessi una frustrazione tanto grave da costituire una “seconda
vittimizzazione” e rende traumatizzante l’impatto dei
congiunti della vittima col sistema della giustizia penale, giа stravolti
dall’evento luttuoso. Il problema fondamentale anche del processo de quo
sulla morte di un brav’uomo come Giovanni Pellegrini quindi и quello di
tradurre in concreto e rendere operative le finalitа legislative, a partire
dalle norme sovranazionali e costituzionali che tutelano la dignitа, la
vita, l’integritа fisica e la salute, evitando che possano rimanere
lettera morta, ovvero pure petizioni di principio con esecuzione di fatto
nulla o comunque limitata per via di procedimenti
“speciali. La
criminalitа colposa connessa con la circolazione stradale и connotata nel
nostro ordinamento giuridico da sanzioni
non effettive, quanto forse nessun altro fenomeno illecito.
L’incidente stradale finisce per il divenire un nulla piщ di un evento
sfortunato, le cui conseguenze sull’altrui integritа psico-fisica e
patrimoniale possono ben essere soddisfatte mediante assicurazioni per la
responsabilitа civile. Tale orientamento
и gravemente e pericolosamente inesatto, in primis perchй
sottovaluta per non dire elimina il doveroso rispetto della vita umana: ma
quel che и peggio, una tale prospettiva и pericolosamente
deresponsabilizzante per il criminale della strada, che non percepisce
alcuna conseguenza nociva, nй sotto il profilo penale nй tanto meno sotto
un profilo civilistico e risarcitorio, a fronte del reato perpetrato. Non puт
dubitarsi in alcun modo della rilevanza criminologica della condotta di
Davide Palena che si и posto alla guida della “sua” Porsche intestata
alla sua societа a responsabilitа limitata come se impugnasse un’arma, e
con atteggiamento colposo “cosciente”, se non doloso, cioи consapevole
delle gravitа delle possibili conseguenze e con l’accettazione del
rischio della morte degli altri conducenti come lui su quella strada
bagnata, e
piovosa, lasciando alte scie di acqua dietro di sй e ponendo
a grave rischio l’incolumitа e la vita altrui. Nell’ordinamento
giuridico italiano, il legislatore и orientato nel senso tradizionale di
considerare il delitto colposo come meno grave e, perciт, sanzionabile piщ
lievemente di quello doloso. Si tratta di un punto di vista classico,
incentrato soprattutto sulla colpevolezza, ma che tiene poco conto della
pericolositа, oggettiva e soggettiva, della delinquenza colposa della
societа moderna. In
effetti, la tendenza alla deresponsabilizzazione della criminalitа colposa,
propugnata dalla volontа del legislatore e dallo stesso orientamento
assolutamente prevalente della giurisprudenza non puт assolutamente essere
supinamente condivisibile, in ragione della gravitа e della frequenza del
fenomeno. Si
invoca pertanto in questa sede da parte della persona offesa insieme alle
urla di colui che ha perso la vita sulle strada per fatto e colpa di Davide
Palena, insieme alle grida di pianto straziante dei figli di Giovanni
Pellegrini che hanno perso il diritto ad un padre, ad un
sereno rapporto parentale,
ad un equilibrio familiare ed alla qualitа della vita lo strumento
risarcitorio clausola generale dell’art. 2043 c.c. e l’ulteriore
strumento dell’art. 2059 c.c. nella prospettiva della avvertita potenziale
ampiezza di
applicazione ed una applicazione di una giusta pena di legge che
segua le orme delle corti di merito italiane che agli omicidi della strada
hanno applicato pene di gran lunga superiori ai due anni di reclusione. La
famiglia di Giovanni Pellegrini, uomo di esemplare moralitа ed amato non
solo dai suoi familiari
ma da tutta la cittadinanza,
in seguito alla perdita improvvisa e violenta si costituisce parte
civile nei confronti dell'imputato Davide Palena, iure proprio, per il
ristoro integrale di tutti i danni subiti ed in particolare dei danni
morali, non patrimoniali e biologici, del danno patrimoniale, del
danno personale patrimoniale e non patrimoniale patito a causa della
perdita del proprio congiunto
e iure hereditatis, per il diritto di risarcimento trasmessogli dal
defunto per la perdita della vita. Considerato che il danno non patrimoniale
arrecato ai componenti superstiti della famiglia Pellegrini risulta in
concreto serio, grave, profondo,
esiziale, duraturo, stravolgente, il risarcimento dovrа anch’esso
essere adeguato, “non simbolico, non spilorcio, non derisorio, non
ridicolo, non oltraggioso, non
platonico”. Dovrа anche in questa sede penale con questa
costituzione di parte civile essere considerato che questa prende le mosse
dall’interesse
alla intangibilitа della sfera degli affetti e della reciproca solidarietа
nell'ambito della famiglia, dall’interesse alla inviolabilitа della
libera e piena esplicazione delle attivitа realizzatrici della persona
umana nell’ambito dм quella peculiare formazione sociale costituita dalla
famiglia, la cui tutela и ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Costituzione,
un interesse che ha bisogno
di una sua specifica considerazione di rilievo
nel vasto limbo del danno non patrimoniale.”
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